QUESITI INTERPRETATIVI

Possono imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso della qualità) costituire A.T.I. orizzontali per partecipare a gare per le quali sono previste lavorazioni di importo superiore alla II classifica?

Nella Deliberazione n. 241 (R 461-03) del 30/07/2003 – Articolo 8 – Codice 8.3, l’Autorità stabilisce che sono da ritenere inammissibili clausole che precludano la partecipazione ad una gara di raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica. Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica. Ciò indurrebbe, in concreto dette imprese ad acquisire il citato requisito, che si renderebbe, di fatto, obbligatorio anche per imprese attestate in I e II classifica, in contrasto con il disposto di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che, mediante rinvio all’allegato B, prevede il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale esclusivamente per la classifica III e superiori. Rif .3.2a I cpv. (qualità).

Quando può intendersi dimostrato il possesso del sistema di qualità secondo quanto previsto dall’ art. 4 del D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone, al punto 9 che “il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione è stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell’Unione Europea) per la classifica n. 28(Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi) nonché l’accreditamento riguardi l’attività di certificazione di sistemi di qualità (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A) Rif 4.3 a I cpv;”,(qualità)

La certificazione di qualità deve riferirsi specificamente alla totalità delle categorie per le quali è attestata?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone…omissis…, al punto al punto 10 che “il certificato o la dichiarazione di cui al precedente punto 9 è valido anche se non si riferisce specificatamente alla totalità delle categorie previste nell’attestazione di qualificazione da rilasciare;” Rif 4.3a II cpv (qualità)

A far data da quando l’ impresa deve possedere il requisito del sistema di qualità?

Nel comunicato n. 8 del 15 .05.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 6 che “sulla base delle risultanze delle ispezioni si ribadisce quanto segue : – il requisito di cui all’art. 4 del DPR 34/2000 deve essere posseduto dall’impresa alla data del rilascio dell’attestazione;rif 4.3 b I(qualità)

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f), l’Autorità “per le considerazioni esposte nonché a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto è dell’avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all’allegato B al D.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto, non è un mero titolo abilitante all’esecuzione dei lavori, ma presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.” Rif 4.3.h I cpv ( qualità)

Quali organismi sono abilitati al rilascio della certificazione di qualità?

Nel comunicato n. 8 del 15.05.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilitola punto 6 che gli organismi abilitati al rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del DPR 34/2000 devono essere accreditati dal SINCERT, unico organismo riconosciuto in Italia, per parte dell’Accordo Multilaterale EA (European Cooperation for Accreditation) per la certificazione dei Sistemi di Garanzia della qualità. Con riferimento al problema della certificazione della qualit-à aziendale, di cui all’articolo 4 del DPR 34/2000, si precisa che il Ministero dell’Industria, con nota prot. n°780430 del 3 maggio 2001, ha comunicato che sono da ritenersi equivalenti a quelle rilasciate da soggetti accreditati dal SINCERT, le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati dai seguenti Organismi europei dello Spazio Economico Europeo: BMWA Austria, BELCERT Belgio, DANAK Danimarca, FINAS Finlandia, COFRAC Francia, DAR-TGA Germania, NAB Irlanda, RVA Paesi Bassi, NA Norvegia, ENAC Spagna, SWEDAC Svezia, UKAS Regno Unito.”. rif 4.3 b II cpv (qualità)

Nel comunicato n. 11 del 02.07. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che “Ad integrazione del comunicato prot. n. 27467/01/SEGR. del 15 maggio 2001, si precisa che il Ministero dell’Industria con nota prot. n. 780777 del 1 giugno 2001 ha integrato l’elenco di cui alla nota prot. 780430 del 3 maggio 2001 con l’ulteriore di seguito indicato organismo: S.A.S. (Servizio di Accreditamento Svizzero).” rif. 4.3.c

L’obbligo , circa il possesso del sistema di qualità condiziona la data di validità ordinaria della scadenza dell’attestazione?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 1 ed al punto 2 che “l’obbligatorietà prevista dall’allegato B al D.P.R. n. 34/2000, circa il possesso del “sistema di qualità o elementi del sistema di qualità” non condiziona la data di validità ordinaria della scadenza dell’attestazione e, conseguentemente, la data di scadenza dell’attestazione non va anticipata alla data immediatamente precedente all’entrata in vigore del nuovo obbligo da parte dell’impresa. L’impresa, infatti, una volta divenuto obbligatorio il possesso del sistema di qualità o elementi significativi, potrà dimostrarne il possesso direttamente alla Stazione appaltante. rif 4.3 d I cpv (qualità)

La certificazione di qualità è titolo abilitante all’ esecuzione dei Lavori Pubblici?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f), l’Autorità “per le considerazioni esposte nonché a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto è dell’avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all’allegato B al D.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto, non è un mero titolo abilitante all’esecuzione dei lavori, ma presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici …..omissis…” Rif 4.3.h I cpv ( qualità)

Il possesso de requisito di qualità deve sussistere già al momento della stipula del contratto con la Soa o al momento del rilascio dell’ attestazione?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f), l’Autorità …omissis…per le considerazioni esposte nonché a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto è dell’avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all’allegato B al D.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto ritiene che la relativa certificazione deve essere prodotta contestualmente alla documentazione di base per la stipula del contratto con la SOA e comunque in tempo utile allo svolgimento dell’istruttoria da parte della SOA stessa…omissis…” Rif 4.3.h II cpv ( qualità)

L’obbligo della qualità è connesso all’ importo dell’ appalto o è requisito connesso alla classifica di attestazione?

Possono più imprese, in ATI ,qualora in possesso di attestazione per classifica pari o inferiore ad una classifica per la quale, ai sensi dell’allegato B del D.P.R. 34/2000, non è obbligatorio, o non è ancora obbligatorio, il possesso del requisito qualità, partecipare, ad una appalto di importo tale per cui i concorrenti ― qualora impresa singola ― devono essere in possesso del suddetto requisito?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f l’Autorità …omissis…per la considerazione che il sistema di qualificazione attiene alla soggettività dell’impresa, al fatto che le attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori fino ad un certo importo, è dell’avviso che il requisito è connesso alla classifica della qualificazione.” Rif 4.3.h III cpv ( qualità)

Da quale organismo deve essere emessa la certificazione di sistema di qualità, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001/2/3:1994, ai fini della proroga della validità dell’attestazione di qualificazione?

Nel comunicato n. 39 del 12.03.2004 il Consiglio della Autorità, in merito ai criteri di valutazione in materia di riconoscimento del requisito di cui all’art. 4 del DPR 34/2000, ha stabilito che:

“ai fini della proroga della validità dell’attestazione di qualificazione, la certificazione di sistema di qualità, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001/2/3:1994, da ritenersi valutabile, deve essere stata emessa da organismi di certificazione accreditati da Sincert o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi MLA EA, conformemente alle disposizioni inserite nella determinazione dell’Autorità n°11, del 14 maggio 2003. rif 4.3.l I cpv( qualità)

In che modo si intende dimostrato il possesso del sistema di qualità aziendale, relativamente al settore delle costruzioni?

Nel comunicato n. 43 del 18.02.2005 il Consiglio della Autorità ha stabilito che il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione sia stato rilasciato per la classifica 28, da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell’Unione Europea), nonché l’accreditamento riguardi l’attività di certificazione di sistemi di qualità (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A), ribadendo quanto già precedentemente disposto al punto 9 della determinazione n° 56/2000;rif. 4.3.m (qualità)

In base a quali prescrizioni è possibile prorogare l’ efficacia dell’ attestazione,se stabilita di durata inferiore a tre anni,perché sia corrispondente alla durata della certificazione di qualità?

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 7 …omissis… che l’efficacia dell’attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell’Autorità n. 56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualità, può essere prorogata sulla base delle seguenti prescrizioni: a) la proroga sia effettuata sulla base di una integrazione del contratto originario da stipularsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell’attestazione; b) la certificazione di qualità sia rinnovata almeno 45 giorni prima della scadenza dell’efficacia dell’attestazione originaria; c) la proroga dell’efficacia dell’attestazione non può essere comunque superiore a tre anni dalla data del primo rilascio dell’attestazione.”. rif 15.6.a III cpv (qualità)

La certificazione di qualità, utile al fine della qualificazione delle imprese, deve riportare particolari diciture?

La determina n. 11 del 14.05.2003 l’Autorità ha stabilitola punto j) che le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: “Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione: “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.” Rif. 4.3.i(qualità)

Possono essere considerate utili, ai fini dell’ attestazione, le documentazioni e le certificazioni di qualità contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all’allegato A al d.P.R. 34/2000?

La determina n. 11 del 14.05.2003 l’Autorità ha stabilitola punto k) che le documentazioni e le certificazioni contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all’allegato A al d.P.R. 34/2000 devono, entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese titolari dei documenti, essere modificate, a cura degli organismi di certificazione che le hanno rilasciate, con l’inserimento delle dizioni di cui alle precedenti lettere i) e j) che qui di seguito si riportano “…omissis.. i) le dichiarazioni devono riportare, obbligatoriamente, dizioni del seguente tipo: “Presenza degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità verificata secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-08.” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione : “La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.”. “…omissis…j) le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: “Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione: “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.” ; Rif. 4.3.i(qualità)

In quali casi le SOA indicano nelle attestazioni di qualificazione il possesso della certificazione di sistema di qualità o della dichiarazione del possesso di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualità?

La determina n. 11 del 14.05.2003 l’Autorità ha stabilito al punto l) le SOA indicano nelle attestazioni di qualificazione il possesso della certificazione di sistema di qualità o della dichiarazione del possesso di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualità, soltanto nel caso i suddetti documenti siano stati rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle precedenti lettere a), c), e) ed f), resi noti dall’Osservatorio ai sensi della precedente lettera h), e qualora riportino le indicazioni di cui alle precedenti lettere i) e j). che qui di seguito si riportano “…omissis.. i) le dichiarazioni devono riportare, obbligatoriamente, dizioni del seguente tipo: “Presenza degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità verificata secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-08.” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione : “La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.”. “…omissis…j) le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: “Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione: “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.” ; Rif. 4.3.i(qualità)

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Quali organismi sono abilitati al rilascio della certificazione di qualità?

Nel comunicato n. 8 del 15.05.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilitola punto 6 che gli organismi abilitati al rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del DPR 34/2000 devono essere accreditati dal SINCERT, unico organismo riconosciuto in Italia, per parte dell’Accordo Multilaterale EA (European Cooperation for Accreditation) per la certificazione dei Sistemi di Garanzia della qualità. Con riferimento al problema della certificazione della qualit-à aziendale, di cui all’articolo 4 del DPR 34/2000, si precisa che il Ministero dell’Industria, con nota prot. n°780430 del 3 maggio 2001, ha comunicato che sono da ritenersi equivalenti a quelle rilasciate da soggetti accreditati dal SINCERT, le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati dai seguenti Organismi europei dello Spazio Economico Europeo: BMWA Austria, BELCERT Belgio, DANAK Danimarca, FINAS Finlandia, COFRAC Francia, DAR-TGA Germania, NAB Irlanda, RVA Paesi Bassi, NA Norvegia, ENAC Spagna, SWEDAC Svezia, UKAS Regno Unito.”. rif 4.3 b II cpv (qualità)

Nel comunicato n. 11 del 02.07. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che “Ad integrazione del comunicato prot. n. 27467/01/SEGR. del 15 maggio 2001, si precisa che il Ministero dell’Industria con nota prot. n. 780777 del 1 giugno 2001 ha integrato l’elenco di cui alla nota prot. 780430 del 3 maggio 2001 con l’ulteriore di seguito indicato organismo: S.A.S. (Servizio di Accreditamento Svizzero).” rif. 4.3.c

L’obbligo circa il possesso del sistema di qualità, condiziona la data di validità ordinaria della scadenza dell’attestazione?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 1 ed al punto 2 che “l’obbligatorietà prevista dall’allegato B al D.P.R. n. 34/2000, circa il possesso del “sistema di qualità o elementi del sistema di qualità” non condiziona la data di validità ordinaria della scadenza dell’attestazione e, conseguentemente, la data di scadenza dell’attestazione non va anticipata alla data immediatamente precedente all’entrata in vigore del nuovo obbligo da parte dell’impresa. L’impresa, infatti, una volta divenuto obbligatorio il possesso del sistema di qualità o elementi significativi, potrà dimostrarne il possesso direttamente alla Stazione appaltante. rif 4.3 d I cpv (qualità)

La certificazione di qualità è titolo abilitante all’ esecuzione dei Lavori Pubblici?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f), l’Autorità “per le considerazioni esposte nonché a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto è dell’avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all’allegato B al D.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto, non è un mero titolo abilitante all’esecuzione dei lavori, ma presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici …..omissis…” Rif 4.3.h I cpv ( qualità)

Il possesso de requisito di qualità deve sussistere già al momento della stipula del contratto con la Soa o al momento del rilascio dell’ attestazione?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f), l’Autorità …omissis…per le considerazioni esposte nonché a quelle contenute nel parere della Commissione Consultiva di cui ai considerato in fatto è dell’avviso che il possesso, nei limiti e con le cadenze temporali di cui all’allegato B al D.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa, in termini generali oppure semplificati come da allegato C al suddetto decreto ritiene che la relativa certificazione deve essere prodotta contestualmente alla documentazione di base per la stipula del contratto con la SOA e comunque in tempo utile allo svolgimento dell’istruttoria da parte della SOA stessa…omissis…” Rif 4.3.h II cpv ( qualità)

L’obbligo della qualità è connesso all’ importo dell’ appalto o è requisito connesso alla classifica di attestazione?

Possono più imprese, in ATI ,qualora in possesso di attestazione per classifica pari o inferiore ad una classifica per la quale, ai sensi dell’allegato B del D.P.R. 34/2000, non è obbligatorio, o non è ancora obbligatorio, il possesso del requisito qualità, partecipare, ad una appalto di importo tale per cui i concorrenti ― qualora impresa singola ― devono essere in possesso del suddetto requisito?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera f l’Autorità …omissis…per la considerazione che il sistema di qualificazione attiene alla soggettività dell’impresa, al fatto che le attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori fino ad un certo importo, è dell’avviso che il requisito è connesso alla classifica della qualificazione.” Rif 4.3.h III cpv ( qualità)

Da quale organismo deve essere emessa la certificazione di sistema di qualità, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001/2/3:1994, ai fini della proroga della validità dell’attestazione di qualificazione?

Nel comunicato n. 39 del 12.03.2004 il Consiglio della Autorità, in merito ai criteri di valutazione in materia di riconoscimento del requisito di cui all’art. 4 del DPR 34/2000, ha stabilito che:

“ai fini della proroga della validità dell’attestazione di qualificazione, la certificazione di sistema di qualità, rilasciata sulla base delle Norme ISO 9001/2/3:1994, da ritenersi valutabile, deve essere stata emessa da organismi di certificazione accreditati da Sincert o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi MLA EA, conformemente alle disposizioni inserite nella determinazione dell’Autorità n°11, del 14 maggio 2003. rif 4.3.l I cpv( qualità)

In che modo si intende dimostrato il possesso del sistema di qualità aziendale, relativamente al settore delle costruzioni?

Nel comunicato n. 43 del 18.02.2005 il Consiglio della Autorità ha stabilito che il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione sia stato rilasciato per la classifica 28, da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell’Unione Europea), nonché l’accreditamento riguardi l’attività di certificazione di sistemi di qualità (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A), ribadendo quanto già precedentemente disposto al punto 9 della determinazione n° 56/2000;rif. 4.3.m (qualità)

In base a quali prescrizioni è possibile prorogare l’ efficacia dell’ attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni,perché sia corrispondente alla durata della certificazione di qualità?

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 7 …omissis… che l’efficacia dell’attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell’Autorità n. 56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualità, può essere prorogata sulla base delle seguenti prescrizioni: a) la proroga sia effettuata sulla base di una integrazione del contratto originario da stipularsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell’attestazione; b) la certificazione di qualità sia rinnovata almeno 45 giorni prima della scadenza dell’efficacia dell’attestazione originaria; c) la proroga dell’efficacia dell’attestazione non può essere comunque superiore a tre anni dalla data del primo rilascio dell’attestazione.”. rif 15.6.a III cpv (qualità)

Una società costituita in forma di holding può essere qualificata?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 1 che “le società costituite nella forma di Holding, non possono essere qualificate in quanto la verifica del possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi deve essere effettuata nel rispetto delle modalità stabilite dal D.P.R. 34/2000;”. rif 1.3 a (società)

Le società miste possono ottenere la qualificazione?

Nel comunicato n. 14 del 28.09.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 8 che “le società miste, di cui agli art. 113 e 116 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L. 267/2000, non possono ottenere l’attestazione come soggetti esecutori di lavori pubblici in virtù dei seguenti principi: a) congiunta soggettività della stessa struttura come ente giudicatore e come impresa, ai sensi del comma 5-bis, art. 2 della legge 109/94 e successive modificazioni; b) non possono liberamente svolgere attività economico-imprenditoriali avulse dal servizio per la cui gestione sono state costituite;”. rif 1.3 b (società)

Una società o impresa extracomunitaria, quali adempimenti deve assolvere per il conseguimento della Attestazione?

Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera d) che “1. l’impresa extracomunitaria, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del DPR 34/2000, per partecipare alle gare d’appalto e per l’affidamento dei subappalti deve possedere l’attestazione SOA. Tali imprese, al fine di ottenere l’attestazione, possono assumere la residenza in Italia trasferendo la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività (ex art. 25 della legge 218/95) oppure istituire in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.). L’apertura di una semplice unità locale, non avente le caratteristiche della sede secondaria, non è ritenuta, al contrario, sufficiente in quanto in tale ultima circostanza, non vi è luogo all’iscrizione dell’impresa estera nel registro delle imprese, ma solo nel REA e, conseguentemente, non si attivano gli oneri di pubblicità legale degli atti sociali (tra i quali anche i bilanci) ancorché riferiti all’impresa estera nel suo complesso. Per conseguire l’attestazione da una SOA l’impresa extracomunitaria, pertanto: – deve avere la residenza in Italia, oppure costituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (art. 2506 c.c.); – deve avere gli amministratori muniti di potere di rappresentanza residenti in Italia; tale condizione deve riferirsi ai legali rappresentanti della società estera, qualora la stessa abbia in Italia la sede amministrativa o l’oggetto principale di attività ed alle persone che la rappresentano stabilmente nello Stato, qualora la società estera abbia in Italia una o più sedi secondarie; – deve essere costituita in uno Stato che concede il trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani con riferimento allo specifico settore d’interesse appalti pubblici; – deve dimostrare il possesso dei requisiti generali con la documentazione prevista per le imprese italiane. In particolare per quanto riguarda i requisiti riferiti a persone fisiche, la documentazione deve riguardare le persone che hanno la rappresentanza stabile della sede secondaria dell’impresa estera nel territorio dello Stato ex art. 2506 c .c., ovvero nel caso di impresa estera con sede amministrativa o attività prevalente in Italia ex art. 25 della legge 218/95, detti requisiti devono riguardare i legali rappresentanti dell’impresa in quanto tale; – può dimostrare il possesso dei requisiti speciali con riferimento all’attività nel complesso e non con la sola attività svolta in Italia o nell’Unione Europea. Per la dimostrazione assumono rilevanza i bilanci complessivi dell’impresa estera la cui pubblicità è assicurata dal deposito presso il registro delle imprese ove si trova la sede secondaria in Italia; – dovrà applicare per i lavori eseguiti al di fuori dal territorio italiano, l’art. 23 del DPR 34/2000, relativo ai lavori all’estero di imprese con sede legale in Italia. Rif 1.3 c I cpv (società)

Le imprese europee devono qualificarsi per partecipare alle gare d’ appalto?

Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera d)…omissis.. che le imprese appartenenti all’Unione Europea non hanno l’obbligo per la partecipazione alle gare di appalto o concessione di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti, di qualificarsi ai sensi del DPR 34/2000. Qualora tali imprese intendano acquisire l’attestazione di qualificazione potranno: – avere sede in uno Stato dell’UE, ex art. 3, comma 7, terzo periodo del DPR 34/2000, senza la necessità di assumere la “residenza” in Italia oppure di trasferirvi la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività (ex art. 25 della legge 218/95), o di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.); – documentare alla SOA i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale, necessari per l’attestazione richiesta, con le stesse modalità consentite per la qualificazione “in gara”, di cui all’art. 8, comma 11 bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, del DPR 34/2000; tali documenti sono, in particolare, ricavabili – per quanto attiene i requisiti di ordine generale –dall’art. 24, commi 2 e 3 della direttiva 93/37/CEE, mentre per i requisiti di ordine speciale rilevano i bilanci (depositati presso il registro professionale dello Stato di stabilimento), la documentazione scolastica e/o professionale del direttore tecnico ed i certificati concernenti i lavori eseguiti dall’impresa, ex artt. 26 e 27 della direttiva 93/37/CEE;” ;ed inoltre ha disposto alla lettera e) che “ per i lavori eseguiti all’estero, per i quali il Consolato italiano dovrebbe procedere al rilascio della certificazione dei lavori, valgono le seguenti disposizioni: – il tecnico di fiducia del Consolato può essere il tecnico che ha diretto i lavori, a meno che non vi siano ragioni ostative; – il valore da attribuire al visto del Consolato è limitato a certificare la data e la veridicità delle firme sul documento; – il certificato, può essere in lingua diversa da quella italiana, ma tradotto con traduzione giurata; – il tecnico di fiducia può essere di nazionalità diversa da quella italiana; – la retribuzione del tecnico deve essere a carico dell’impresa che richiede la certificazione, sul presupposto che non vi sono ragioni per porre l’onere in capo al Ministero degli esteri; – ove non esista nel Paese né Consolato Italiano né Ambasciata Italiana, l’Autorità, su richiesta dell’impresa che richiede la certificazione, richiederà al Ministero degli Esteri la sede diplomatica alternativa;”. Rif 1.3 c II cpv (società)

Una società facente parte di una holding può utilizzare, ai fini della qualificazione, avendone la disponibilità, l’attrezzatura ed i mezzi d’opera di proprietà della casa madre?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002 , alla lettera e), l’Autorità “ è dell’avviso che non sia possibile per una società facente parte di una holding di utilizzare, ai fini della qualificazione l’attrezzatura ed i mezzi d’opera di proprietà della casa madre.” rif. 18.8c (società)

Qual è la tariffa si applica qualora l’impresa, avendo conseguito la certificazione di qualità, chieda di usufruire dell’incremento convenzionale premiante per aumentare le classifiche già conseguite?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che…omissis… qualora l’impresa, avendo conseguito la certificazione di qualità, chieda di usufruire dell’incremento convenzionale premiante per aumentare le classifiche già conseguite, la tariffa da applicare è quella prevista dal punto 9 del comunicato prot. n. 34470/01/segr del 14 giugno 2001 (corrispettivo pari a un terzo di quello calcolato ai sensi dell’allegato E del DPR  34/2000, ponendo nella formula: C= incremento dell’importo di classifica ,Importo nuova classifica – Importo vecchia classifica,N=1.) ; rif 4.3 d II cpv(tariffe)

Qual è la tariffa per la variazione di classifica qualora l’ impresa acquisisca la certificazione di qualità?

Nel comunicato n. 9 del 14.06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 9, che “ qualora l’impresa acquisisca la certificazione di qualità e richieda la variazione dell’attestazione in corso di validità, se tale variazione incide sulla classifica attribuita, il corrispettivo, per ciascuna variazione  di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo di quello calcolato ai sensi dell’allegato E del DPR 34/2000, ponendo nella formula: C = incremento dell’importo di classifica ( importo nuova classifica- importo vecchia classifica), N=1.” rif. 4 .3 f (tariffe)

La possibilità che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile,  può comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall’allegato E del D.P.R. 34/2000, quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nell’attestazione rilasciata?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 36 che “l’indicazione, contenuta nella determinazione dell’Autorità n. 50, relativa alla possibilità che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile, non può comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall’allegato E del D.P.R. 34/2000 quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nell’attestazione rilasciata, e, pertanto, nel contratto stipulato deve essere inserita un’apposita clausola di adeguamento del corrispettivo previsto, qualora questo risulti di importo inferiore a quello minimo come prima specificato, ed, inoltre, nello stesso contratto non può essere previsto alcun meccanismo di riduzione, ancorché non generalizzata, del detto corrispettivo minimo”. Rif 12 .3 a (tariffe)

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La tariffa prevista per  l’attività  di qualificazione o di suo rinnovo, nonché per tutte le attività  di revisione o di variazione può essere integrata dalle spese vive?

 Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito al punto 9 che “La tariffa di cui all’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000 non può essere integrata dalle spese vive.”. rif 12.3 b I cpv(tariffe)

Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dall’allegato E al DPR 34/2000, qual è il valore del coefficiente di rivalutazione R?

Nel comunicato n. 43 del 18.02.05 l’Autorità ha stabilito il coefficiente R di rivalutazione della formula contenuta nell’allegato E, come comunicato dall’ISTAT in data 19.01.2005,  è pari a 1,07. rif. 12.3. c (tariffe)

In che modo devono comportarsi le Soa per non risultare inadempienti rispetto alla propria obbligazione di concludere la procedura di attestazione entro il termine di 108 giorni, nei casi in cui l’impresa non abbia contestualmente adempiuto alla sua obbligazione di pagare l’ intero corrispettivo, prima del rilascio dell’ attestazione?

Nel comunicato n 45 del 05/09/2005 l’ Autorità ha stabilito che le S .O. A. dovranno attenersi al principio generale per cui il rilascio dell’attestazione è subordinato al pagamento, evitandone l’emissione in caso di inadempimento da parte dell’impresa. Potranno, invece, derogare a tale principio, concedendo una dilazione di pagamento garantito dal RID, solo nei casi in cui l’impresa sia giudicata affidabile, dopo averne valutato la solidità finanziaria nel corso della procedura di attestazione e prevedendo, eventualmente, che l’autorizzazione di addebito abbia carattere irrevocabile rif. 12.4.b (tariffe)

Quali sono i criteri, le modalità applicative ed i corrispettivi nel caso in cui un’ impresa qualificata richieda di integrare l’attestazione che le è stata rilasciata con l’inserimento in essa della qualificazione in nuove categorie, fermo restando il termine di scadenza dell’attestazione originaria?

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 7 che : “le attestazioni già rilasciate – oltre che rinnovate ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 6, del D.P.R. 34/2000 – possono essere integrate con l’inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie sulla base delle seguenti prescrizioni: a)     deve essere stipulata con la SOA che ha rilasciato l’attestazione una integrazione del contratto originario che faccia rimanere fermo il termine di scadenza dell’attestazione originaria; b)     i requisiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b) e commi 8 e 10 del D.P.R. 34/2000.- posseduti alla data di sottoscrizione del contratto originario – devono essere pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e commi con riferimento alla somma degli importi delle qualificazioni già possedute e di quelle nuove da attribuire; c)     i requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, del D.P.R. 34/2000 – relativi alle nuove categorie da attribuire e riferiti al quinquennio antecedente la data di sottoscrizione dell’integrazione del contratto – sono pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e comma d)    il corrispettivo deve essere pari alla differenza fra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione; rif. 15.6. a I  cpv (tariffe)

Qual è il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica attribuita?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 6 ..omissis…che  il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato ai sensi dell’allegato E del DPR 34/2000, ponendo nella formula: C= incremento dell’importo di classifica (Importo nuova classifica – Importo vecchia classifica), N=1;” rif 15.6 b II cpv; (tariffe)

Nel caso un’impresa richieda contemporaneamente un’aumento di classifica e una variazione di categoria, quale corrispettivo deve essere calcolato prima, l’aumento di classifica o la variazione di categoria?

Nel comunicato n. 28 del 29. 11.2002,  l’Autorità precisa che…omissis… “L’ipotesi delineata dal comunicato n. 5 del 12. 4.2001, al punto 6 (il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato ai sensi dell’allegato E del DPR 34/2000, ponendo nella formula: C= incremento dell’importo di classifica (Importo nuova classifica – Importo vecchia classifica), N=1; ricorre, invece, fermo restando quanto previsto per l’incremento delle categorie, ovvero la capienza dell’importo della cifra d’affari, dei costi sostenuti per il personale dipendente e per l’attrezzatura tecnica già preventivamente dimostrati, solo nell’ipotesi di incremento della classifica di categorie già attribuite.

Ad es. supponendo che l’impresa è attestata con le seguenti categorie: OG1 II e OG2 I, ed ottenga la certificazione di lavori eseguiti in OG1 per un importo di £1. 000.000.000 e in OG3 per un importo di £1. 000.000.000, e consegue attestazione per complessive OG1 III, OG2 I, OG3 II, il corrispettivo da applicare sarà:

per l’aumento di classifica in OG1

P= (1.000.000.000/12.500+(2×1+8)*800.000)/3=£ 2.693.333=E 1.391,

per la variazione della categoria OG3

P=((3.500.000.000/12.500+(2×3+8)*800.000)-(2.500.000.000/12.500+(2×2+8)*800.000))= 11.480.000-9.800.000 = 1.680.000 = E 868

Per totali Euro 2259. rif15.6.c II cpv (tariffe )

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Quale tariffa viene applicata nel caso  di variazione di attestazione in cui vi siano un minor numero di categorie rispetto a quelle previste nella precedente attestazione?

Nella deliberazione n. 35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che: a) le Soa – per il rilascio di attestazioni che costituiscono variazioni di precedenti attestazioni in corso di validità- applichino: 1) nel caso di rilascio di attestazione che – a causa di riduzione di requisiti speciali – debba comportare l’indicazione di un minor numero di categorie rispetto a quelle previste nella precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno; rif 15.6.d I cpv (tariffe)

Quale tariffa viene applicata nel caso  di variazione di attestazione di variazione in cui vi sia una riduzione delle classifiche  rispetto a quelle previste nella precedente attestazione?

Nella deliberazione n .35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis… nel caso di rilascio di attestazione che – a causa di riduzione di requisiti speciali – debba comportare una riduzione delle classifiche di qualificazione rispetto a quelle previste nella precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;. rif 15.6.d II cpv (tariffe)

Quale tariffa deve applicarsi, nel caso di variazione di attestazione, a causa del riconoscimento dell’abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per la prestazione di progettazione ?

Nella deliberazione n .35 del 25 /02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che ….omissis…     nel caso di rilascio di attestazione che – a causa del riconoscimento dell’abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per la prestazione di progettazione – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari a quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore dell’importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione e il coefficiente N il valore di uno; rif 15.6.d III cpv (tariffa)

Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione di attestazione  a causa dell’adesione dell’impresa ad un consorzio stabile ?

Nella deliberazione n .35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis.. nel caso di rilascio di attestazione che – a causa dell’adesione dell’impresa ad un consorzio stabile – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il valore delle classifiche e per  il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione; rif 15.6.d IV cpv(tariffe)

Quale tariffa viene applicata nel caso  di variazione di attestazione che  – a causa dell’adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l’impresa è aderente – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione?

Nella deliberazione n. 35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis.. nel caso di rilascio di attestazione che – a causa dell’adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l’impresa è aderente – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno; rif 15.6.d V cpv(tariffe)

Quale tariffa viene applicata nel caso di rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita?

Nella deliberazione n. 35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis… nel caso di rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita: tariffa pari al venticinque per cento di quella ottenuta con l’applicazione della formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione; rif 15.6.d VI  cpv(tariffe)

Quale tariffa viene applicata nel caso  della contemporanea presenza di più di fattispecie di modifica di attestazione, quali la variazione di attestazione per un minor numero di categorie, per riduzione di classifica, per l’abilitazione alla prestazione di progettazione, per l’adesione dell’ impresa ad un consorzio stabile, per l’adesione dell’ impresa ad un consorzio stabile cui l’impresa è aderente e per variazione e rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita?

Nella deliberazione n .35 del 25/02/2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis…  nel caso di rilascio di attestazione che – a causa della contemporanea presenza di più di una delle precedenti fattispecie – debba essere modificata, rispetto alla precedente attestazione, in più di un aspetto: tariffa pari al cinquanta per cento della somma di quelle relative alle singole fattispecie cui si riferisce l’attestazione rilasciata; 15.6.d VII cpv(tariffe)

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Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione della denominazione o ragione sociale,  non relativi ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo?

La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34/2000  come di seguito:

  1. a) variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a II a cp v( tariffe)

 

Qual è il corrispettivo da applicare nel caso di variazione della sede dell’ impresa?

 

La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34/2000  come di seguito:

 

  1. b) variazione della sede la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a II b cpv (tariffe)

Qual è il corrispettivo da applicare nel caso di variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica?

La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34/2000  come di seguito:

  1. c)variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica di cui all’articolo 26, comma 3 del regolamento la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a II c cpv  (tariffe)

Quale tariffa si applica, nel caso di variazione, a seguito della richiesta di inserimento dell’indicazione dell’avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale?

La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34/2000  come di seguito:

  1. a) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell’indicazione dell’avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale regolamento la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. rif 15.8 a III a cpv (tariffe)

 

Quale tariffa si applica nel caso di variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione?

 

La determina n. 40 del 27.07.00 indica i criteri relativi ai corrispettivi da computare per le variazioni di cui di cui al comma 8 art. 15 del DPR 34/2000  come di seguito:

a)Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione ai sensi dell’articolo 18, comma 14 del regolamento la tariffa è determinata in misura variabile ed è pari a quella di cui all’allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,10. rif 15.8 a IV a  cpv (tariffe)

 

Nel caso di trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, qual’ è il corrispettivo da corrispondere alla Soa per tale variazione?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis… che l’ ipotesi di semplice  trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della società,, pertanto, deve essere ricondotta al caso di variazione minima di cui al punto 1 lett. a) della determinazione di cui sopra, ove la tariffa da applicare è pari a quella minima di cui all’allegato E del Regolamento, moltiplicata per il fattore 0.05.  rif 15.9. b II cpv( tariffe)

Qual è il corrispettivo per variazione dell’ attestazione nel di caso di cessione/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria?

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…c) nel caso di cessione/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria,occorre corrispondere alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l’attestazione sia quella che ha rilasciato l’attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione; rif . 15.8.b III cpv (tariffe)

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Quale tariffa occorre corrispondere alla Soa nel  caso di donazione di un’ impresa individuale, qualora il donatario dell’azienda voglia proseguire l’attività del donante e stipuli quindi un nuovo contratto di attestazione?

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…d)nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell’azienda, voglia proseguire l’attività del donante, occorre corrispondere alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l’attestazione sia quella che ha rilasciato l’attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione. Rif 15.8 b IV cpv(tariffe)

Qual è il corrispettivo per variazione dell’attestazione nel caso di donazione di una impresa individuale, qualora il donatario dell’azienda voglia proseguire l’attività del donante?

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…d) nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell’azienda, voglia proseguire l’attività del donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l’attestazione sia quella che ha rilasciato l’attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione. Rif 15.8 b IV cpv ( tariffe)

Qual è il corrispettivo da corrispondere alla Soa nel caso di trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis… che l’ ipotesi di semplice  trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della società,, pertanto, deve essere ricondotta al caso di variazione minima di cui al punto 1 lett. a) della determinazione di cui sopra, ove la tariffa da applicare è pari a quella minima di cui all’allegato E del Regolamento, moltiplicata per il fattore 0.05.  rif 15.9. b II cpv( tariffe)

Quale tariffa devono corrispondere alla Soa i consorzi per gli adeguamenti di attestazione?

Nella determina n. 18 del 29/10/2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis… d)    gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione dell’Autorità del 27 luglio 2000 n. 40; rif. 20.1 f V  cpv (tariffe)

E’ necessario inserire nell’attestazione solo i nominativi dei legali rappresentanti desumibili dallo statuto dell’impresa o dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio, o anche i nominativi dei procuratori generali, institori, amministratori delegati, o comunque soggetti muniti di delega a rappresentare l’impresa?

Nel comunicato n. 38 del 01/03/2004 L’Autorità di Vigilanza ha evidenziato che: “in fase di gara, alcune stazioni appaltanti hanno escluso imprese i cui rappresentanti non erano indicati nell’attestazione; la lamentata situazione, però, non può che essere risolta nel senso che essendo le deleghe in continuo divenire e legate a momenti contingenti della vita dell’impresa, non è possibile procedere a così frequenti variazioni dell’attestazione per adeguarla alle mutevoli condizioni. Pertanto sulle attestazioni andranno indicati, così come consuetamente fatto dalle Soa, i nominativi dei legali    rappresentanti rilevati da statuto o da certificato camerale: nulla vieta, ovviamente, che vengano riportati anche i nominativi dei procuratori indicati dalle imprese.”rif 12.5.d (modalità attestazione)  

La possibilità di variare l’attestazione già rilasciata, può riguardare anche la modifica delle classifiche attribuite?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 6, quanto segue “la possibilità di variare l’attestazione già rilasciata, fermo restando le prescrizioni contenute nel punto 7 della determinazione n. 6/2001, può riguardare anche la modifica delle classifiche attribuite. ;” rif 15.6 b I cpv;  (modalità attestazione)

E’ consentita l’integrazione dell’attestazione già rilasciata con la previsione dell’idoneità  dell’impresa oltre che alla costruzione anche alla progettazione?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il consiglio dell’Autorità ha stabilito  al punto 7 che…omissis… “ non è consentita l’integrazione dell’attestazione già rilasciata con la previsione dell’idoneità  dell’impresa oltre che alla costruzione anche alla progettazione, in quanto questa circostanza configura una sostanziale modifica dell’attestazione in corso di validità;”. rif 15.6 b III cpv (modalità attestazione)

E’ possibile per un’impresa stipulare un nuovo contratto per qualificarsi in nuove categorie senza variazioni sulle qualificazioni già riconosciute e le rispettive scadenze?

Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera g) che “non è possibile stipulare un contratto per la qualificazione in nuove categorie, lasciando invariate le qualificazioni già riconosciute e le rispettive scadenze, dato che non risulta possibile procedere a  frazionare  o parzializzare l’attestazione e ciò alla luce di quanto disposto dall’art. 15, commi 5 e 7, del DPR 34/2000;”rif  15 .7  a (modalità attestazione)

Le imprese cessionarie, conferitarie, locatarie di azienda o di ramo proveniente da un’ impresa direttamente colpita dall’annullamento dell’attestazione, possono stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno?

Nella determina n. 5 del 26.02.2003  l’Autorità ha stabilito alla lettera d) “il divieto per l’impresa, titolare dell’attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno”. Tale divieto opera anche nei confronti delle imprese cessionarie, conferitarie, locatarie di azienda o di ramo proveniente dall’impresa direttamente colpita dall’annullamento dell’attestazione. Rif 15.7  b I cpv (modalità attestazione)

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Il  divieto  per l’impresa, titolare dell’attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno, opera qualora la qualificazione dell’impresa avente causa si fondi esclusivamente sui requisiti originariamente maturati in capo a quest’’ultima, senza alcun apporto, quindi, da parte dell’impresa direttamente colpita dal provvedimento di annullamento dell’attestazione?

Nella determina n. 5 del 26.02.2003  l’Autorità ha stabilito alla lettera che…omissis… “il divieto per l’impresa, titolare dell’attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno , non opera qualora la qualificazione dell’impresa avente causa si fondi esclusivamente sui requisiti originariamente maturati in capo a questa ultima, senza alcun apporto, quindi, da parte dell’impresa direttamente colpita dal provvedimento di annullamento dell’attestazione.” Rif 15.7 b II cpv (modalità attestazione)

Se un’impresa A ha stipulato un contratto di attestazione con una Soa, A può cedere il contratto ad impresa B? 

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che:

  1. a) un contratto di attestazione che abbia già dato luogo al rilascio della stessa non può essere cedutoperché le posizioni soggettive che verrebbero trasferite in conseguenza della cessione del contratto avrebbero ad oggetto un’attestazione che non è in alcun modo trasferibile all’impresa cessionaria.Nel caso in cui  l’attestazione non sia stata ancora rilasciata, il contratto è cedibile. In tale  ipotesi, però, il termine di decorrenza del quinquennio di riferimento dei requisiti di qualificazione dell’impresa cessionaria decorre non dalla data di stipula dell’originario contratto di attestazione ma dalla data di accettazione, da parte del contraente ceduto, del suddetto contratto.  15.8.bI cpv;(modalità attestazione)

Un’impresa può affidare l’introduzione nella propria attestazione di integrazioni e variazioni minime, come previste dall’  art. 15, comma 8 del D.P.R. 34/2000, ad una SOA diversa da quella che ha provveduto all’originaria attestazione?

 Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che …omissis…

  1. b) l’introduzione nelle attestazioni di “integrazioni” o di “variazioni minime”nonpuò essere effettuata da una SOA diversa da quella che ha provveduto all’originaria attestazione rif 15.8.b II cpv (modalità attestazione)

La cessione/conferimento dell’impresa individuale, a seguito della morte del titolare, all’impresa costituita dagli eredi in forma societaria è riconducibile all’ipotesi di “variazione minima” così come previsto dall’  art. 15, comma 8 del D.P.R. 34/2000?

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…

  1. c) nel caso di cessione/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione rif. 15.8.bIII cpv (modalità attestazione)

Nel caso di donazione di una impresa individuale, qualora il donatario dell’azienda, voglia proseguire l’attività del donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione ?

Nella determina n. 19 del 05/11/03 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…

  1. d) nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell’azienda, voglia proseguire l’attivitàdel donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione Rif 15.8 b IV cpv (modalità attestazione)

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Nel caso di passaggio dall’ impresa individuale ad un’impresa organizzata dagli eredi in forma societaria, gli eredi possono   proseguire nell’ esercizio dell’ impresa individuale il cui titolare è deceduto, modificando nel periodo intercorrente tra la data della morte del titolare e la data di costituzione di un nuovo soggetto giuridico, l’attestazione originariamente posseduta dalla ditta del de cuius?

Nel Comunicato n. 45 del 05/09/2005 l’ Autorità ha stabilito che nel periodo immediatamente successivo all’apertura della successione, ove la Soa accerti la volontà degli eredi di proseguire nell’esercizio dell’impresa e gli stessi siano in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dalla legislazione vigente, è possibile trasferire la qualificazione alla nuova ditta scaturente dal subentro degli eredi in luogo del de cuius, come risultante dal nuovo certificato della Camera di Commercio. Per cui, la Soa potrà: per il periodo intermedio, intercorrente tra la apertura della successione e la costituzione della società commerciale, procedere a semplice variazione della attestazione rilasciata all’imprenditore individuale, ai sensi della determinazione n. 40/2000 effettuando la modifica della denominazione dell’impresa; all’ atto della costitizione formale della nuova società, trasferire le attestazioni a quest’ ultima  mediante la stipula di un nuovo contratto con le modalità di cui alla detetminazione 19/03, dopo aver verificato il possesso da parte di essa di tutti  i requisiti di ordine generale, nonchè il conferimentoi dell’ intera azienda facente capo all’ imprenditore defunto; rof.15.8.d ( modalità attestazione)

 

Un’ impresa che ha acquisito un ramo di azienda deve necessariamente avvalersi per l’ attestazione, dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d’azienda?

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 5)…omissis.. che una impresa che ha acquisito un ramo di azienda ha la facoltà di avvalersi o di non avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d’azienda”. rif. 15.9. a I (modalità attestazione)

Un’ impresa che prende in affitto un’ azienda può utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per il conseguimento della propria qualificazione, i requisiti posseduti dall’ azienda in affitto?

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone …omissis…che “una impresa che prende in affitto una azienda può utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per il conseguimento della propria qualificazione, i requisiti posseduti dalla azienda in affitto sempre che il contratto di affitto abbia durata maggiore di anni tre a partire dalla data di rilascio dell’attestazione;” rif. 15.9. a II(modalità attestazione)

La semplice trasformazione societaria, in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ha effetti sul rinnovo e/o durata di efficacia dell’ Attestazione?

 Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 4 che “nell’ipotesi di semplice  trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della società, si ritiene che la suddetta ipotesi vada assimilata alle variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione di cui alla determinazione n. 40 del 27 luglio 2000.  rif 15.9. b I cpv(modalità attestazione)

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Nel caso di fusione o di altra operazione relativa al conferimento o alla cessione, il nuovo soggetto può utilizzare la vecchia attestazione del soggetto confluito?

Nel comunicato n. 13 del 26.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito ….omissis… nel caso, invece, di fusione o di altra operazione relativa al conferimento o alla cessione, l’art 15, comma 9, del D.P.R. n. 34/2000 stabilisce che il nuovo soggetto può avvalersi, per la propria qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Tale fattispecie, dunque, non consente di utilizzare la vecchia attestazione del soggetto confluito, ma consente esclusivamente di poter utilizzare i requisiti di tali soggetti per la nuova qualificazione. In tal caso, dunque, l’impresa  potrà o chiedere la variazione del contratto relativo all’attestazione in corso di validità, per l’aggiornamento di classifiche e di categorie, o procedere alla stipula di un nuovo contratto.”.     rif 15.9. b III  cpv (modalità attestazione)

Le imprese in stato di amministrazione straordinaria possono ottenere l’Attestazione?

Nel comunicato n. 14 del 28.09.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 9, quanto segue “le imprese che si trovano in stato di amministrazione straordinaria, rientrando tra  i soggetti legittimati alla partecipazione alle gare, come deciso dal Consiglio di Stato con sentenza del 6 agosto 2001 n.° 4241,  ove sia intervenuta l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio d’impresa ex D.L.vo 270/99, possono essere attestate ai sensi del DPR 34/2000;”rif. 15.9.c. (modalità attestazione)

E’ possibile  la qualificazione di un’impresa individuale – di cui sia titolare il socio superstite di una società in nome collettivo formata da due soci incorsa nella causa di scioglimento di cui all’articolo 2272, comma 4, del codice civile – sulla base dei requisiti di ordine speciale maturati nel quinquennio precedente la stipula del contratto per il conseguimento dell’ attestazione, dalla suddetta società?

Nella determina n. 8 del 07.05.2002 alla lettera P) l’Autorità ha stabilito la possibilità  per “una impresa individuale – di cui sia titolare il socio superstite di una società in nome collettivo formata da due soci incorsa nella causa di scioglimento di cui all’articolo 2272, comma 4, del codice civile – sulla base dei requisiti di ordine speciale maturati, nel quinquennio precedente la stipula del contratto per il conseguimento dell’attestazione, dalla suddetta società;” purché “vengano forniti alla SOA che deve rilasciare l’attestazione, prove documentali, di provenienza dal Registro delle imprese territorialmente competente, attestanti l’avvenuta estinzione della società commerciale e la continuazione della relativa attività imprenditoriale nella forma dell’impresa individuale, da parte del socio superstite della società scioltasi per il concretizzarsi della fattispecie delineata dall’articolo 2272, comma 4, del codice civile. rif. 15.9.d (modalità attestazione)

Nel caso di cessione di ramo d’azienda, a quali condizioni può essere rilasciata l’ attestazione di qualificazione al cessionario da parte della Soa?

Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l’Autorità ha stabilito che …omissis…  l’attestazione di qualificazione deve essere rilasciata al cessionario soltanto se risulta dagli atti che vi sia stata una effettiva cessione di un complesso di beni organizzati qualificabili come ramo di azienda e dei connessi requisiti che hanno consentito la eventuale precedente qualificazione; rif 15.9.e II cpv (modalità attestazione)

Nel caso di cessione di ramo d’azienda, quando il cessionario può ottenere l’ attestazione?

Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l’Autorità ha stabilito che …omissis… l’attestazione di qualificazione deve essere rilasciata al cessionario sulla base anche del ramo di azienda acquisito ma soltanto dopo che sia stata revocata o ridimensionata l’attestazione al suo tempo rilasciata al cedente attraverso il rilascio di una nuova attestazione che tenga conto soltanto dei requisiti non ceduti; rif 15.9.e III cpv (modalità attestazione)

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Nel caso si cessione di ramo d’azienda, l’ impresa cedente può attestarsi?

Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l’Autorità ha stabilito che…omissis… il rilascio di una nuova o di una prima attestazione di qualificazione ad una impresa che ha ceduto l’azienda o un ramo di azienda può essere effettuata soltanto sulla base del possesso di requisiti diversi da quelli che hanno consentito il rilascio dell’attestazione all’impresa cessionaria; rif 15.9.e IV cpv (modalità attestazione)

Con la cessione di un’azienda o di un ramo di essa vengono anche trasferiti i contratti stipulati dall’ impresa cedente con le stazioni appaltanti?

Nella determina n. 11 del 05.06.2002 l’Autorità ha stabilito che…omissis…   la cessione di una azienda o di un ramo di azienda comporta il trasferimento degli eventuali contratti stipulati con riferimento alla attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa cedente con l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 1, 2 e della legge 11 febbraio  1994 e successive modificazioni rif 15.9.e V cpv (modalità attestazione)

Un’impresa italiana, controllata da una multinazionale, può utilizzare ai fini della propria qualificazione, oltre che i propri requisiti tecnici e finanziari, anche i requisiti dell’impresa controllante, eventualmente anche a seguito della stipula di un contratto d’affitto?

Nel  comunicato n. 43 del 18.02.2005 l’ Autorità ha stabilito che un’impresa italiana, controllata da una multinazionale , possa utilizzare ai fini della propria qualificazione, oltre che i propri requisiti tecnici e finanziari, anche i requisiti dell’impresa controllante, eventualmente anche a seguito della stipula di un contratto d’affitto alle seguenti condizioni: • l’ impresa  locataria sia già nelle condizioni di accedere alla qualificazione ovvero sia già di per sé un soggetto abilitato a partecipare alle gare; • la capacità ed i requisiti di altro soggetto possono essere considerati soltanto alla condizione che esso assuma l’impegno formale (con la formalizzazione  del vincolo giuridico) a mettere a disposizione del richiedente la qualificazione e i suoi requisiti per l’intero periodo di validità dell’attestazione. Rif. 15.9.l (modalità attestazione)

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I nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera i), l’ Autorità in base alle considerazioni precedenti è dell’avviso che i nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, e , pertanto non sono tenuti al soddisfacimento del requisito di cui all’art. 18, comma 2, lett.  C), possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite. Rif .18. 2c.b I cpv (modalità attestazione)

Un’impresa di nuova costituzione, che non ha ancora ufficializzato il bilancio, in che modo può ottenere l’Attestazione?

Nella  determina n. 5 del 26.02.2003  l’Autorità ha stabilito alla lettera c)   che “nel caso in cui il soggetto tenuto alla redazione ed al deposito del bilancio sia di nuova costituzione, e subordini la sua operatività al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, il rilascio di questa non può essere impedito dalla mancata ufficializzazione di un dato di bilancio (il patrimonio netto) che, in mancanza di attività incidenti sulla sua consistenza, trova un equivalente nel capitale che ha consentito la costituzione della società.”rif  18. 2c. c (modalità attestazione)

La qualificazione di un’ impresa per progettazione e costruzione si identifica con la qualificazione per sola costruzione, ai fini dell’ idoneità tecnica?

Nel comunicato n. 9 del 14.06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 6 che “La qualificazione di un’impresa per progettazione e costruzione risulta indipendente dalla qualificazione per sola costruzione e va riferita alla effettiva idoneità tecnica, dimostrata dall’impresa in riferimento all’art. 18, comma 7”. Rif. 18.7. c (modalità attestazione)

Un’impresa di recente costituzione, che vuole attestarsi, ma che ha un numero di annualità operative inferiore a cinque, pur possedendo il requisito della cifra d’affari, può ottenere la qualificazione?

Nel comunicato n. 18 del 20.11.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, nel secondo comma, che “in riferimento alla possibilità delle imprese di recente costituzione – cioè con un numero di annualità operative inferiore a cinque – di qualificarsi, il Consiglio dell’Autorità con deliberazione n°288 del 26 luglio 2001, disponibile sul sito autoritalavoripubblici.it, ha ritenuto che le stesse ai fini della qualificazione possano dimostrare i requisiti previsti dall’art. 18 del DPR 34/2000 attraverso i valori medi annui calcolati sugli anni di effettiva operatività;”. Rif. 18 .15. a( modalità attestazione)

Come deve essere qualificato il subappaltatore per le lavorazioni cui inerisce il subappalto qualora siano differenti dalle categorie indicate nel bando di gara?

 

Nella determina n. 8 del 07.05.2002 l’Autorità ha stabilito, alla lettera G) che “ ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione:

  1. a) i subappaltatori possono utilizzare le lavorazioni eseguite con riferimento, sulla base di quanto risulta dal relativo certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dalle stazioni appaltanti all’aggiudicatario, allaeffettivacategoria di opera generale o di opera specializzata in cui esse rientrano; Rif .24 . 1b  b (modalità attestazione)

E’ possibile la qualificazione di un’impresa mediante acquisto di ramo d’azienda da un’ impresa fallita e munita di attestazione Soa, nel caso in cui la cedente sia fallita e non abbia effettuato le comunicazioni all’ Osservatorio previste dall’ art. 27, comma 3, del DPR 34/2000?

Nella determina n. 5 del 26.02.2003 l’ Autorità stabilisce alla lettera e) “che è incontestabile che la sopravvenienza di una pronuncia dichiarativa dello stato fallimentare riguardante un’impresa già attestata determini – in capo a questa ultima, ovvero al relativo curatore fallimentare – l’obbligo di comunicare detto evento all’Osservatorio dei lavori pubblici (ex art. 27, comma 3, D.P.R. 34/2000), trattandosi di variazione relativa al requisito di ordine generale definito all’art. 17, lett. g), del medesimo D.P.R. n. 34/2000.” Rif. 27. 3. a  (modalità attestazione)

Un’impresa deve necessariamente sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità?

Nella determina n. 6 del 21.04.2004 l’Autorità ha stabilito che la disposizione prevista dall’articolo 15-bis del D.P.R. 34/2000 e successive modificazioni in ordine al fatto che l’imprese debbono sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità dell’attestazione non è perentoria e, pertanto, l’impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date rif 15 – bis. 1 .a I cpv.(verifica  triennale).

Un’impresa può anticipare la richiesta di verifica triennale rispetto al termine di 60 (sessanta) giorni?

Nella determina n. 10 del 25 .05.2004 si precisa che:

le imprese possono richiedere l’effettuazione della verifica triennale non oltre 90 (novanta) giorni antecedenti alla data di scadenza della validità triennale. Rif .15 – bis. 1.b I cpv(verifica triennale)

Un’impresa che intenda integrare l’attestazione con nuova categorie e /o aumentare quelle esistenti, può farlo contestualmente alla verifica triennale?

Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che   …omissis…. l’integrazione di una attestazione in corso di validità è effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti non affetti dalla tolleranza del 25% e con date di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale uguali a quelle previste dalla attestazione da integrare; . rif. 15 – bis. 1.b II cpv (verifica triennale)

L’obbligo di acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e i certificati del casellario giudiziale, al fine di verificare le previste dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sussiste, oltre nel caso di verifica triennale, anche nel caso di rilascio di prima attestazione?

Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che.. omissis.. si possono considerare, in via transitoria, effettuate positivamente la verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio dell’attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni sostitutive ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e dei certificati del casellario giudiziale; . rif. 15 – bis. 1.b III cpv (verifica triennale)

Qualora il DURC e il certificato del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti dalle Soa, la verifica triennale o il rilascio dell’ attestazione, effettuate positivamente in via transitoria, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, restano comunque valide?

Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che …omissis… nel caso che il DURC e i certificati del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei relativi requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del rilascio della attestazione, le quali avranno decorrenza rispettivamente dalla data della scadenza della validità triennale e dalla data di rilascio dell’attestazione; rif. 15 – bis. 1.b IV cpv (verifica triennale)

In sede di verifica triennale dell’ attestazione possono essere apportate anche variazioni minime, ex art. 15, comma 8, del DPR 34/2000, come specificate dalla det. 40/2000  e   la tariffa da applicare per tali variazioni è da sommare alla tariffa prevista per la verifica triennale?

Nel  comunicato n. 45 del  05.09.2005 l’ Autorità ha stabilito al punto f) occorre precisare che la verifica triennale di cui all’art. 15 bis del DPR 34/2000 prevede esclusivamente l’accertamento del mantenimento dei requisiti dell’attestazione in corso di validità. Per tale motivo si ritiene che qualsiasi altra ulteriore variazione, per quanto previsto, procurerà alla Soa  attività aggiuntive che dovranno essere assoggettate all’applicazione di una ulteriore tariffa, come previsto nella determinazione n 40/2000;  rif. 15 –bis 1 c(verifica triennale)

Ai fini della verifica triennale, i documenti di bilancio e fiscali presentati dall’impresa a quale periodo temporale devono riferirsi?

La determina n. 6 del 21.04.2004 dispone che i documenti di bilancio e fiscali presentati dall’impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza della validità triennale dell’attestazione che risultano approvati e depositati/presentati al momento della stipula del contratto per la effettuazione della suddetta verifica; . rif18. 3. b (verifica triennale)

Si può considerare positivamente dimostrato, ai fini della verifica triennale dell’ attestazione, il requisito di cui all’ art. 18 comma 2, lett. C) del DPR 34/2000, qualora l’ impresa abbia esibito un bilancio in cui il patrimonio netto  è negativo, ma abbia proposto la richiesta di condono fiscale prevista dalla legge n. 289/2002?

Nel  comunicato n. 45 del  05.09.2005 qualora in sede di verifica triennale il requisito previsto all’art.  18, comma 2, lettera c) (capitale netto di valore positivo), del d .P.R. n. 34/2000 non risulti soddisfatto, l’attestazione non potrà essere revisionata e conseguentemente  l’impresa potrà proporre richiesta di rinnovo dell’attestazione solo allorquando dimostri, con il deposito del bilancio di una più recente annualità, un patrimonio netto positivorif.18. 2. c. d (verifica triennale)

Verifica triennale

Un’impresa deve necessariamente sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità?

Nella determina n. 6 del 21.04.2004 l’Autorità ha stabilito che la disposizione prevista dall’articolo 15-bis del D.P.R. 34/2000 e successive modificazioni in ordine al fatto che l’imprese debbono sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità dell’attestazione non è perentoria e, pertanto, l’impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date rif 15 – bis. 1 .a I cpv.(verifica  triennale).

Un’impresa può anticipare la richiesta di verifica triennale rispetto al termine di 60 (sessanta) giorni?

Nella determina n. 10 del 25 .05.2004 si precisa che:

le imprese possono richiedere l’effettuazione della verifica triennale non oltre 90 (novanta) giorni antecedenti alla data di scadenza della validità triennale. Rif .15 – bis. 1.b I cpv(verifica triennale)

Un’impresa che intenda integrare l’attestazione con nuova categorie e /o aumentare quelle esistenti, può farlo contestualmente alla verifica triennale?

Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che   …omissis…. l’integrazione di una attestazione in corso di validità è effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti non affetti dalla tolleranza del 25% e con date di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale uguali a quelle previste dalla attestazione da integrare; . rif. 15 – bis. 1.b II cpv (verifica triennale)

L’obbligo di acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e i certificati del casellario giudiziale, al fine di verificare le previste dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sussiste, oltre nel caso di verifica triennale, anche nel caso di rilascio di prima attestazione?

Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che.. omissis.. si possono considerare, in via transitoria, effettuate positivamente la verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio dell’attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni sostitutive ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e dei certificati del casellario giudiziale; . rif. 15 – bis. 1.b III cpv (verifica triennale)

Qualora il DURC e il certificato del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti dalle Soa, la verifica triennale o il rilascio dell’ attestazione, effettuate positivamente in via transitoria, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, restano comunque valide?

Nella determina n. 10 del 25.05.2004 si precisa che …omissis… nel caso che il DURC e i certificati del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei relativi requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del rilascio della attestazione, le quali avranno decorrenza rispettivamente dalla data della scadenza della validità triennale e dalla data di rilascio dell’attestazione; rif. 15 – bis. 1.b IV cpv (verifica triennale)

In sede di verifica triennale dell’ attestazione possono essere apportate anche variazioni minime, ex art. 15, comma 8, del DPR 34/2000, come specificate dalla det. 40/2000  e   la tariffa da applicare per tali variazioni è da sommare alla tariffa prevista per la verifica triennale?

Nel  comunicato n. 45 del  05.09.2005 l’ Autorità ha stabilito al punto f) occorre precisare che la verifica triennale di cui all’art. 15 bis del DPR 34/2000 prevede esclusivamente l’accertamento del mantenimento dei requisiti dell’attestazione in corso di validità. Per tale motivo si ritiene che qualsiasi altra ulteriore variazione, per quanto previsto, procurerà alla Soa  attività aggiuntive che dovranno essere assoggettate all’applicazione di una ulteriore tariffa, come previsto nella determinazione n 40/2000;  rif. 15 –bis 1 c(verifica triennale)

Ai fini della verifica triennale, i documenti di bilancio e fiscali presentati dall’impresa a quale periodo temporale devono riferirsi?

