Società Organismo Attestazione Imprese Costruzioni spa (Autorità Vigilanza LL.PP.:delibera n 50/01 del 13/04/2001)

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Chi deve attestarsi?

L’attestazione di qualificazione, introdotta dal DPR 34/2000, Regolamento per l’ istituzione di un sistema unico di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell’ art. 8, comma 2, della Legge 109/94, è obbligatoria per tutte le imprese  che intendano partecipare a gare d’ appalto di lavori pubblici che siano di importo superiore ai 150.000 euro.

Quali imprese possono ottenere l’Attestazione?

Possono ottenere l’ Attestazione le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative,  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni,  i consorzi tra imprese artigiane , i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e le associazioni temporanee di imprese e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Il possesso del sistema qualità è requisito necessario per ottenere l’Attestazione Soa?

Il possesso della certificazione di qualità è obbligatorio solo se l’ Attestazione Soa viene richiesta per categorie di importo pari o superiore alla III classifica .

Quali sono i tempi necessari per l’attestazione?

La Soa, dopo la stipula del contratto con l’ impresa istante e la verifica dei requisiti di qualificazione, compie la procedura di rilascio entro novanta giorni dalla stipula del contratto. Inoltre, la procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla stipula del contratto, la Soa è tenuta a rilasciare l’attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. 

Quale validità temporale ha l’Attestazione Soa?

La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’art 15  bis  del  DPR 34/2000 e succ. modific. ed integr.

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Come si rinnova l’Attestazione Soa?

Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell’attestazione. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza, sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già acquisita. L’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’ attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima Soa o con un’ altra autorizzata.

Che cos’è e come si ottiene l’incremento convenzionale premiante?

L’ incremento convenzionale premiante permette all’ impresa di maggiorare il proprio volume d’ affari, la cifra d’ affari in lavori eseguiti e i lavori di punta. Per poter usufruire di questo beneficio l’impresa deve possedere il sistema di qualità aziendale  e soddisfare almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico  finanziari:

1)capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c. dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della media annuale della cifra d’affari degli ultimi 5 anni.

2) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio.

3) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’art. 2425 c.c. di valore positivo in almeno due esercizi negli ultimi tre anni.

4) adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo pari ai valori minimi stabiliti dall’ art. 18 commi 8 e 10.

Se le condizioni sopra elencate si verificano gli importi relativi alla cifra d’affari, ai lavori complessivamente eseguiti, ai lavori di punta, vengono incrementati in base alla percentuale determinata secondo la formula riportata all’Allegato F del D.P.R. 34/2000 e successive modific. ed integr.

Quali requisiti deve avere il Direttore Tecnico?

I direttori tecnici delle imprese che vogliono qualificarsi in categorie con classifica di importo superiore alla IV (fino a L .5.000.000.000, € 2.582,284.000) devono essere in possesso di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente. Invece, per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile  o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

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Un’ impresa può ottenere l’ Attestazione mediante la dimostrazione i requisiti di  idoneità tecnica grazie all’ apporto del Direttore tecnico?

Un’ impresa può dimostrare requisiti relativi all’ idoneità tecnica grazie all’ apporto del Direttore tecnico solo per le qualificazione fino alla III classifica di importo. In tal caso, i requisiti di cui all’ art. 18 comma 5, lettere b) e c) del DPR 34/2000 e succ. modific. ed integr. possono essere dimostrati dall’impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Questa facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento di tali funzioni è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui all’ art. 18 comma 5, lettere b) e c) del DPR 34/2000 e succ. modific. e intregr. qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

Cosa accade in caso di variazione del Direttore Tecnico che ha consentito l’ attestazione e l’ impresa non provveda alla sua sostituzione?

Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si dispone:

la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;

la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

Qual’ è la differenza tra categorie di opere generali e categorie   di opere  specializzate previste dalla Legge n. 109/94 e succ. modif.?

Le categorie di opere generali individuate dall’ acronimo “OG” presuppongono, ai fini della relativa qualificazione, che  l’ impresa sia in grado di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. Inoltre, occorre che l’ impresa abbia   capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, una specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’ esecuzione di lavori pubblici. Ai fini, invece, del conseguimento della qualificazione nelle categorie di opere specializzate individuate dall’ acronimo “OS”, l’ impresa deve dimostrare la capacità di eseguire in proprio l’ attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono, di norma, parte del processo realizzativo di un’ opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. Analogamente per la qualificazione nella categorie specializzate l’ impresa deve capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, una specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’ esecuzione di lavori pubblici.

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Cosa sono i lavori per attività diretta e indiretta?

I lavori per attività diretta sono quelli  che l’impresa svolge direttamente, mentre i lavori per attività   indiretta sono costituiti dalle opere  che l’impresa svolge in qualità di consorziata o associata temporanea ad altre imprese.

Cosa sono i lavori di punta?

I lavori di punta o di massimo sono costituiti dalle opere realizzate dall’ impresa secondo le seguenti percentuali  : un lavoro unico pari al 40% dell'importo di iscrizione richiesto o due lavori che sommati raggiungono il 55% dell'importo richiesto o tre lavori che sommati raggiungono il 65% dell'importo richiesto.