La determina n. 6 del 21.04.2004 dispone che i documenti di bilancio e fiscali presentati dall’impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza della validità triennale dell’attestazione che risultano approvati e depositati/presentati al momento della stipula del contratto per la effettuazione della suddetta verifica; . rif18. 3. b (verifica triennale)

Si può considerare positivamente dimostrato, ai fini della verifica triennale dell’ attestazione, il requisito di cui all’ art. 18 comma 2, lett. C) del DPR 34/2000, qualora l’ impresa abbia esibito un bilancio in cui il patrimonio netto  è negativo, ma abbia proposto la richiesta di condono fiscale prevista dalla legge n. 289/2002?

Nel  comunicato n. 45 del  05.09.2005 qualora in sede di verifica triennale il requisito previsto all’art.  18, comma 2, lettera c) (capitale netto di valore positivo), del d .P.R. n. 34/2000 non risulti soddisfatto, l’attestazione non potrà essere revisionata e conseguentemente  l’impresa potrà proporre richiesta di rinnovo dell’attestazione solo allorquando dimostri, con il deposito del bilancio di una più recente annualità, un patrimonio netto positivorif.18. 2. c. d (verifica triennale)

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Requisiti generali

Con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il requisito d’ ordine generale della cittadinanza italiana, di cui al comma 1 dell’ art 17 del DPR 34/2000 e succ. modific.?

La determina n. 47 del 12.10.2000 dispone alla lettera A. 1 che il possesso del requisito della cittadinanza italiana relativi al titolare,al legale rappresentante, all’ amministratore o al direttore tecnico è dimostrato dai “  certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico”rif  17.1a. a. ( requisiti generali)

Da cosa è dimostrato il requisito di assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’ art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575?

La determina n .47 del 12 .10.2000 dispone alla lettera a. 2  che esso requisito è dimostrato da “comunicazione effettuata, su richiesta del soggetto da qualificare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R.  3 giugno 1998, n. 252, dalla Prefettura della Provincia in cui risiede o ha sede il suddetto soggetto oppure certificato della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con in calce la dicitura, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n .252/98, “…nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31   maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni…” e con l’indicazione della specifica attività di impresa; rif. 17.1 b. a  (requisiti generali)

Come si dimostra il requisito generale dell’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, relativi al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico ?

La determina n. 47 del 12.10.2000 dispone alla lettera  A. 4, che il  requisito dell’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta è dimostrato da “ certificati del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico;” ed ancora alla lettera A. 5 da “dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal direttore tecnico attestante l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P. ovvero l’elencazione di tali sentenze; rif.” 17.1c. a(requisiti generali)

L’insussistenza di carichi pendenti è considerato requisito di ordine generale?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 afferma al punto 2 che “l’insussistenza di carichi pendenti non è requisito di carattere generale di cui all’articolo 17 del D.P.R. 34/2000 che deve essere dimostrato dai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;”  rif. 17.1c. b .I cpv (requisiti generali)

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Cosa si intende per reati che incidono sulla moralità professionale?

La determina n. 56 del 13.12.2000  al punto 3 afferma che…omissis.. “  i reati che incidono sulla moralità professionale (articolo 17, comma 1, lettera c), del D.P.R. 34/2000) devono intendersi, concordemente con quanto indicato dal Ministero LL.PP. nella circolare 1 marzo   2000 n. 182/400/93, quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l’ordine pubblico (libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;”  rif. 17.1c. b. II cpv(requisiti generali)

Può essere rilasciata l’attestazione ad un’impresa per la quale uno o più soggetti obbligati abbiano  autodichiarato reati che siano incidenti sulla affidabilità morale o professionale?

Nel comunicato n. 28 del 29.11. 2002 al punto 2, “si precisa che qualora il reato autodichiarato dai soggetti di cui all’art. 17 comma 1, lett. c), del DPR 34/2000, sia incidente sulla affidabilità morale e professionale le SOA potranno procedere al rilascio dell’attestazione solo ove venga documentata dall’impresa l’avvenuta estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 del codice di proc. pen.; a tal fine, qualora siano decorsi 5 anni dalla sentenza di condanna, la SOA  dovrà acquisire dall’impresa copia dell’ordinanza di estinzione del reato emessa dal Giudice penale competente.”. rif 17.1c. c. (requisiti generali)

In che modo il titolare o il legale rappresentante provano il requisito  d’ ordine generale dell’  inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza?

La determina n. 47 del 12.10.2000 dispone alla lettera a .6 che esso requisito è dimostrato da” dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza,”rif  17. 1e. a . (requisiti generali)

Come si dimostra l’ insussistenza o meno dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria?

La determina n. 56 del 13.12.2000  al punto 1 dispone che “la dichiarazione di insussistenza dello stato di fallimento (articolo 17, comma 1, lettera g), del D.P.R. 34/2000) deve riferirsi, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 143 della legge fallimentare R.D. 16/03/1942 n. 267, alla situazione dell’impresa alla data del rilascio dell’attestazione di qualificazione. rif. 17. 1g. a  cpv (requisiti generali)

L’inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici è dimostrabile con dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

 La determina n. 47 del 12.10 .2000 dispone alla lettera a .6 che esso requisito è dimostrato da” dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20   ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l’inesistenza…omissis, di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici, rif 17. 1i. a   (requisiti generali)

Come  può un’ impresa dimostrare il requisito di cui all’ art 17 comma 1 lettera d) circa l’inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale?

Nel comunicato n. 28 del 29. 11.2002 al punto 3)…omissis… “ si precisa che le SOA  dovranno, secondo quanto disposto in materia di dimostrazione dei requisiti d’ordine generale, acquisire, oltre quanto indicato al punto a) del disposto della determinazione n° 47 del 12  ottobre 2000, anche la auto dichiarazione del legale rappresentante o del titolare dell’impresa in ordine all’inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. La necessità di tale adempimento deriva dal disposto di cui all’art. 17, lett. d) ed l) del DPR 34/2000, pur non essendo stata richiamata nella citata det. n° 47/2000.” rif 17. 1l. a (requisiti generali)

Come un’ impresa dimostra il requisito previsto dall’ art. 17 comma 1 lettera m) circa l’ insistenza di false dichiarazioni?

La determina n. 47 del 12.10 .2000 dispone alla lettera a. 6 che esso requisito è dimostrato da” dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20  ottobre 1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l’inesistenza…omissis di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione .rif 17. 1m. a(requisiti generali)

Cifra d’affari

Ai fini del possesso del requisito dell’ adeguata attrezzatura tecnica, i beni devono essere presenti all’interno dell’ impresa?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 34 che:” il possesso del requisito della attrezzatura tecnica è documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal D.P.R. 34/2000 e, pertanto, senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora presenti ed impiegati dall’impresa nei lavori in corso di esecuzione;”.rif. 18. 1c. a (cifra d’affari )

Può ritenersi soddisfatto il requisito dell’ adeguata capacità economico- finanziaria di cui all’art. 18, comma 2, lett. c), del D.P.R .34/2000, qualora il totale della lettera A) del passivo dell’ ultimo bilancio chiuso alla fine dell’ anno, sia negativo e l’ assemblea ordinaria dei soci ha deliberato il ripianamento dell’ inera perdita?

Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera f) che” non si ritiene che il versamento effettuato dall’impresa contestualmente all’approvazione del bilancio, ai fini del ripianamento di passività risultanti dal bilancio, sani eventuali situazioni di passività, in quanto il requisito, di cui all’art. 18, comma 2, lett. c), del DPR 34/2000 deve essere rispettato alla data del 31 dicembre, data che costituisce il momento di chiusura del bilancio;” rif. 18.2c. a (cifra d’affari)

I nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, e, pertanto non sono tenuti al soddisfacimento del requisito di cui all’art. 18, comma 2, lett. C), possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera i), “ l’ Autorità in base alle considerazioni precedenti è dell’avviso che i nuovi soggetti che non sono tenuti alla redazione del bilancio, e , pertanto non sono tenuti al soddisfacimento del requisito di cui all’art. 18, comma 2, lett. C), possono qualificarsi avvalendosi della documentazione attestante i requisiti posseduti dalle imprese acquisite. rif. 18. 2c.b I cpv (cifra d’affari)

Le nuove imprese (che intendano qualificarsi sulla base di requisiti posseduti da imprese acquisite), che siano costituite in forma di soggetti tenuti alla dimostrazione del requisito di cui all’art. 18, comma 2, lettera c), del D.P.R. 34/2000, qualora non abbiano ancora provveduto al deposito del primo bilancio, possono lo stesso qualificarsi?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera i)…omissis.. è dell’avviso che i neonati soggetti che,invece, sono assoggettate alla dimostrazione del requisito di cui all’art . 18, comma 2, lett. C), possono qualificarsi solo successivamente all’approvazione del primo bilancio, avvalendosi, eventualmente, anche dei requisiti posseduti dalle imprese acquisite.” rif. 18. 2c.b II cpv (cifra d’affari)

Ma nella determina n. 5 del 26.02.2003 ..l’Autorità ha stabilito alla lettera c) che “nel caso in cui il soggetto tenuto alla redazione ed al deposito del bilancio sia di nuova costituzione, e subordini la sua operatività al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, il rilascio di questa non può essere impedito dalla mancata ufficializzazione di un dato di bilancio (il patrimonio netto) che, in mancanza di attività incidenti sulla sua consistenza, trova un equivalente nel capitale che ha consentito la costituzione della società.”rif 18. 2c. c (cifra d’affari)

La dichiarazione annuale IVA può essere sostituta dalla comunicazione annuale Iva introdotta dalla normativa fiscale?

Nel comunicato n. 43 del 18.02.2005 l’ Autorità ha stabilito che come disposto dall’art. 18, comma 3, del DPR 34/2000, la cifra d’affari in lavori relativa all’attività diretta (per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili) dovrà essere desunta dalla sola dichiarazione annuale IVA. rif. 18. 3. c (cifra d’ affari in lavori)

Si può riconoscere ad una impresa da qualificare come “attività indiretta” una parte della cifra d’affari in lavori maturata in capo ad una società di fatto cui una associazione temporanea ha materialmente dato vita?

Nella determina n. 29 del 06.11 .2002 l’Autorità è dell’avviso che “non può essere attribuita per “attività indiretta”alle imprese temporaneamente riunite in associazione la cifra d’affari in lavori maturata in capo alla società di fatto cui la riunione temporanea avrebbe materialmente dato vita.” rif. 18.4. b (cifra d’affari in lavori)

Lavori

Il tipo di committenza per la documentazione della lavorazioni eseguite, ai fini della qualificazione, deve essere pubblica o privata?

Nel comunicato n. 9 del 14.06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 11 che “ la tipologia delle lavorazioni eseguite e documentate dall’impresa ai fini della qualificazione, prescinde dalle caratterizzazione della committenza, che, pertanto, può essere pubblica che privata”. Rif 18. 5b.a (lavori)

La dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all’art. 18, comma 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34/2000, mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, è possibile per tutte le classifiche?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito…omissis.. al punto 6) che “La dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all’art. 18, comma, 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici è limitata alla terza classifica.”rif 18. 5b-5c. b I cpv (lavori)

Se un’impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti è sempre cumulativa per tutte la classifiche?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito…omissis.. al punto7) “Nel caso che un’impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti nel suo totale può essere cumulativa ma, comunque, fino alla terza classifica” ; rif 18. 5b-5c. b II cpv (lavori)

I requisiti di cui al comma 5 lettere b) e c) dell’art 18 DPR 34/2000, che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, sono sufficienti a dimostrare anche gli altri requisiti utili per la qualificazione previsti dallo stesso articolo?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito…omissis.. al punto 8) che “I requisiti che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici sono solo quelli di cui all’art. 18, comma 5, lettere b) e c) e non escludono la necessità di dimostrare per il rilascio dell’attestazione gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000.”; rif 18. 5b-5c. b III cpv (lavori)

Il certificato di regolare esecuzione e i certificati di collaudo sono assimilabili al certificato dei lavori, previsto dall’ allegato D, del DPR 34/2000 ?

La determina n.48 del 12.10.2000 afferma….omissis.. al punto 7 lettera b che “ Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica occorre tenere conto che: il certificato dei lavori è documento diverso dal certificato di collaudo e dal certificato di regolare esecuzione e può riferirsi anche a lavori in corso”; rif 18.6. a II cpv(lavori)

Ai fini della idoneità tecnica, può essere attribuita la qualificazione nelle categorie OG3 e OG4, anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma ..omissis…al punto 7 lettera c che “ Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica occorre tenere conto che la qualificazione nelle categorie OG3 e OG4 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie”: rif 18.6. a III cpv (lavori)

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Se il certificato dei lavori attesti che l’impresa ha eseguito, non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, ma anche quelle appartenenti alle altre categorie, può essere utile ai fini della qualificazione in tutte le categorie in esso indicate?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma….omissis.. al punto 7 lettera f che “ Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica il certificato dei lavori – qualora attesti che l’impresa ha eseguito, non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ma anche quelle appartenenti alle altre categorie – è utile ai fini della qualificazione in tutte le categorie in esso indicate; in tal caso, occorre, però, che nel bando di gara, in conformità alle disposizioni vigenti al momento della sua pubblicazione, sia stato specificato che l’intervento prevedeva lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie rif 18.6. a VI cpv (lavori)

Ma la determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 32 che “la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell’Autorità – relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l’intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie – deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all’allegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, è documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;”. Rif. 18.6. b(lavori)

Qual è la percentuale d’ importo dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’ idoneità tecnica, qualora l’aggiudicatario abbia subappaltato parte delle lavorazioni e queste appartengano sia alla categoria prevalente e/o a categorie a qualificazione non obbligatoria e sia a categorie a qualificazione obbligatoria ?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma…omissis… al punto 7 lettera g )che “ Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica g) l’importo dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito – qualora l’aggiudicatario abbia subappaltato parte delle lavorazioni e queste appartengano sia alla categoria prevalente e/o a categorie a qualificazione non obbligatoria e sia a categorie a qualificazione obbligatoria – è determinato con riferimento ad una percentuale, compresa fra il 30% ed il 40% di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), del D.P.R. 34/2000, pari alla media ponderale delle suddette percentuali calcolata in base agli importi delle due diverse lavorazioni subappaltate” rif 18.6. a VII cpv(lavori)

Inoltre nel comunicato n. 7 del 26/04/2001 al punto 1) l’Autorità precisa che “…omissis…la media ponderale è determinata applicando la seguente formula(B * 0,40 + C * 0,30) / A dove:

A = importo complessivo appalto

B = importo totale delle eventuali lavorazioni diverse dalla prevalente, (subappaltabili e/o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera c) del DPR34/2000 e dall’articolo 73, comma 2, del DPR 554/1999) appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000) C = A – B; 2) e al punto 3)..omissis.. che qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti prima del 1 marzo 2000, gli importi dei lavori utilizzabili, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica per la qualificazione nella sola categoria prevalente oppure nella categoria prevalente e nelle eventuali altre categorie indicate nel bando di gara, sono determinati tenendo conto che la percentuale di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34/2000 è pari in ogni caso al 30%;”

Ai fini dell’ idoneità tecnica, il certificato relativo ai lavori eseguiti in subappalto o in assegnazione da parte dei consorzi di cui all’articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34/2000, come viene documentato?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma…omissis… al punto 7 lettera h) che “ Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica il certificato relativo ai lavori eseguiti in subappalto, o in assegnazione da parte dei consorzi di cui all’articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34/2000, è documentato dal certificato dei lavori rilasciato dalla stazione appaltante all’impresa o ai consorzi aggiudicatari” rif. 18.6. a VIII cpv( lavori)

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Ai fini dell’ adeguata idoneità tecnica, in base a quali parametri sono determinati gli importi dei lavori eseguiti in proprio, qualora si tratti di edilizia abitativa, commerciale o industriale?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma ….omissis…al punto 7 lettera i) che “ Per quanto riguarda il requisito idoneità tecnica gli importi dei lavori eseguiti in proprio, qualora si tratti di edilizia abitativa, sono determinati sulla base dei parametri di cui all’articolo 25, comma 4, del D.P.R. 34/2000, e qualora si tratti di edilizia commerciale o industriale, sulla base dei medesimi parametri moltiplicati rispettivamente per 1,30 e per 0,70”. rif. 18 .6. a IX cpv(lavori )

Come viene documentata l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all’allegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, relativamente agli interventi previsti nei bandi di gara indetti prima dell’ entrata in vigore del D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 32 che “la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell’Autorità – relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l’intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie – deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all’allegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, è documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;”. Rif. 18.6. b(lavori)

Come è determinato l’importo dei lavori utilizzabile ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica ,se il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella sola categoria prevalente indicata nel bando di gara?

Nel comunicato n .7 del 26.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito….omissis…che qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 costituisca documentazione per la qualificazione nella sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, l’importo dei lavori utilizzabile ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica è determinato tenendo conto che la percentuale di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34/2000 è pari alla media ponderale di cui al precedente punto 1) che qui di seguito si riporta . . la media ponderale è determinata applicando la seguente formula(B * 0,40 + C * 0,30) / A dove:

A = importo complessivo appalto

B = importo totale delle eventuali lavorazioni diverse dalla prevalente, (subappaltabili e/o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera c) del DPR34/2000 e dall’articolo 73, comma 2, del DPR 554/1999) appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000) C = A – B; 2;rif . 18.6. d III cpv;(lavori)

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Se il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella categoria prevalente e nelle altre categorie indicate nel bando di gara, come sono determinati gli importi dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del rispettivo requisito di idoneità tecnica?

Nel comunicato n. 7 del 26.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito …omissis……che 4) qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1 marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella categoria prevalente e nelle altre categorie indicate nel bando di gara, gli importi dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del rispettivo requisito di idoneità tecnica sono determinati singolarmente tenendo conto che la percentuale di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), del DPR 34/2000 è rispettivamente pari:·al 30% per la categoria prevalente (sia essa a qualificazione obbligatoria o non obbligatoria secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000); al 30% per le categorie diverse dalla prevalente a qualificazione non obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000); al 40% per le categorie diverse dalla prevalente a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000) rif 18.6. d IV( lavori )

Con quali modalità dovrà procedersi alla valutazione dei lavori eseguiti in proprio, qualora gli stessi non siano ancora conclusi alla data di stipula del contratto di attestazione?

Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera c) che “i lavori eseguiti in proprio, non conclusi alla data di stipula del contratto di attestazione, possono essere valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali; gli importi presuntivamente calcolati potranno essere riscontrati sulla base della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e delle fatture, relative alle quantità di materiali acquistati, di importo proporzionale al quantitativo dei lavori eseguiti. Analogamente anche gli importi relativi a lavori di ristrutturazione potranno essere calcolati riferendosi ai parametri del CTN, CTP, CTS, per l’edilizia abitativa, eventualmente moltiplicati per 1,3 o 0,70 qualora si tratti rispettivamente di edilizia commerciale o industriale, opportunamente riscontrati dall’esame dell’anzidetta documentazione;”rif. 18.6. e( lavori)

Un’impresa può utilizzare i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare l’esecuzione dei lavori fino alla III classifica, anche se si riferiscono a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 12 che “ i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare l’esecuzione dei lavori fino alla III classifica (articolo 18, comma 14, del D.P.R. 34/2000), possono riferirsi anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA;” rif. 18 .14. a (lavori)

Un’impresa che vuole ottenere un’ attestazione per categorie di lavori di importo superiori alla III classifica, può dimostrare i requisiti relativi all’ esecuzione dei lavori di cui all’art. 18, comma, 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici?

Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l’Autorità ha stabilito al punto 6) che “La dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all’art. 18, comma, 5 lettere b) e c), del D.P.R. n. 34/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici è limitata alla terza classifica.”, Rif. 18.14. b .I (lavori)

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Se un’impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei relativi requisiti è cumulativa per tutte le classifiche?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito al punto…omissis… al punto 7) che “Nel caso che un’impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti nel suo totale può essere cumulativa ma, comunque, fino alla terza classifica.”, Rif .18 .14. b II (lavori)

I requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 18, comma 5, lettere b) e c), che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, possono escludere la necessità di dimostrare per il rilascio dell’attestazione gli ulteriori requisiti di idoneità tecnica previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000 ?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito al punto…omissis… al punto 8) che “I requisiti che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici sono solo quelli di cui all’art. 18, comma 5, lettere b) e c) e non escludono la necessità di dimostrare per il rilascio dell’attestazione gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000.” Rif. 18.14. b III (lavori)

Un direttore tecnico che aveva consentito l’iscrizione di un’impresa all’Albo dei Costruttori in una delle categorie di cui al DM 770/1982 nel quinquennio antecedente l’ entrata in vigore del DPR 34/2000, può favorire un’ altra impresa che intenda qualificarsi secondo quanto previsto dall’ art. 18 comma 14 del DPR 34/2000 e sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di cui all’ ultimo cpv dello stesso comma?

Nel comunicato n .5 del 12.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 8 quanto segue “ la previsione di cui all’art 18, comma 14, ultimo periodo del D.P.R. n. 34/2000 trova applicazione con il solo nuovo regime della qualificazione” rif .18.14. c (lavori)

In quale modo, ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’articolo 18, comma 5, lettere b) e c), del DPR 34/2000, vanno comprovati i lavori diretti dal direttore tecnico di una impresa nel periodo ricompreso tra la data di abrogazione dell’Albo Nazionale Costruttori e la piena entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione (1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2000)?

Nella determina n. 8 del 07.05.2002 , l’Autorità ha stabilito…omissis.. che, nel periodo intercorrente fra il 01.01.2000 e il 31.12.2000 ( periodo nel quale le imprese non erano più iscritte all’ANC e non avevano l’attestazione di qualificazione) , il Direttore tecnico non può favorire l’impresa, ai fini della qualificazione, tramite lavori svolti esclusivamente nel settore privato. Pertanto si ritiene che nel periodo transitorio l’incarico di direttore tecnico dell’impresa possa essere documentato dal certificato del Registro delle imprese ( art .29 comma 3, art. 17 comma 3) con la precisazione che qualora tale documento non contenga l’indicazione non può essere accettato come sostitutivo del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori oppure dell’attestazione di qualificazione. Rif. 18.14. d (lavori)

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La rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti deve essere effettuata necessariamente in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone,al punto 20, che “ la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (articolo 21, comma 1, del D.P.R. 34/2000) può essere effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA, anche in base al dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio dell’attestato purché esso si riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di sottoscrizione del contratto con la SOA;”. Rif .21 .1 a (lavori)

Per quali soggetti è possibile procedere alla rivalutazione dei lavori eseguiti all’ estero?

 

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito al punto 10 che “Si può procedere alla rivalutazione dei lavori eseguiti all’estero sia per conto dei soggetti aventi la natura equivalente a quella dei soggetti di all’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 34/2000 sia per conto di altri soggetti.” Rif. 21.2 a (lavori)

 

A quale periodo temporale devono riferirsi i certificati dei lavori eseguiti?

 

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 4 lettera b) che “ i certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (articolo 22, commi 1, del D.P.R. 34/2000) immediatamente antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000);”. Rif .22.1 a (lavori)

 

La valutazione dei lavori eseguiti può avvenire sulla base di un’ andamento temporale diverso da quello lineare?

La determina n .56 del 13.12.2000 dispone al punto 21 che:” la presunzione dell’esecuzione dei lavori con avanzamento lineare (articolo 22, comma 5, del D.P.R. 34/2000) è da intendersi relativa e, pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale documentazione integrativa al certificato dei lavori di cui all’allegato D del suddetto D.P.R. 34/2000 oppure stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo, ecc.) è dimostrato un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla categoria prevalente e sia alle altre categorie indicate nel certificato, la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA è effettuata sulla base di tale andamento effettivo;”. Rif .22.5 a I(lavori)

La certificazione di esecuzione dei lavori non soggetti all’ applicazione della Legge sui Lavori Pubblici può essere rilasciata dal committente su un modello diverso dall’allegato D previsto dal D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 22, che” la certificazione di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7, del D.P.R. 34/2000) il cui committente non sia tenuto all’applicazione delle leggi sui lavori pubblici (articolo 25, comma 2, del D.P.R. 34/2000), può essere anche diversa dal modello di cui all’allegato D al suddetto D.P.R. 34/2000 purché contenga le stesse informazioni ivi contenute;”; Rif. 22.7 a I (lavori)

La validità dei certificati dei lavori rilasciati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all’ estero?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone…omissis.. al punto 23 che” la disposizione relativa al fatto che sono validi i certificati dei lavori rilasciati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 (articolo 22, comma 7, ultimo periodo, del D.P.R. 34/2000) si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all’estero (articolo 23 del D.P.R. 34/2000);”. Rif. 22.7 a II (lavori)

Se dai certificati dei lavori non si evinca la natura certa delle lavorazioni eseguite, in relazione alla non perfetta corrispondenza tra le lavorazioni incluse nella declaratorie di cui all’allegato del DPR 34/2000 con la declaratoria relativa alle vecchie categorie, in che modo viene individuata la corrispondenza delle lavorazioni eseguite alla nomenclatura di cui al predetto allegato A?

Nel comunicato n. 5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell’Autorità, nel punto 9, ha stabilito che “qualora i certificati dei lavori non permettono la individuazione certa della natura delle lavorazioni eseguite, in relazione alla non perfetta corrispondenza tra le lavorazioni incluse nella declaratorie di cui all’allegato del DPR 34/2000 con la declaratoria relativa alle vecchie categorie, spetta alle SOA accertare, anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione, la corrispondenza delle lavorazioni eseguite alla nomenclatura di cui al predetto allegato A;”. rif .22.7 b (lavori)

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Le stazioni appaltanti possono rilasciare le certificazioni di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali è sopravvenuta una rescissione contrattuale, ancorché limitati agli importi liquidati e fatturati?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002 , alla lettera j), l’Autorità “ è dell’avviso che per i lavori relativi ad appalti per i quali è sopravvenuta una rescissione contrattuale non possono essere rilasciati i certificati di esecuzione e qualora rilasciati non possono essere valutati ai fini della qualificazione”. Rif. 22.7 c (lavori )

I documenti relativi alla certificazione di esecuzione dei lavori cosa devono riportare?

Nel comunicato n. 28 del 29.11.2002 l’Autorità ha stabilito al punto 1) che “ Le SOA dovranno, altresì, verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti, soprattutto alla luce di quanto disposto, in materia di certificati di esecuzione lavori, dall’art. 22, comma 7, del DPR 34/2000.” Pertanto che i certificati dei lavori siano comprensivi del timbro del committente e della firma del responsabile del procedimento.” Rif.22.7 d (lavori)

Gli importi dei lavori privati realizzati in regime di subappalto, possono essere attribuiti alle imprese principali e ai subappaltatori, così come avviene per i lavori pubblici?

Nel comunicato n .9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 12 che “gli importi dei lavori privati realizzati in regime di subappalto, fermo restando l’obbligo delle SOA di definire le modalità di accertamento di quanto dichiarato dalle imprese, possono essere attribuiti alle imprese principali e ai subappaltatori in analogia a quanto indicato per i lavori pubblici.” Rif. 24. 1b a. ( lavori)

E’ possibile che un’impresa, mediante documentazione aggiuntiva rispetto al certificato di esecuzione dei lavori, possa utilizzare ai fini della qualificazione, lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate, a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori, di valore superiore al 10% dell’importo complessivo del lavoro oppure comunque superiore a euro 150.000?

Nella determina n. 8 del 07.05.2002 l’Autorità ha stabilito…omissis… alla lettera G) che “ ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione:

a) le imprese possono utilizzare le lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate di valore superiore al 10% dell’importo complessivo del lavoro o a euro 150.000 a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori.” Rif. 24. 1b b II (lavori)

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Da quale articolo del D.P.R. n. 34/2000 sono regolate le opere di edilizia abitativa eseguiti per committente privato?

Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l’Autorità ha stabilito che “Le opere di edilizia abitativa eseguiti per committente privato devono essere ricondotte al comma 4 dell’art. 25 del D.P.R. n. 34/2000.” Rif. 25 .4. b (lavori)

Come viene determinato il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall’ impresa al fine della qualificazione?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone al punto 27 che “il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall’impresa da qualificare è determinato esclusivamente con le disposizione di cui all’articolo 25, comma 4, del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, non può essere preso in esame un costo diverso ancorché dimostrabile con contratti, fatture, ecc.;”. rif. 25.4. a(lavori)

Ai fini della determinazione degli importi e delle lavorazioni eseguite per i lavori privati eseguiti in assenza del direttore dei lavori, quale documentazione occorre produrre?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 10, quanto segue “per i lavori privati eseguiti in assenza del direttore dei lavori conformemente all’art. 25, comma 3, del regolamento, che stabilisce per i lavori eseguiti in proprio di riferirsi a parametri fisici valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e al relativo importo valutato nella misura del 100% risulta sufficiente, ai fini della determinazione degli importi e delle lavorazioni eseguite, in sostituzione dei certificati dei lavori, la produzione dei seguenti documenti : 1. concessione edilizia; 2. copia del contratto stipulato; 3. copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;”. Rif. 25 .3. a(lavori)

Come vengono valutate le opere di edilizia abitativa eseguiti per committente privato?

Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 5 che “Le opere di cui all’art. 25, comma 4, vengono valutate in riferimento al C.T.N. in vigore alla data di stipula del contratto con la SOA .” rif. 25 .4. c (lavori)

Il disposto dell’articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34/2000 è applicabile anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 25 che:” il disposto dell’articolo 25, comma 6, del D.P.R. 34/2000, si applica anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (articolo 24, comma 2, del D.P.R. 34/2000);” rif. 25.6.a I (lavori)

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Attrezzature

Ai fini della verifica del requisito dell’ attrezzatura tecnica, è possibile includere le immobilizzazioni extracaratteristiche?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 afferma al punto 5 lettera a) che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre:a) verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche rif. 18 . 8. a I; (attrezzature)

Ai fini del requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, come deve essere in termini percentuali il rapporto tra la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio e la cifra d’affari in lavori?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma…omissis…. al punto 5 lettera b)che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre b) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre d’affari in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell’ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all’uno per cento della medesima cifra d’affari; rif. 18. 8. a II; (attrezzature)

Ai fini dell’adeguata attrezzatura tecnica, come devono essere valutati i noleggi i cui contratti abbiano almeno la durata quinquennale?

La determina n48 del 12.10.2000 afferma…omissis…. al punto 5 lettera c) che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre c) assimilare i noleggi i cui contratti abbiano almeno la durata quinquennale agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria; rif .18. 8. a III;”( attrezzature)

Ai fini dell’adeguata attrezzatura tecnica, un’impresa può avvalersi di un tipo di noleggio diverso di quelli a “freddo”?

La determina n. 48 del 12.10.2000 afferma…omissis…. al punto 5 che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre d) verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a “freddo;” rif.18. 8. a IV (attrezzature)

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Come viene soddisfatto il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, se un’impresa ha una media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, inferiore al due per cento della media annua della cifra d’affari in lavori, conseguite nello stesso quinquennio e una media annua dell’ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria inferiore all’uno per cento della medesima cifra d’affari?

La determina n. 48 del 1210.2000 afferma….omissis… al punto 5 lettera e) che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre e) effettuare la riduzione figurativa della cifra d’affari in lavori (art. 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) qualora non siano congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla lettera b) che qui di seguito si riporta: la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre d’affari in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell’ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all’uno per cento della medesima cifra d’affari;” rif .18 . 8. a V (attrezzature)

Perché sia soddisfatto il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, le indicazioni identificative essenziali riguardo le attrezzature, i mezzi d’opera e di equipaggiamento tecnico devono essere corrispondenti ai dati relativi agli ammortamenti e ai canoni, oppure no?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 afferma…omissis… al punto 5 che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre f) verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, del D.P.R. 34/2000) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni; rif. 18. 8. a VI (attrezzature)

Ai fini del possesso del requisito dell’attrezzatura tecnica come deve essere il periodo di ammortamento figurativo?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 afferma…omissis… al punto 5 che “Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre g) verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento. ; rif. 18. 8. a VII (attrezzature)

Se un’impresa possiede importi relativi a brevetti e software, può computarli nell’ importo degli ammortamenti?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 35 che “può essere compreso nell’importo degli ammortamenti (articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34/2000) anche quello relativo a brevetti e software qualora questi siano impiegati nell’attività caratteristica dell’impresa;”. Rif 18.8. b (attrezzature)

Ai fini del possesso del requisito dell’organico medio annuo, quale rapporto percentuale ci deve essere tra il costo per il personale sostenuto nel quinquennio di riferimento e la cifra d’ affari in lavori?

La determina n .48 del 12.10.2000 dispone,al punto 6 lettera b) che “ Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre: a) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora il costo per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al quindici per cento della cifra d’affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio sia pari o superiore al sei per cento, oppure, qualora il costo per il personale dipendente sia pari o superiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore all’otto per cento; rif. 18.10.a I (attrezzature)

Un’impresa può dimostrare il possesso del requisito relativo all’attrezzatura tecnica, utilizzando i relativi requisiti delle imprese associate in partecipazione ?

Nel comunicato n. 5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis…. al punto 3“non è possibile dimostrare il possesso del requisito relativo all’attrezzatura tecnica, sommando quella di imprese associate in partecipazione, dato che tali requisiti non sono legati alla propria organizzazione d’impresa, bensì all’organizzazione dell’associato, il cui legame con l’associante non assume, tra l’altro, connotati di stabilità;”. Rif. 18.12. a III (attrezzature)

Organico medio annuo

Ai fini del possesso del requisito dell’organico medio annuo, quale rapporto percentuale ci deve essere tra il costo per il personale sostenuto nel quinquennio di riferimento e la cifra d’ affari in lavori?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone,al punto 6, lettera b) che “ Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre: a) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora il costo per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al quindici per cento della cifra d’affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio sia pari o superiore al sei per cento, oppure, qualora il costo per il personale dipendente sia pari o superiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore all’otto per cento; rif. 18.10.a I (requisiti speciali)

Ai fini del possesso del requisito dell’organico medio annuo, la retribuzione spettante al titolare dell’impresa individuale, dell’impresa artigiana o ai soci delle società di persone può contribuire al raggiungimento delle percentuali previste dall’ art. 18 comma 10 del DPR 34/200 e s.m. per il costo del personale?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone…omissis….,al punto 6,lettera b) che “ Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre ritenere che concorre al raggiungimento delle percentuali del quindici, del sei, del dieci e dell’otto di cui alla precedente lettera a) anche la retribuzione spettante al titolare dell’impresa individuale, dell’impresa artigiana o ai soci delle società di persone quantificata in un importo, per il quinquennio, pari a cinque volte la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail; ; rif. 18.10.a II (organico medio annuo)

Se un’impresa sostiene un costo per il personale dipendente nel quinquennio di riferimento, inferiore al quindici per cento della cifra d’affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio inferiore al sei per cento,o altrimenti risulta che il costo per il personale dipendente sia inferiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia inferiore all’otto per cento,come viene soddisfatto il requisito dell’ organico medio annuo?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone….omissis…al punto 6,lettera c) che “ Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre effettuare la riduzione figurativa della cifra d’affari in lavori (art. 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) qualora non risultino congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera a). che di seguito si riporta …omissis.. verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche rif. 18.10.a III ( organico medio annuo)

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Un’impresa può computare alla formazione delle percentuali relative all’ organico medio annuo gli oneri sostenuti per le prestazioni dei direttori tecnici che svolgano tali funzioni sulla base di contratti d’opera professionale regolarmente registrati?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 7, che “concorrono alla formazione delle percentuali relative all’organico medio annuo (articolo 18, comma 10, del D.P.R. 34/2000) anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di direttori tecnici che svolgano tali funzioni non in quanto dipendenti dell’impresa ma sulla base di contratti d’opera professionale regolarmente registrati;” rif. 18.10. b I (organico medio annuo)

Come può valorizzarsi, ai fini del possesso del requisito dell’organico medio annuo, l’ apporto dei titolari dell’impresa individuale, dell’impresa artigiana, o dei soci delle società di persone?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone….omissis… al punto 8 che “ la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail dei titolari dell’impresa individuale, dell’impresa artigiana, o dei soci delle società di persone moltiplicata per il fattore cinque costituisce la retribuzione annuale e, pertanto, l’importo che concorre alla dimostrazione del possesso del requisito organico medio annuo è pari a cinque volte tale cifra (articolo 18, comma 10, ultimo periodo, del D.P.R. 34/2000) rif. 18. 10. b II (organico medio annuo)

Relativamente al requisito dell’organico medio annuo, un’impresa può computare ai fini del raggiungimento della soglia dell’ 8% della cifra d’affari in lavori anche il costo per il personale amministrativo (laureato/diplomato)?

Nel comunicato n. 1 del 19.02.01 l’Autorità ha stabilito al punto 3) che “Resta confermata la possibilità, relativamente al requisito d’organico medio annuo, (art. 18., comma 10, del D.P.R. n. 34/2000) di prendere in considerazione per la valutazione del minimale 8% della cifra d’affari in lavori anche il personale amministrativo (laureato/diplomato).” rif18. 10 .c I (organico medio annuo)

Ai fini del possesso del requisito dell’organico medio annuo, una S.r.l. a socio unico regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane può essere inclusa tra i soggetti di cui all’art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 34/2000 ?

Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l’Autorità ha stabilito ..omissis…al punto 5) “Non è possibile includere tra i soggetti di cui all’art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 34/2000 le S.r.l. a socio unico regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane. rif18. 10. c II (organico medio annuo)

La disposizione di cui all’art. 18, comma 10, ultimo periodo, del DPR34/2000 relativamente alla possibilità prevista per le imprese individuali e per le società di persone di considerare moltiplicata per cinque volte la retribuzione convenzionale INAIL del titolare o dei soci, è estensibile ai collaboratori familiari delle imprese familiari?

Nel comunicato n. 22 del 18. 01.2002 il Consiglio dell’Autorità , alla lettera b), ha ritenuto che “la disposizione di cui all’art. 18, comma 10, ultimo periodo, del DPR 34/2000, relativamente alla possibilità prevista per le imprese individuali e per le società di persone di considerare moltiplicata per cinque volte la retribuzione convenzionale INAIL del titolare o dei soci, non risulta estensibile ai collaboratori familiari, dato che la stessa risulta espressamente riferita al titolare. Ciò in quanto l’impresa familiare non configura, in nessun caso, un’ipotesi di società di persone rimanendo invece ferma la sua natura di impresa individuale. Ai fini del computo del costo sostenuto dall’impresa, dunque, il valore della retribuzione pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale INAIL è ammesso solo nei riguardi del titolare dell’impresa individuale (quindi anche a conduzione familiare) e ai soci delle società di persone;” rif. 18. 10. d (organico medio annuo)

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E’ possibile o meno estendere la previsione prevista per le ditte individuali e per le società di persone (comprendere nel costo complessivo sostenuto per il personale dipendente quello relativo ad una retribuzione convenzionale del titolare e dei soci) anche alle società a responsabilità limitata il cui amministratore unico presta la sua attività lavorativa nella società?

Nella determina n. 29 del 06. 11.2002, alla lettera b), l’Autorità conformemente al parere della Commissione consultiva è dell’avviso che “ non può applicarsi in via estensiva la disposizione di cui all’articolo 18, comma 10, ultimo periodo, del D.P.R. 34/2000 all’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, fatto salvo che figuri come dipendente in quanto in tal caso si applica direttamente l’articolo 18, comma 10, primo periodo, e comma 11, del suddetto D.P.R. 34/2000.” Rif .18.10. e (organico medio annuo)

E’ possibile o meno di computare, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 18, comma 10, del DPR 34/2000 il costo sostenuto dall’impresa per il distacco temporaneo, per il lavoro temporaneo o interinale oppure per le collaborazioni coordinate e continuative?

Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 alla lettera I) si osserva che “ fra i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, il possesso di un adeguato organico medio annuo. Tale requisito va comprovato dimostrando di aver sostenuto, nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, un costo per il personale dipendente, comprensivo delle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, pari alternativamente a due specifiche percentuali della cifra d’affari in lavori. Le due percentuali sono 15% e 10% (articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 10, del DPR 34/2000). La prima può riguardare personale assunto a tempo determinato ed indeterminato; la seconda può riguardare soltanto personale assunto a tempo indeterminato. E’ evidente, però, che anche in questo caso l’eventuale eccesso del costo rispetto alla percentuale del 10% può essere costituto da costi di personale assunto a tempo determinato.” L’Autorità prevede pertanto che “…omissis…sicuramente i costi sostenuti per il distacco temporaneo, per il lavoro temporaneo o lavoro interinale e per le collaborazioni coordinate e continuative non si possono considerare come costi sostenuti per personale a tempo indeterminato. Si tratta di verificare se è possibile considerare questi tre costi come costi per personale assunto a tempo determinato. Anche in questo caso la risposta non può essere positiva in quanto per organico medio annuo le disposizioni intendono fare riferimento esclusivamente al personale dipendente e cioè al personale stabilmente e regolarmente incardinato nell’impresa e nessuna delle tre ipotesi è configurabile in tal modo. Va, inoltre, osservato che il problema ha scarsa incidenza sui poteri organizzativi dell’impresa, dato il non elevato valore delle suddette percentuali rif 18.10. f (organico medio annuo)

Quali sono le modalità di accertamento del requisito relativo all’ organico medio annuo di cui all’art. 18, comma 11, oltre alla sola acquisizione dell’attestazione della regolarità contributiva rilasciata dagli organismi previdenziali?

Nel comunicato n. 38 del 01.03.2004 l’Autorità di Vigilanza ha ritenuto alla luce delle modalità di verifica del requisito relativo all’ organico medio annuo che il: “ possesso del requisito si intenderà dimostrato solo qualora emerga che il numero medio annuo e il relativo costo desunto dai modelli riepilogativi annuali (DM 10) corrisponda a quanto autodichiarato in ordine al personale in organico e a quanto desunto dalle dichiarazioni esibite dall’impresa ai fini fiscali . Rif. 18.10. g (organico medio annuo)

Nel comunicato n. 38 del 01/03/2004 l’Autorità di Vigilanza ha segnalato a tutte le Soa che: “in data 3 dicembre 2003, è stata stipulata tra INPS ed INAIL una convenzione per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC), che potrà essere richiesto anche dalle Soa per la verifica, in capo alle imprese da attestare, del requisito di cui all’art. 17, comma 1, lett. d).” rif. 18.11.a

Un’impresa può dimostrare il possesso del requisito relativo all’organico medio annuo avvalendosi della quota di personale di imprese associate in partecipazione?

Nel comunicato n. 5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis… nel punto 2“non è possibile dimostrare il possesso del requisito relativo all’organico medio annuo avvalendosi della quota di personale di imprese associate in partecipazione, dato che i requisiti stabiliti ai fini della qualificazione dell’impresa devono essere riferiti all’organizzazione dell’impresa stessa;” Rif. 18.12. a II (organico medio annuo)

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, in che modo dimostrano i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all’organico medio annuo se gli stessi non sono in possesso dei propri consorziati ?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 5 che “i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all’organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (articolo 18, comma 13, del D.P.R. 34/2000), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34/2000, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento rif. 18. 13. a (organico medio annuo)

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Direzione tecnica

La deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 per cui un soggetto privo dei titoli previsti poteva assumere l’ incarico di direttore tecnico poiché tale funzione era ricoperta all’ entrata in vigore del DPR 34/2000, è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo?

La delibera n. 247 del 17 settembre 2003 ha definito che…omissis… la deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d .t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo rif 15.9.h II cpv (direzione tecnica)

Un direttore tecnico che offre come requisito professionale, così come previsto dal comma 2 dell’ art. 26 del DPR 34/2000, la propria esperienza acquisita nel settore delle costruzioni, quale direttore di cantiere, conserva tale requisito anche se il quinquennio di esercizio della relativa funzione non sia stato consecutivo?

Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 8 che…omissis…analogamente , per quel che concerne il comma 2, dell’art. 26, DPR 34/2000 il periodo di 5 anni relativo all’esperienza acquisita dal Direttore Tecnico nel settore edile, quale Direttore di cantiere, è da intendersi non continuativo rif. 18. 5b-5c. c I cpv (direzione tecnica)

Ai fini dell’adeguata idoneità tecnica lo staff tecnico può essere comprovata con laureati e diplomati quali il titolare dell’impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di solo contratto d’opera registrato?

Nel comunicato n. 1 del 19 02.01 l’Autorità ha stabilito al punto 2 che “La dimostrazione della presenza dello staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato (articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000) non può essere comprovata con laureati e diplomati non assimilabili a soggetti assunti a tempo indeterminato quali il titolare dell’impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di contratto d’opera registrato.” Rif. 18.7.a (direzione tecnica-staff tecnico)

Ma Nel comunicato n. 45 del 05/09/2005 l’ Autorità ha stabilito che per quanto concerne il titolare della ditta individuale, il socio accomandatario della SAS e il socio della SNC, il legame costituito da questi soggetti con l’azienda si sostanzia in un rapporto di identità con l’azienda stessa. Il che giustifica la non obbligatorietà per l’azienda di costituire con tali soggetti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come richiesto dall’art. 18, comma 7 , del DPR 34/2000.Per quanto concerne il rappresentante legale e l’amministratore della società di capitali si ritiene, invece, che il legame costituito da questi soggetti con l’azienda non si sostanzi in un rapporto di tipo stabile e, dunque, occorre che tali figure dimostrino che il rapporto professionale, costituito con l’azienda, assuma carattere di stabilità;

Che tipo di qualificazione professionale deve avere lo staff tecnico di un’ impresa per soddisfare il requisito di idoneità tecnica, di cui all’art. 18, comma 7 del DPR 34/2000 ,al fine di realizzare lavori pubblici con i sistemi dell’appalto integrato, dell’appalto concorso e della concessione?

Nel comunicato n. 8 del 15. 05.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 1 che “ lo staff tecnico di cui all’art. 18, comma 7, del DPR 34/2000, previsto a dimostrazione del requisito di idoneità tecnica a realizzare lavori pubblici con i sistemi dell’appalto integrato, dell’appalto concorso e della concessione, deve essere idoneo a determinare in capo all’impresa una qualificazione professionale, funzionalmente o strumentalmente collegata alla realizzazione dei lavori pubblici nelle forme prima indicate, con ampio spettro di possibile utilizzazione di professionisti laureati e diplomati in varie discipline; non vi è dubbio che la potenziale utilizzazione di soggetti di varia qualificazione professionale deve, però, rispondere ai criteri della logica e quindi non può che essere riconosciuta la prevalenza di quelle specifiche qualificazioni professionali tecniche (laureati in ingegneria e architettura, geometri e periti industriali, nelle proporzioni fra laureati e diplomati previste dal comma 7 dell’art. 18 del regolamento), che servono a progettare, dirigere e gestire opere pubbliche.”. rif. 18 .7. b (direzione tecnica-staff tecnico)

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L’assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti agisce anche ai fini della composizione dello staff tecnico di un impresa, di cui all’art. 18, comma7, del DPR34/2000?

Nel comunicato n. 22 del 18.01 .2002 il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto ,alla lettera a) , che “ l’assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti, non può agire ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 18, comma 7, del DPR 34/2000, dato che la finalità della norma è quella di riconoscere, ai fini della redazione del progetto, solo ad imprese strutturate stabilmente una specifica abilitazione;”. rif18. 7. d (direzione tecnica-staff tecnico)

Un direttore tecnico che aveva consentito l’ iscrizione di un’ impresa all’ Albo dei Costruttori in una delle categorie di cui al DM 770/1982 nel quinquennio antecedente l’ entrata in vigore del DPR 34/2000, può favorire un’ altra impresa che intenda qualificarsi secondo quanto previsto dall’ art .18 comma 14 del DPR 34/2000 può sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di cui all’ ultimo cpv dello stesso comma?

Nel comunicato n .5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 8 quanto segue “ la previsione di cui all’art 18, comma 14, ultimo periodo del D.P.R. n. 34/2000 trova applicazione con il solo nuovo regime della qualificazione rif. 18. 14. c (direzione tecnica)


Quali titoli tecnico-professionale deve avere il direttore tecnico di imprese qualificate per classifiche pari o inferiori alla IV o per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV?


La determina n. 56 del 13.122000 dispone al punto 28 ed al punto 29 che “la direzione tecnica di imprese – fermo restando la facoltà dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale ruolo nella stessa impresa (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000) – può essere costituita: a) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso: · di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale; · di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni; · di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; · di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell’Unione Europea; b) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso: · di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; · di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea;” e che “ la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), può comprendere altresì anche laureati in geologia;”rif 26. a (direzione tecnica)
La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 2 che” per quanto riguarda la direzione tecnica di imprese, in sostituzione di quanto previsto al punto 28 e 29 della determinazione n. 56/2000 dell’Autorità, la stessa (salvo il caso in cui è stata esercitata dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, la facoltà di conservare tale ruolo nella stessa impresa: articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000) deve essere costituita: a) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da uno o più soggetti in possesso: · di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere (soggetto di cui all’articolo 6, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000 n .145) per un periodo non inferiore a cinque anni; · di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; · di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell’Unione Europea; b) qualora l’impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche inferiori alla IV, da almeno un direttore tecnico, laureato in conservazione di beni culturali, oppure in architettura, oppure dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere non inferiore a cinque anni; c) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, da uno o più soggetti in possesso: · di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; · di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; d) qualora l’impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche di cui una sia superiore alla IV, da almeno un direttore tecnico laureato in conservazione di beni culturali oppure in architettura; e) qualora siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera a), b), c) e d), la direzione tecnica può comprendere altresì laureati in geologia o altre discipline che, secondo le indicazioni dell’amministrazione competente, siano da ritenersi equipollenti;”. Rif .26.2. b

Come è dimostrabile il requisito della direzione tecnica qualora quest’ ultima funzione era svolta da un soggetto che al momento dell’ entrata in vigore del DPR 34/2000 non possedeva i titoli tecnico professionali previsti dall’ art.26 comma 2 dello stesso DPR?

Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 10, che “Il requisito di cui al comma 2 dell’art .26 del DPR 34/2000, secondo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo, che prescinde dalla prima iscrizione all’ANC dell’impresa , è documentabile attraverso la dimostrazione della continuità, alla data di entrata in vigore del regolamento, del rapporto di dipendenza del direttore tecnico.” Rif. 26. 2. c(direzione tecnica)

E’ possibile che un’impresa controllata nomini quale direttore tecnico un dipendente dell’impresa controllante distaccato presso l’impresa controllata?

Nel comunicato n. 22 del 18. 01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera h) che “non è possibile per una società controllata di avvalersi del direttore tecnico dipendente della società controllante, dato che la condizione di distacco non soddisfa il requisito previsto dall’art. 26, comma 3, del DPR 34/2000.”. rif. 26. 3. a (direzione tecnica)

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E’ possibile che il requisito di dipendenza organica del direttore tecnico previsto dall’art. 26, comma 3, 2° periodo, del DPR 34/2000 possa essere derogato anche per il collaboratore di imprese a carattere familiare (art. 230 bis CC), (c.d. collaboratore familiare), similmente a quanto avviene per il direttore tecnico che sia titolare dell’impresa, legale rappresentante o il socio?

Nel comunicato n. 43 del 18. 02.2005 il Consiglio dell’ Autorità ha stabilito che il collaboratore familiare possa ritenersi assimilabile al socio d’opera. La lettura dell’art. 230 bis del Codice Civile suggerisce l’assimilazione della condizione di collaboratore familiare a quella di un socio che partecipa ad una generica società commerciale .Infatti, il collaboratore partecipa agli utili e alle decisioni gestionali d’impresa, in ragione della quota, non già di capitale, ma di prestazione lavorativa offerta. In tal senso, dunque, anche il collaboratore familiare, al pari del socio, potrà assumere incarico di d .t. in seno all’impresa familiare senza obbligo di assunzione da parte dell’impresa stessa; rif 26.3.b (direzione tecnica)

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 26, comma 3, 3° periodo, del DPR 34/2000, le imprese possono avvalersi di documentazione alternativa alle certificazioni dei lavori rilasciate dalla Stazioni Appaltanti?

Nel comunicato n 43 del 18. 02.2005 il Consiglio dell’ Autorità ha stabilito che la documentazione probatoria dei requisiti di qualificazione debba essere esclusivamente quella rilasciata dal Committente, il quale dovrà dichiarare, nel corpo del certificato dei lavori, di cui all’allegato D del DPR 34/2000, il nominativo del responsabile della condotta dei lavori; rif. 26.3.c (direzione tecnica)

Un’impresa qualificata per classifiche superiori alla IV può continuare ad avvalersi dello stesso direttore tecnico che svolgeva tale funzione alla data dell’ entrata in vigore del DPR 34/2000,anche se non in possesso dei titoli di cui all’ art 26 comma 2 dello stesso DPR ?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 30 che…omissis…” la possibilità dei soggetti che, alla data dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000 (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV .Rif .26.7. a I ( direzione tecnica )

Un direttore tecnico di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonché di scavi archeologici che svolgeva tale incarico alla data dell’ entrata in vigore del DPR 34/2000 può continuare a farlo anche se privo dei titoli di cui all’art 26 comma 2 dello stesso DPR?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 30 che:” la possibilità dei soggetti che, alla data dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000 si riferisce altresì ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonché di scavi archeologici;”. Rif .26.7. a II ( direzione tecnica)

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Un’impresa nata da fusione o altra operazione relativa a trasferimento di azienda o di un suo ramo,che intenda qualificarsi utilizzando i requisiti dell’ impresa dante causa, può conservare quale direttore tecnico il soggetto che rivestiva analogo ruolo nell’ impresa cedente, soddisfacendo i requisiti professionali richiesti tale figura con la continuità del servizio prestato presso l’ impresa oggetto del trasferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di qualificazione, come previsto dalla deroga di cui all’ art . 26 comma 7 del DPR 34/2000?

La delibera n. 247 del 17 settembre 2003 ha definito che: “La pluralità delle imprese che caratterizza i fenomeni della fusione e delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di un suo ramo oggetto della disciplina contenuta nell’art. 15, comma 9, del DPR 34/2000, nega in radice l’identità dell’impresa presso la quale il soggetto considerato dall’art. 26, comma 7, deve aver ricoperto senza soluzione di continuità l’incarico di direttore tecnico, almeno alla data del 1°marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga ivi configurata……La deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo .” rif.26.7. b ( direzione tecnica)


E’ possibile l’applicazione della deroga prevista dall’ art. 26, comma 7 del DPR 34/2000, relativamente alla conservazione della carica di direttore anche se non in possesso dei relativi requisiti, in seguito al conferimento dell’ impresa individuale alla società il cui unico socio è il titolare della ditta individuale conferente?


Nel Comunicato n. 43 del 18 .02.2005 l’ Autorità ha stabilito che il conferimento da parte dell’imprenditore individuale dei beni di sua proprietà ad una società a.r.l. unipersonale di nuova costituzione, configura la successione del nuovo soggetto nella posizione giuridica di quello precedentemente operante. Per tale motivo, qualora l’imprenditore individuale conferisca il complesso di beni di sua proprietà ad una società a. r .l. unipersonale di nuova costituzione, il cui socio abbia identità con il suddetto imprenditore individuale (il che garantisce la piena identificazione e continuità imprenditoriale), può ritenersi applicabile la deroga prevista dall’art. 26, comma 7, del DPR 34/2000. rif. 26 .7. c(direzione tecnica)

In quali ipotesi è obbligatoria la trasmissione al casellario informatico della compilazione del campo relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico f) la compilazione del campo relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico dell’impresa è obbligatoria qualora l’attestazione sia stata rilasciata per la progettazione e la esecuzione; rif. 27. 2 a VI (direzione tecnica)

Chi è il responsabile della condotta dei lavori indicato nell’allegato D al D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 24 che “ il responsabile della condotta dei lavori indicato nell’allegato D al D.P.R. 34/2000 è il soggetto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.M. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere;”. Rif .Allegato D( direzione tecnica)

La deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 per cui un soggetto privo dei titoli previsti poteva assumere l’ incarico di direttore tecnico poiché tale funzione era ricoperta all’ entrata in vigore del DPR 34/2000, è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo?

La delibera n. 247 del 17 settembre 2003 ha definito che…omissis… la deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d .t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo rif 15.9.h II cpv (direzione tecnica)

Un direttore tecnico che offre come requisito professionale, così come previsto dal comma 2 dell’ art. 26 del DPR 34/2000, la propria esperienza acquisita nel settore delle costruzioni, quale direttore di cantiere, conserva tale requisito anche se il quinquennio di esercizio della relativa funzione non sia stato consecutivo?

Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 8 che…omissis…analogamente , per quel che concerne il comma 2, dell’art. 26, DPR 34/2000 il periodo di 5 anni relativo all’esperienza acquisita dal Direttore Tecnico nel settore edile, quale Direttore di cantiere, è da intendersi non continuativo rif. 18. 5b-5c. c I cpv (direzione tecnica)

Ai fini dell’adeguata idoneità tecnica lo staff tecnico può essere comprovata con laureati e diplomati quali il titolare dell’impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di solo contratto d’opera registrato?

Nel comunicato n. 1 del 19 02.01 l’Autorità ha stabilito al punto 2 che “La dimostrazione della presenza dello staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato (articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000) non può essere comprovata con laureati e diplomati non assimilabili a soggetti assunti a tempo indeterminato quali il titolare dell’impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di contratto d’opera registrato.” Rif. 18.7.a (direzione tecnica-staff tecnico)

Ma Nel comunicato n. 45 del 05/09/2005 l’ Autorità ha stabilito che per quanto concerne il titolare della ditta individuale, il socio accomandatario della SAS e il socio della SNC, il legame costituito da questi soggetti con l’azienda si sostanzia in un rapporto di identità con l’azienda stessa. Il che giustifica la non obbligatorietà per l’azienda di costituire con tali soggetti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come richiesto dall’art. 18, comma 7 , del DPR 34/2000.Per quanto concerne il rappresentante legale e l’amministratore della società di capitali si ritiene, invece, che il legame costituito da questi soggetti con l’azienda non si sostanzi in un rapporto di tipo stabile e, dunque, occorre che tali figure dimostrino che il rapporto professionale, costituito con l’azienda, assuma carattere di stabilità;

Che tipo di qualificazione professionale deve avere lo staff tecnico di un’ impresa per soddisfare il requisito di idoneità tecnica, di cui all’art. 18, comma 7 del DPR 34/2000 ,al fine di realizzare lavori pubblici con i sistemi dell’appalto integrato, dell’appalto concorso e della concessione?

Nel comunicato n. 8 del 15. 05.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 1 che “ lo staff tecnico di cui all’art. 18, comma 7, del DPR 34/2000, previsto a dimostrazione del requisito di idoneità tecnica a realizzare lavori pubblici con i sistemi dell’appalto integrato, dell’appalto concorso e della concessione, deve essere idoneo a determinare in capo all’impresa una qualificazione professionale, funzionalmente o strumentalmente collegata alla realizzazione dei lavori pubblici nelle forme prima indicate, con ampio spettro di possibile utilizzazione di professionisti laureati e diplomati in varie discipline; non vi è dubbio che la potenziale utilizzazione di soggetti di varia qualificazione professionale deve, però, rispondere ai criteri della logica e quindi non può che essere riconosciuta la prevalenza di quelle specifiche qualificazioni professionali tecniche (laureati in ingegneria e architettura, geometri e periti industriali, nelle proporzioni fra laureati e diplomati previste dal comma 7 dell’art. 18 del regolamento), che servono a progettare, dirigere e gestire opere pubbliche.”. rif. 18 .7. b (direzione tecnica-staff tecnico)

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L’assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti agisce anche ai fini della composizione dello staff tecnico di un impresa, di cui all’art. 18, comma7, del DPR34/2000?

Nel comunicato n. 22 del 18.01 .2002 il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto ,alla lettera a) , che “ l’assimilazione operata dal regime fiscale tra collaboratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e collaboratori dipendenti, non può agire ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 18, comma 7, del DPR 34/2000, dato che la finalità della norma è quella di riconoscere, ai fini della redazione del progetto, solo ad imprese strutturate stabilmente una specifica abilitazione;”. rif18. 7. d (direzione tecnica-staff tecnico)

Un direttore tecnico che aveva consentito l’ iscrizione di un’ impresa all’ Albo dei Costruttori in una delle categorie di cui al DM 770/1982 nel quinquennio antecedente l’ entrata in vigore del DPR 34/2000, può favorire un’ altra impresa che intenda qualificarsi secondo quanto previsto dall’ art .18 comma 14 del DPR 34/2000 può sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di cui all’ ultimo cpv dello stesso comma?