Che cos’è e quali caratteristiche deve avere il Consorzio stabile?

L’ art. 2602 del codice civile definisce il Consorzio stabile come  il contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Ai sensi poi dell’ art. art. 12 della Legge n. 109/94 (legge sui Lavori Pubblici)  il Consorzio stabile è tale se possiede le seguenti caratteristiche:

presenza di almeno tre consorziati;

accordo dei consorziati  di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici per non meno di cinque anni;

presenza di una struttura comune dei consorziati per svolgere la  relativa attività.

Inoltre, perché un Consorzio sia validamente costituito, occorre che il contratto sia essere redatto in forma scritta a pena di nullità  e  contenga una serie di elementi, quali:

l) l'oggetto e la durata del consorzio;

2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

6) i casi di recesso e di esclusione;

7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

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In che modo si ottiene l’Attestazione per un Consorzio stabile?

Il Consorzio Stabile ottiene l’Attestazione sulla base delle attestazioni possedute dalle singole imprese consorziate e la ottiene per le categorie e classifiche corrispondenti alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate .Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate, non coincida con una delle classifiche previste dal D.P.R. 34/2000, la qualificazione è acquisita nella classifica  inferiore o in quella di importo superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo delle due classifiche.

Per ottenere l’Attestazione nella classifica di importo illimitato, è necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.

In alternativa, è necessario che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per la classifica VII e almeno due con classifica V; oppure che ve ne siano almeno tre per classifica VI.

Il Consorzio può essere formato sia da imprese con Qualificazione nella stessa categoria e sia da imprese con Qualificazioni in categorie diverse .

Esempio 1)

IMPRESE CONSORZIATE

CATEGORIE

IMPORTO

Impresa 1

OG 2

2.000.000.000

Impresa 2

OG 2

1.000.000.000

Impresa 3

OG 2

5.000.000.000

Impresa 4

OG 2

2.000.000.000

TOTALE

10.000.000.000

 In questo caso essendo la somma delle qualificazioni delle singole imprese consorziate pari a 10 miliardi (€ 5.164.568.99), il Consorzio stabile otterrà l’ Attestazione per la classifica V nella categoria di opere generali OG2

 Esempio 2) 

IMPRESE CONSORZIATE

CATEGORIE

IMPORTO

Impresa 1

OG 2

2.000.000.000

Impresa 2

OG 2

2.000.000.000

Impresa 3

OG 2

1.000.000.000

Impresa 4

OG 2

1.000.000.000

TOTALE

6.000.000.000

In questa ipotesi poiché il totale delle qualificazioni delle singole imprese consorziate si colloca al di sotto della somma delle classifiche IV+V= 15 miliardi : 2 = pari a 7.5 miliardi ed essendo 6<7.5, il consorzio ottiene la categoria OG 2 per la IV classifica  Lit. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50)

Esempio 3) 

IMPRESE CONSORZIATE

CATEGORIE

IMPORTO

Impresa 1

OG 2

1.000.000.000

Impresa 2

OG 2

1.000.000.000

Impresa 3

OG 2

1.000.000.000

Impresa 4

OG 2

1.000.000.000

TOTALE

4.000.000.000

 In questo caso poiché il totale si colloca al di sopra della somma delle due classifiche III + IV = 7 mld : 2 = 3.5 ed  essendo 4>3.5, il consorzio otterrà la categoria OG2 per L . 5.000.000.000(€ 2.582.284,50)  con attribuzione della classifica IV

Esempio 4) 

IMPRESE CONSORZIATE

CATEGORIE

IMPORTO

Impresa 1

OG 1

2.000.000.000

Impresa 2

OG 2

1.000.000.000

Impresa 3

OG 3

5.000.000.000

Impresa 4

OG 1

2.000.000.000

TOTALE

10.000.000.000

In questo caso il consorzio ottiene più qualificazioni in categorie diverse e per classifiche diverse e quindi:

OG 1 per Lit. 5.000.000.000 (IV classifica)

OG 2 per Lit. 1.000.000.000 (II classifica)

OG 3 per Lit. 5.000.000.000 (IV classifica)

Cos’è la categoria prevalente prevista nei bandi di gara?

Per categoria prevalente, ai sensi dell’ art. 30 comma 1 lettera b) del DPR 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni si intende la categoria di importo più elevato tra quelle costituenti l’ intervento.

Come può un’impresa ottenere l’attestazione se non possiede i requisiti previsti dal DPR 34/2000 e succ. modific. ed integr.?

Nella Determina n. 11/2002 l’Autorità di Vigilanza sui LL .PP ., pronunciandosi in tema di cessione d’ azienda o di suo ramo, ha stabilito che un’ impresa può ottenere l’attestazione di qualificazione anche se non possiede i relativi requisiti, a seguito di operazioni di fusione, scissione, di trasferimento di azienda o di un ramo di azienda e a seguito d’ affitto d’ azienda,  di durata maggiore di cinque anni.

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