Nel comunicato n .5 del 12. 04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 8 quanto segue “ la previsione di cui all’art 18, comma 14, ultimo periodo del D.P.R. n. 34/2000 trova applicazione con il solo nuovo regime della qualificazione rif. 18. 14. c (direzione tecnica)


Quali titoli tecnico-professionale deve avere il direttore tecnico di imprese qualificate per classifiche pari o inferiori alla IV o per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV?


La determina n. 56 del 13.122000 dispone al punto 28 ed al punto 29 che “la direzione tecnica di imprese – fermo restando la facoltà dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale ruolo nella stessa impresa (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000) – può essere costituita: a) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso: · di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale; · di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni; · di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; · di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell’Unione Europea; b) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso: · di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; · di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea;” e che “ la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), può comprendere altresì anche laureati in geologia;”rif 26. a (direzione tecnica)
La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 2 che” per quanto riguarda la direzione tecnica di imprese, in sostituzione di quanto previsto al punto 28 e 29 della determinazione n. 56/2000 dell’Autorità, la stessa (salvo il caso in cui è stata esercitata dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, la facoltà di conservare tale ruolo nella stessa impresa: articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000) deve essere costituita: a) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da uno o più soggetti in possesso: · di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere (soggetto di cui all’articolo 6, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000 n .145) per un periodo non inferiore a cinque anni; · di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; · di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dell’Unione Europea; b) qualora l’impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche inferiori alla IV, da almeno un direttore tecnico, laureato in conservazione di beni culturali, oppure in architettura, oppure dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere non inferiore a cinque anni; c) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, da uno o più soggetti in possesso: · di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; · di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell’Unione Europea; d) qualora l’impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche di cui una sia superiore alla IV, da almeno un direttore tecnico laureato in conservazione di beni culturali oppure in architettura; e) qualora siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera a), b), c) e d), la direzione tecnica può comprendere altresì laureati in geologia o altre discipline che, secondo le indicazioni dell’amministrazione competente, siano da ritenersi equipollenti;”. Rif .26.2. b

Come è dimostrabile il requisito della direzione tecnica qualora quest’ ultima funzione era svolta da un soggetto che al momento dell’ entrata in vigore del DPR 34/2000 non possedeva i titoli tecnico professionali previsti dall’ art.26 comma 2 dello stesso DPR?

Nel comunicato n. 9 del 14. 06.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 10, che “Il requisito di cui al comma 2 dell’art .26 del DPR 34/2000, secondo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo, che prescinde dalla prima iscrizione all’ANC dell’impresa , è documentabile attraverso la dimostrazione della continuità, alla data di entrata in vigore del regolamento, del rapporto di dipendenza del direttore tecnico.” Rif. 26. 2. c(direzione tecnica)

E’ possibile che un’impresa controllata nomini quale direttore tecnico un dipendente dell’impresa controllante distaccato presso l’impresa controllata?

Nel comunicato n. 22 del 18. 01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera h) che “non è possibile per una società controllata di avvalersi del direttore tecnico dipendente della società controllante, dato che la condizione di distacco non soddisfa il requisito previsto dall’art. 26, comma 3, del DPR 34/2000.”. rif. 26. 3. a (direzione tecnica)

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E’ possibile che il requisito di dipendenza organica del direttore tecnico previsto dall’art. 26, comma 3, 2° periodo, del DPR 34/2000 possa essere derogato anche per il collaboratore di imprese a carattere familiare (art. 230 bis CC), (c.d. collaboratore familiare), similmente a quanto avviene per il direttore tecnico che sia titolare dell’impresa, legale rappresentante o il socio?

Nel comunicato n. 43 del 18. 02.2005 il Consiglio dell’ Autorità ha stabilito che il collaboratore familiare possa ritenersi assimilabile al socio d’opera. La lettura dell’art. 230 bis del Codice Civile suggerisce l’assimilazione della condizione di collaboratore familiare a quella di un socio che partecipa ad una generica società commerciale .Infatti, il collaboratore partecipa agli utili e alle decisioni gestionali d’impresa, in ragione della quota, non già di capitale, ma di prestazione lavorativa offerta. In tal senso, dunque, anche il collaboratore familiare, al pari del socio, potrà assumere incarico di d .t. in seno all’impresa familiare senza obbligo di assunzione da parte dell’impresa stessa; rif 26.3.b (direzione tecnica)

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 26, comma 3, 3° periodo, del DPR 34/2000, le imprese possono avvalersi di documentazione alternativa alle certificazioni dei lavori rilasciate dalla Stazioni Appaltanti?

Nel comunicato n 43 del 18. 02.2005 il Consiglio dell’ Autorità ha stabilito che la documentazione probatoria dei requisiti di qualificazione debba essere esclusivamente quella rilasciata dal Committente, il quale dovrà dichiarare, nel corpo del certificato dei lavori, di cui all’allegato D del DPR 34/2000, il nominativo del responsabile della condotta dei lavori; rif. 26.3.c (direzione tecnica)

Un’impresa qualificata per classifiche superiori alla IV può continuare ad avvalersi dello stesso direttore tecnico che svolgeva tale funzione alla data dell’ entrata in vigore del DPR 34/2000,anche se non in possesso dei titoli di cui all’ art 26 comma 2 dello stesso DPR ?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 30 che…omissis…” la possibilità dei soggetti che, alla data dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000 (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV .Rif .26.7. a I ( direzione tecnica )

Un direttore tecnico di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonché di scavi archeologici che svolgeva tale incarico alla data dell’ entrata in vigore del DPR 34/2000 può continuare a farlo anche se privo dei titoli di cui all’art 26 comma 2 dello stesso DPR?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 30 che:” la possibilità dei soggetti che, alla data dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000 si riferisce altresì ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonché di scavi archeologici;”. Rif .26.7. a II ( direzione tecnica)

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Un’impresa nata da fusione o altra operazione relativa a trasferimento di azienda o di un suo ramo,che intenda qualificarsi utilizzando i requisiti dell’ impresa dante causa, può conservare quale direttore tecnico il soggetto che rivestiva analogo ruolo nell’ impresa cedente, soddisfacendo i requisiti professionali richiesti tale figura con la continuità del servizio prestato presso l’ impresa oggetto del trasferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di qualificazione, come previsto dalla deroga di cui all’ art . 26 comma 7 del DPR 34/2000?

La delibera n. 247 del 17 settembre 2003 ha definito che: “La pluralità delle imprese che caratterizza i fenomeni della fusione e delle altre operazioni di trasferimento di azienda o di un suo ramo oggetto della disciplina contenuta nell’art. 15, comma 9, del DPR 34/2000, nega in radice l’identità dell’impresa presso la quale il soggetto considerato dall’art. 26, comma 7, deve aver ricoperto senza soluzione di continuità l’incarico di direttore tecnico, almeno alla data del 1°marzo 2000, al fine di avvalersi della deroga ivi configurata……La deroga disposta dall’ultimo comma dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo .” rif.26.7. b ( direzione tecnica)


E’ possibile l’applicazione della deroga prevista dall’ art. 26, comma 7 del DPR 34/2000, relativamente alla conservazione della carica di direttore anche se non in possesso dei relativi requisiti, in seguito al conferimento dell’ impresa individuale alla società il cui unico socio è il titolare della ditta individuale conferente?


Nel Comunicato n. 43 del 18 .02.2005 l’ Autorità ha stabilito che il conferimento da parte dell’imprenditore individuale dei beni di sua proprietà ad una società a.r.l. unipersonale di nuova costituzione, configura la successione del nuovo soggetto nella posizione giuridica di quello precedentemente operante. Per tale motivo, qualora l’imprenditore individuale conferisca il complesso di beni di sua proprietà ad una società a. r .l. unipersonale di nuova costituzione, il cui socio abbia identità con il suddetto imprenditore individuale (il che garantisce la piena identificazione e continuità imprenditoriale), può ritenersi applicabile la deroga prevista dall’art. 26, comma 7, del DPR 34/2000. rif. 26 .7. c(direzione tecnica)

In quali ipotesi è obbligatoria la trasmissione al casellario informatico della compilazione del campo relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico f) la compilazione del campo relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico dell’impresa è obbligatoria qualora l’attestazione sia stata rilasciata per la progettazione e la esecuzione; rif. 27. 2 a VI (direzione tecnica)

Chi è il responsabile della condotta dei lavori indicato nell’allegato D al D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 24 che “ il responsabile della condotta dei lavori indicato nell’allegato D al D.P.R. 34/2000 è il soggetto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.M. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere;”. Rif .Allegato D( direzione tecnica)

La semplice trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo ha effetti sul rinnovo e/o durata di efficacia dell’ Attestazione?

 Nel comunicato n. 13 del 26. 07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 4 che “nell’ipotesi di semplice  trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo, ma solo ed esclusivamente la trasformazione della società, si ritiene che la suddetta ipotesi vada assimilata alle variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione di cui alla determinazione n. 40 del 27 luglio 2000.”  rif 15.9. b I cpv(rinnovo attestazione)

E’ possibile che un’impresa che abbia ottenuto l’attestazione di qualificazione anche tramite l’apporto del proprio direttore tecnico possa, nel caso di rinnovo dell’attestazione, usufruirne nuovamente?

Nella determina n. 8 del 07 .05.2002 alla lettera L)  l’Autorità ha stabilito…omissis… che in caso di rinnovo dell’attestazione, ottenuta tramite l’apporto del Direttore Tecnico,  non possa usufruire dell’attività pregressa del suddetto Direttore Tecnico sia l’impresa che ha precedentemente favorito sia  le altre imprese. rif. 18.14 .  II (rinnovo  attestazione)

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Incremento convenzionale premiante

Una società di persone può ottenere   il beneficio dell’ incremento convenzionale premiante di cui all’ art. 19 del DPR 34/2000, possedendone i requisiti?

Nel comunicato n .8 del 15.05 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito nel primo comma del punto 6 che “sulla base delle risultanze delle ispezioni si ribadisce quanto segue : –  l’attribuzione dell’incremento convenzionale premiante ai sensi dell’art. 19 del DPR 34/2000 non risulta possibile in favore delle società di persone, bensì esclusivamente in favore delle società di capitale;”. 19.1. a (’incremento convenzionale premiante)

Una società da attestare che abbia dimostrato i requisiti di qualificazione attraverso l’attività svolta da società acquisite, in seguito ad operazioni di fusione per incorporazione o di cessione, può usufruire della documentazione dell’ impresa cedente ai fini del beneficio dell’ incremento convenzionale premiante, anche se la stessa impresa cedente è una società di persone?

Nel comunicato n. 18 del 20 .11.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, nel terzo comma, che “il riconoscimento dell’incremento convenzionale premiante è un beneficio attribuibile, come disposto dell’art. 19 del DPR 34/2000, alle società la cui natura giuridica impone  l’obbligo del deposito del proprio bilancio. Qualora la società da attestare abbia dimostrato i requisiti di qualificazione attraverso l’attività svolta da società acquisite – in seguito ad operazioni di fusione per incorporazione o di cessione – la documentazione da ritenersi probatoria ai fini della verifica dei requisiti previsti dall’art. 19 dovrà analogamente uniformarsi a quanto previsto dallo stesso articolo e, pertanto, anche l’impresa cedente dovrà essere una società di capitali.”. rif. 19.1. b(incremento convenzionale premiante)

Però  nella Determina n 15 del 22/10/2003 l’ Autorità ha recepito la decisione n. 3020 del 31 maggio 2003 del Consiglio di Stato -sez. IV-  che afferma che   “ il D.P.R. 25 gennaio 2000, n°34, nel definire le imprese, che possono usufruire del beneficio dell’incremento convenzionale premiante, fa riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge” 11 febbraio 1994, n. 109, tra i quali sono comprese, non soltanto le società commerciali, ma anche le imprese individuali.” …Omissis.. E quindi conclude “l’incremento convenzionale premiante può essere attribuito anche alle società di persone purché le stesse abbiano predisposto ed approvato i  documenti di bilancio previsti per le società.

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E’ ammessa un’interpretazione estensiva del concetto di bilancio per l’ adempimento delle previsioni dell’ art. 19 del DPR 34/2000 (incremento convenzionale premiante)?

Il comunicato n. 4  del 13.03 .2001 conferma la “impossibilità di intendere anche il termine dell’approvazione del bilancio come non tecnico in quanto esiste il richiamo operato dagli art. 2424 e 2425 del c.c. posti nel capo dedicato dal c.c. alle società di capitali. Ciò comporta dunque l’ impossibilità di estendere la previsione di cui all’articolo 19 ad ipotesi differenti da quelle espressamente previste dal suddetto articolo.” “…omissis  in quanto detta norma si riferisce ad un bilancio che deve seguire l’approvazione degli organi appropriati.” Rif. 19.1a a  (incremento convenzionale premiante)

Ai fini dell’ incremento convenzionale premiante, il requisito  del capitale netto dell’ultimo bilancio approvato pari o superiore al 5% alla cifra di affari, a quale cifra d’ affari si riferisce?

 La determina n. 56 del 13.12. 2000 dispone, al punto 13, che “la misura del 5% prevista dalle disposizioni in materia di incremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera a), del D.P.R. 34/2000), si riferisce alla cifra d’affari in lavori media del quinquennio di riferimento effettivamente realizzata  rif. 19. 1a  b (incremento convenzionale premiante)

E’ possibile ottenere il beneficio dell’ incremento convenzionale premiante anche se i valori relativi ai requisiti di adeguata dotazione di attrezzatura tecnica e adeguato organico medio annuo siano inferiori al minimo stabilito rispetto alla cifra d’ affari in lavori, così come previsto dall’ art 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13.12 .2000 dispone, al punto 15, che “ i requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (articolo 18, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 34/2000) non sono alternativi e, pertanto, il requisito previsto per l’applicazione dell’incremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera d) del D.P.R. 34/2000) è posseduto qualora tutti e due i requisiti sono pari o superiore ai corrispondenti minimi stabiliti dall’articolo 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34/2000;” Rif. 19.1d  a I cpv (incremento convenzionale premiante)

A quale cifra d’affari si deve fare riferimento per calcolare i valori minimi dei requisiti di adeguata dotazione di attrezzatura tecnica e adeguato organico medio annuo suscettibili di essere incrementati sulla base dell’ art. 19 comma 1 lettera d) (incremento convenzionale premiante)?

 La determina n. 56 del 13.12 .2000 dispone….omissis…. al punto, al punto 16, che “ i valori minimi dei requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (articolo 18, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 34/2000) richiesti ai fini dell’incremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera d), del D.P.R. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d’affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata dall’impresa cui rilasciare l’attestazione di qualificazione (articolo 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34/2000);”.  Rif. 19.I d  a II cpv  (incremento convenzionale premiante)

E’ possibile l’applicazione dell’incremento convenzionale premiante alle ditte individuali?

Nel Comunicato n. 45 del 05.09.2005 l’ Autorità ha stabilito al punto c) che il beneficio dell’incremento convenzionale premiante deve ritenersi esteso anche alle imprese individuali così come  indicato dal TAR Lazio, III sez., con la sentenza. n°8720 del 16.10.200, con le modalità indicate con la determinazione n°15/2003;  rif. 19. 1. e(incremento convenzionale premiante)

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, in che modo dimostrano i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all’organico medio annuo se gli stessi non sono in possesso dei propri consorziati?

La determina n. 56 del 13.12.2000 dispone, al punto 5 che “i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all’organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (articolo 18, comma 13, del D.P.R. 34/2000), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34/2000, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento” rif. 18.13. a (consorzi stabili)

Un consorzio stabile che voglia ottenere la qualificazione per la prima volta, quali regole deve seguire in relazione ai requisiti di ordine generale e alla direzione tecnica?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che …omissis…) le …omissis…qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000 osservando le seguenti regole:

Il consorzio deve possedere i requisiti d’ordine generale (articolo 17 del D.P.R. 34/2000) nonché una direzione tecnica autonoma e diversa da quelle delle imprese consorziate (articolo 26 del D.P.R. 34/2000); rif .20.1 a I cpv (consorzi stabili)

Ai fini del conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, è necessario che tutte le imprese consorziate siano in possesso di attestazione di qualificazione?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che …omissis…) le …omissis… qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000 osservando le seguenti regole:

tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione; ); rif. 20.1 a II cpv (consorzi stabili)

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Ai fini del conseguimento dell’attestazione da parte del consorzio stabile, come avviene l’ attribuzione delle categorie al consorzio medesimo?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che …omissis…) le …omissis…qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000 osservando le seguenti regole:

la qualificazione è attribuita in tutte le categorie cui sono qualificate le imprese consorziate; rif. 20.1 a III cpv (consorzi stabili)

Ai fini dell’ attestazione del consorzio stabile, nel caso in cui la somma delle classifiche in ognuna delle categorie da attribuire sia inferiore a quelle previste dall’ art. 3 del DPR 34/2000, come viene determinato il relativo importo?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che …omissis…) le …omissis…qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000 osservando le seguenti regole:

la classifica in ognuna delle categorie da attribuire è pari all’importo immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate nella categoria da attribuire; ; rif. 20.1 a IV cpv (consorzi stabili)

Quando un consorzio stabile può qualificarsi per una classifica di importo illimitato?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 1 che …omissis…le …omissis… qualificazioni dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999), sono attribuite con riferimento all’articolo 20 del D.P.R. 34/2000 osservando le seguenti regole:

la classifica illimitata in una categoria è attribuita qualora almeno una delle imprese consorziate possieda la qualificazione per classifica illimitata; rif. 20.1 a V cpv (consorzi stabili)

Sulla base di quali disposizioni vengono attribuite le qualificazioni successive alla prima per i consorzi stabili?

La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone…omissis… al punto 1 che “per quanto riguarda i consorzi stabili :

b) le qualificazioni successive alla prima possono essere attribuite con riferimento alle disposizioni di cui alla ..omissis..( (prima qualificazione)), oppure con riferimento alle disposizioni dell’articolo 18 del D.P.R. 34/2000; rif. 20.1 a VI cpv (consorzi stabili)

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I Consorzi stabili, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane, come dimostrano il possesso dell’abilitazione prevista dalla L. 46/90 per l’ installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti?

Nel comunicato n .9 del 14.06 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 1, che “I Consorzi stabili, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane, possono dimostrare il possesso dell’abilitazione prevista dalla L. 46/90 con la presenza nella direzione tecnica o nello staff tecnico di una figura professionale in possesso della specifica abilitazione.”; rif. 20.1 b I cpv (consorzi stabili)

Come viene calcolata la data di scadenza dell’attestazione da rilasciarsi al Consorzio stabile, qualora l’attestazione sia da rilasciare sulla base delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate?

Nel comunicato n. 9 del 14.06. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis… al punto 2 “La data di scadenza dell’attestazione da rilasciarsi al Consorzio stabile, qualora l’attestazione sia da rilasciare sulla base delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, si ritiene debba coincidere con la media ponderale calcolata in riferimento ai periodi di validità delle attestazioni e ai relativi importi di classifica. In particolare si precisa che il periodo di validità si calcola:

 

T =

å ti x i i /A

 

1

dove :

 

A =

totale degli importi di classifica da attribuire al consorzio stabile,

ia , ib , ic, i iesimo =

importi totali delle classifiche attribuite a ciascuna delle imprese consorziate,

 

ta , tb, tc, t iesimo =

tempi di validità delle attestazioni di ciascuna delle imprese consorziate.

 

Si precisa che per la classifica VIII l’importo da considerare, ai fini del calcolo in questione, è di 40 mld.”; rif. 20.1 b II cpv (Consorzio stabile)

 

Nel caso di variazioni di classifiche o di categorie delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, resta valida l’attestazione in corso del consorzio oppure occorre richiederne l’adeguamento?

Nel comunicato n. 9 del 14.06 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito….omissis… al punto 3“Nel caso di variazioni di classifiche o di categorie delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, corre l’obbligo per il consorzio stabile di richiedere l’adeguamento dell’attestazione in corso di validità posseduta dal consorzio stabile.”; rif. 20.1 b III cpv (consorzio stabile)

Nel caso una nuova impresa voglia consorziarsi, il consorzio stabile è tenuto a richiedere l’adeguamento dell’attestazione posseduta oppure resta valida l’attestazione in corso?

Nel comunicato n. 9 del 14.06 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito…omissis… al punto 4“…omissis…, nel caso di variazione dei soggetti consorziati, fatta salva la necessità dell’impresa che intende consorziarsi di essere qualificata, corre l’obbligo per il consorzio stabile di richiedere l’adeguamento dell’attestazione posseduta o la variazione.”.rif. 20.1 b IV cpv (consorzio stabile)

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Quali sono le modalità ed i criteri per il rilascio della certificazione di qualità ai consorzi stabili?

La determina n. 15 del 16.07 .2002 dispone alla lettera e) che “le SOA possono riconoscere ad un consorzio stabile – sia nel caso che la qualificazione avvenga ai sensi dell’articolo 18, commi 3, 9 e 13, del D.P.R. 34/2000 e sia nel caso che avvenga ai sensi dell’articolo 20 del suddetto D.P.R. 34/2000 – il possesso della certificazione SGQ , qualora tali requisiti siano in possesso del consorzio oppure siano in possesso di almeno uno dei consorziati;”. Rif. 20.1 c(consorzio stabile)

E’ possibile rilasciare l’attestazione di qualificazione a consorzi di imprese artigiane non iscritte all’albo delle imprese artigiane?

Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 alla lettera N) l’Autorità ha osservato che “ l’ordinamento in materia di artigianato dispone che la natura artigiana di una impresa è comprovata dalla sua iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443). Inoltre è disposto che anche i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane debbano essere iscritti a tale albo. E’ da ritenere, pertanto, che i consorzi di imprese artigiane, di cui all’articolo 10 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, che possono conseguire l’attestazione di qualificazione, sono esclusivamente quelli iscritti all’albo ex articolo 6 della legge 443/85.” Rif. 20.1 d (consorzi)

Il vincolo quinquennale di durata del consorzio comporta il divieto di scioglimento del consorzio e di recesso del consorziato dal consorzio stabile, prima dello scadere di detto periodo?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che:

a) la durata quinquennale del vincolo consortile non comporta divieto di scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio né divieto di recesso del singolo consorziato prima della scadenza dei cinque anni; rif .20.1 f I cpv (consorzio stabile

Nel caso un singolo consorziato receda dal vincolo consortile prima della scadenza quinquennale, il consorzio stabile è tenuto a chiedere l’adeguamento dell’ attestazione?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che nel caso di recesso del singolo consorziato prima della scadenza dei cinque anni resta fermo l’obbligo per il consorzio stabile di chiedere l’adeguamento dell’attestazione posseduta al nuovo assetto del consorzio rif. 20.1 f II cpv (consorzio stabile)

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Qual è la durata dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione di un consorzio stabile?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito…omissis… che:


b)a durata dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è di cinque anni con l’obbligo di verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale; ; rif. 20. 1 f III cpv (consorzio stabile)

Qualora l’attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni, oppure vi è una variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati, qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta, il consorzio stabile è tenuto a chiedere alla Soa l’adeguamento della propria attestazione?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito…omissis… che: :

b) nel caso che l’attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) – come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta – il consorzio deve richiedere alla SOA l’adeguamento della propria attestazione; rif. 20. 1 f IV cpv (consorzio stabile)

Quando l’attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito….omissis…. che: :

c) l’attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di verifica triennale e – per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica – qualora essa sia di data precedente l’efficacia quinquennale dell’attestazione; rif. 20.1 f IV cpv (consorzio stabile)

Quale tariffa devono corrispondere alla Soa i consorzi per gli adeguamenti di attestazione?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…:

d) gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione dell’Autorità del 27 luglio 2000 n. 40; rif. 20.1 f VI cpv (consorzi stabili)

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In che modo il consorzio stabile prova il possesso dell’abilitazione all’installazione di impianti prevista dalla legge n. 46/90?

Nella determina n. 18 del 29. 10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis… :

e) il consorzio stabile può comprovare il possesso dell’abilitazione prevista dalla legge n. 46/90 conseguendo la qualificazione, ex art. 12, comma 8 ter, della legge 109/94 e s .m., nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/90, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia, oppure avvalendosi, in sede di esecuzione, di un’impresa, appartenente alla propria compagine consortile che proponga come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti; ; rif. 20.1 f VII cpv(consorzio stabile)

Possono partecipare ad un consorzio stabile i consorzi di imprese artigiane e i consorzi di cooperative?

Nella determina n. 18 del 29.10. 2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis… :

f) la possibilità per un consorzio di imprese artigiane o di un consorzio di cooperative di partecipare a consorzi stabili va esclusa sulla base dell’art. 10 comma 1, lett. c) della legge quadro che, nell’elencare in maniera tassativa i soggetti legittimati a costituirli, non fa alcun riferimento ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative; rif. 20 .1 f VIII cpv(consorzi stabili).

Ma nella determina n. 11 del 09/ 06/04 l’Autorità rispettivamente nei punti 1 e 9 ha specificato che 1)“ …omissis.. i consorzi stabili devono essere costituiti ai sensi del capo II, titolo X, del libro quinto del codice civile e, quindi, non sono da considerarsi consorzi stabili quelli costituiti in forme diverse da quella dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui agli articolo da 2602 a 2620 del codice civile quale ad esempio la società cooperativa consortile;” e che 9)“…..omissis.. possono essere costituiti esclusivamente da imprese individuali, da imprese artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e, quindi, non possono far parte del consorzio stabile né i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, né i consorzi di imprese artigiane, né i consorzi stabili e né i soggetti abilitati, ai sensi dell’articolo 17, della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni, a fornire servizi tecnici”

Quando opera il divieto di cui all’art. 13, comma 4, ed all’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m. per cui non è consentita la partecipazione contemporanea del consorzio e del consorziato alla medesima gara?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis… g) dal combinato disposto di cui all’art. 13, comma 4, ed all’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m. si evince che il divieto ivi contenuto, con conseguente applicabilità della sanzione, opera solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler partecipare alla gara;” rif. 20.1 f IX cpv (consorzio stabile)

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Al fine della qualificazione del consorzio stabile, le imprese consorziate devono necessariamente essere in possesso di attestazione di qualificazione?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…

m) atteso che ciascuna delle imprese consorziate concorre alla qualificazione del consorzio con la qualificazione singolarmente posseduta, attraverso il meccanismo sommatorio previsto dall’art. 12, comma 8 ter, della legge n. 109/94 e s.m., al fine della qualificazione di un consorzio stabile, tutte le consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione.” rif. 20.1 f XI cpv ( consorzio stabile)

Ma nella determina n. 11 del 09/06/04 l’Autorità al punto 8) ha specificato che “ ….omissis….i consorzi stabili devono essere costituiti da soggetti tutti in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA;”

Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione di attestazione a causa dell’adesione dell’ impresa ad un consorzio stabile?

Nella deliberazione n. 35 del 25.02. 2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito che…omissis… :

“4) nel caso di rilascio di attestazione che – a causa dell’adesione dell’impresa ad un consorzio stabile – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il valore delle classifiche e per il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione;” rif. 20.1 g I cpv (consorzio stabile)

Quale tariffa viene applicata nel caso di variazione attestazione a causa dell’adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l’impresa è aderente?

Nella deliberazione n. 35 del 25.02. 2004 il Consiglio della Autorità ha stabilito al punto 5) che …omissis…nel caso di rilascio di attestazione che – a causa dell’adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l’impresa è aderente – debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;” rif. 20.1 g II (consorzio stabile)

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Il divieto per cui non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell’ organo amministrativo del consorzio è valido solo per i consorzi stabili?

Nella determina n. 2 del 10.03.2004 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che: “il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima gara dei consorzi e dei consorziati, in caso di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici tale da determinare l’ipotesi di collegamento sostanziale, di cui all’ art. 10, comma 1-bis della legge 109/94 e s .m., opera quale norma di ordine pubblico a tutela dei principi di par condicio dei concorrenti, libera concorrenza, trasparenza e correttezza delle offerte, oltre che per i consorzi stabili, anche per i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m. e per i consorzi tra imprese artigiane costituiti a norma della legge 8 agosto 1985, n. 443 ”. Rif 20.1 h (consorzio stabile)

In quali forme giuridiche possono essere costituiti i consorzi stabili?

L’Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto2 che “…omissis…i consorzi stabili possono essere costituiti anche nelle forme delle società lucrative di cui ai capi III e seguenti del titolo V del codice civile – e cioè delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice, delle società per azioni, delle in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata – aventi, però, come oggetto sociale lo scopo consortile (articolo 2615-ter del codice civile); rif. 20.1 i (consorzio stabile)

Quali requisiti formali devono avere i consorzi stabili?

L’ Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punti 3) 4) e5) che “…omissis.. .

3).i consorzi stabili..

4)devono essere costituiti con contratto in forma pubblica,

5)devono prevedere nella loro denominazione sociale espressamente la locuzione consorzio stabile;devono riportare nel loro atto costitutivo o nel loro statuto l’indicazione che sono costituiti ai sensi delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s .m…omississ” rif. 20.1 i III

Quale durata temporale devono avere i consorzi stabili?

L’ Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 6) che “ ….omissis…i consorzi stabili devono avere una durata minima non inferiore a cinque anni; rif. 20.1 i VI(consorzio stabile)

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I consorzi stabili possono prevedere nell’oggetto sociale uno scopo diverso da quello di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici?

L’Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 7) che “ ….omissis…i consorzi stabili devono avere come scopo sociale esclusivamente quello di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici e, pertanto, l’oggetto sociale non può prevedere l’estensione ad ulteriori attività, fermo restando che è può essere previsto lo svolgimento di qualunque operazione che sia, però, strumentale al conseguimento di quello che la legge prescrive come scopo istituzionale. .omissis. .”; rif. 20.1 i VII (consorzio stabile)

Possono consorzi costituiti prima dell’entrata in vigore del DPR 34/2000 ottenere la qualificazione?

L’Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 10) che “ ….omissis…i consorzi stabili devono essere stati costituiti dopo il 1 marzo 2000 (data di entrata in vigore del d. P .R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.) in quanto soltanto dopo tale data le imprese possono avere acquisito l’attestazione di qualificazione; rif. 20.1 i IX (consorzio stabile)

E’ possibile per i consorzi stabili eseguire in proprio, in corso di contratto, in parte o per intero, i lavori loro affidati ancorché in gara abbia indicato un consorziato o più consorziati come esecutori dei suddetti lavori?

L’Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 11) “ ….omissis…i consorzi stabili possono eseguire in proprio, in corso di contratto, in parte o per intero, i lavori loro affidati ancorché in gara abbia indicato un consorziato o più consorziati come esecutori dei suddetti lavori. rif. 20.1 i XI (consorzio stabile)

E’ necessario comunicare alle SOA che hanno emesso le attestazioni di qualificazioni delle imprese consorziate, l’attestazione di qualificazione del consorzio stabile?

L’ Autorità nella determina n. 11 del 09.06.2004 stabilto al punto 12) “ ….omissis…i consorzi stabili comportano – per le SOA che hanno rilasciato l’attestazione di qualificazione dei suddetti consorzi stabili – l’obbligo di comunicare, entro sette giorni, il rilascio dell’attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni di qualificazioni delle imprese consorziate, al fine che queste provvedano a rilasciare – con il pagamento da parte dell’impresa consorziata della tariffa (cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del d. P. R. n. 34/2000, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno) stabilita nella delibera n. 35/2004 – una attestazione di qualificazione che sia modificata rispetto a quella precedente con l’inserimento di tale partecipazione.” rif. 20.1 i XII(consorzio stabile)

Ai fini della qualificazione, quando deve essere adottata da parte del consorzio la deliberazione di attribuzione dell’importo dei lavori appaltati a consorzi di imprese artigiane, a consorzi di cooperative, a consorzi stabili, ai fini della qualificazione del consorzio e delle imprese consorziate?

Nel comunicato n .7 del 26 .04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera b) quanto segue “La deliberazione di cui all’art. 25, comma 6, del DPR 34/2000 di attribuzione dell’importo dei lavori appaltati a consorzi di imprese artigiane, a consorzi di cooperative, a consorzi stabili, ai fini della qualificazione del consorzio e delle imprese consorziate, deve essere adottata non oltre la richiesta di attestazione da parte del consorzio o di una delle imprese consorziate. rif. 25 .6. b I (consorzio stabile)

Quale deve essere la somma degli importi dei lavori appaltati, attribuiti al consorzio ed ai soggetti consorziati nel caso si tratti di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e/o a qualificazione non obbligatoria ovvero a qualificazione obbligatoria?

Nel comunicato n. 7 del 26 .04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che la somma degli importi attribuiti al consorzio ed ai soggetti consorziati deve essere non superiore rispettivamente a 130% o a 140% a seconda che si tratta di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e/o a qualificazione non obbligatoria ovvero a qualificazione obbligatoria. Ai fini degli eventuali subappalti del soggetto esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 del suddetto DPR 34/2000.”. rif .25.6. b II (consorzio stabile)

 

Le imprese europee devono qualificarsi per partecipare alle gare d’ appalto?

 Nel comunicato n. 22 del 18.01.2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera d)…omissis.. che le imprese appartenenti all’Unione  Europea non hanno l’obbligo per la partecipazione alle gare di appalto o concessione di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti, di qualificarsi ai sensi del DPR 34/2000. Qualora tali imprese intendano acquisire l’attestazione di qualificazione potranno: – avere sede in uno Stato dell’UE, ex art. 3, comma 7, terzo periodo del DPR 34/2000, senza la necessità di assumere la “residenza” in Italia oppure di trasferirvi  la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività (ex art. 25 della legge 218/95), o di istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile (ex art. 2506 c.c.); – documentare alla SOA  i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale, necessari per l’attestazione richiesta, con le stesse modalità consentite per la qualificazione “in gara”, di cui all’art. 8, comma 11 bis, della legge 109/94 e  successive modificazioni e dell’art. 3, comma 7, secondo periodo, del DPR 34/2000; tali documenti sono, in particolare, ricavabili – per quanto attiene i requisiti di ordine generale –dall’art. 24, commi 2 e 3 della direttiva 93/37/CEE, mentre per i requisiti di ordine speciale rilevano i bilanci (depositati presso il registro professionale dello Stato di stabilimento), la documentazione scolastica e/o professionale del direttore tecnico ed i certificati concernenti i lavori eseguiti dall’impresa, ex artt. 26 e 27 della direttiva 93/37/CEE;” ;ed inoltre ha disposto alla lettera e) che “ per i lavori eseguiti all’estero, per i quali il Consolato italiano dovrebbe procedere al rilascio della certificazione dei lavori, valgono le seguenti disposizioni:

– il tecnico di fiducia del Consolato può essere il tecnico  che ha diretto i lavori, a meno che non vi siano ragioni ostative;

– il valore da attribuire al visto del Consolato è limitato a certificare la data e la veridicità delle firme sul documento;

– il certificato, può essere in lingua diversa da quella italiana, ma tradotto con traduzione giurata;

– il tecnico di fiducia può essere di nazionalità diversa da quella italiana;

– la retribuzione del tecnico deve essere a carico dell’impresa che richiede la certificazione, sul presupposto che non vi sono ragioni per porre l’onere in capo al Ministero degli esteri; 

– ove non esista nel Paese né Consolato Italiano  né Ambasciata Italiana, l’Autorità, su richiesta dell’impresa che richiede la certificazione, richiederà al Ministero degli Esteri la sede diplomatica alternativa;”. Rif 1.3 c II  cpv (modalità partecipazione gare)

Possono imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso della qualità) costituire A.T.I. orizzontali per partecipare a gare per le quali sono previste lavorazioni di importo superiore alla II classifica?

Nella Deliberazione n. 241 (R 461-03) del 30.07.2003 – Articolo 8 – Codice 8.3, l’Autorità stabilisce che sono da ritenere inammissibili clausole che precludano la partecipazione ad una gara di raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica. Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica. Ciò indurrebbe, in concreto dette imprese ad acquisire il citato requisito, che si renderebbe, di fatto, obbligatorio anche per imprese attestate in I e II classifica, in contrasto con il disposto di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che, mediante rinvio all’allegato B, prevede il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale esclusivamente per la classifica III e superiori. Rif .3.2a I cpv. ( modalità partecipazione gare)

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Possono imprese qualificate per la II classifica partecipare a gare per le quali è richiesta la III classifica, in quanto le lavorazioni sono di importo superiore al miliardo di vecchie lire, ma inferiore a un miliardo e duecento milioni di lire?

 Nella Deliberazione n. 241 (R 461-03) del 30.07.2003 – Articolo 8 – Codice 8.3, l’Autorità stabilisce che ..omissis…non sono conformi alle disposizioni dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, clausole di bandi di gara che non consentano la partecipazione alle medesime di imprese qualificate per la classifica II, incrementata di un quinto, in assenza della dimostrazione del possesso della certificazione del sistema di qualità. Ciò in quanto, aderendo ad opposta soluzione, si perverrebbe ad un’interpretazione abrogante del disposto di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio  2000, n. 34, ove prevede che “la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto” rif  3 .2 a II cpv. (modalità partecipazione gare)

Le imprese partecipano alle gare d’ appalto presentando la copia originale dell’ attestazione ottenuta?

Nel comunicato n .5 del 12 .04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito , al punto 11 che “all’impresa risulta possibile partecipare alle gare d’appalto sulla base di copia conforme dell’attestazione di qualificazione ottenuta; la SOA  potrà, dunque, rilasciare l’attestazione in duplice originale, uno dei quali viene trattenuto dalla Società di attestazione e trasmesso immediatamente in copia alla Segreteria Tecnica – ufficio SOA;”rif 12.5.a. (modalità partecipazione gare)

Alla scadenza del triennio di validità dell’ attestazione, l’impresa che non ha ancora effettuato la verifica, può partecipare alla gare?

Nella determina n. 6 del 21 .04.2004  l’Autorità ha stabilito che ..omissis.. qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, l’impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo rif 15 – bis .1.a II cpv.(verifica  triennale). rif 15 – bis .1.a II  cpv.(modalità partecipazione gare).

Quando opera il divieto di cui all’art. 13, comma 4, ed all’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s. m per cui non è consentita la partecipazione contemporanea del consorzio e del consorziato alla medesima gara?

Nella determina n. 18 del 29.10.2003 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che…omissis…   g)     dal combinato disposto di cui all’art. 13, comma 4, ed all’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m. si evince che il divieto ivi contenuto, con conseguente applicabilità della sanzione, opera solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler partecipare alla gara;” rif .20.1 f IX  cpv (modalità partecipazione gare)

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E’ possibile o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l’affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) e, in caso positivo, quali siano le condizioni da rispettare per consentirlo?

Nella determina n. 8 del 07 05.2002 alla lettera A) stabilisce che “ai bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1 – nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) – possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto  e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1”. Rif. Allegato A  OG1.a (modalità partecipazione gare)

E’ possibile impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30?

Nel comunicato n 12 del 06. 07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito riguardo le modalità per la qualificazione nella categoria OG11 per quanto riguarda la possibilità di impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 ( sul punto si richiama quanto precisato nella nota illustrativa dei bandi di gara pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000) è evidente che la classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi posti a base di gara delle singole categorie. . rif. Allegato A OG11. f VII (modalità partecipazione gare)

Possono le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG11 partecipare ad appalti che prevedano come categoria prevalente oppure come categorie scorporabili una o più delle categorie di opere specializzate OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (impianti pneumatici e antintrusione), OS28 (impianti termici e di condizionamento) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e, in caso positivo,  quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?

Nella determina n. 8 del 07 .05.2002 alla lettera B) l’Autorità ha stabilito che “sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando.” Tale disposizione è ammessa in quanto “la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l’aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti…. omissis  Va osservato che questa ipotesi costituisce una deroga a quanto affermato nella precedente lettera A) sull’impossibilità di applicare un principio di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate. Va, inoltre, precisato che tale possibilità produce una più ampia partecipazione di soggetti alle gare e che, al fine di evitare contestazioni, è necessario prevederla nel bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara.”. rif. Allegato A OG11. h (modalità partecipazione gare)

In relazione alla cifra d’affari in lavori da inserire nel casellario informatico, cosa si intende per quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 31 che :” il riferimento, per quanto riguarda la cifra d’affari in lavori da inserire nel casellario informatico (articolo 27, comma 2, lettera f) del D.P.R. 34/2000), al quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto è quello il periodo cui fanno riferimento le norme sul rilascio dell’attestazione;”. rif. 27. 2f a (casellario informatico)

I dati da trasmettere al casellario informatico, relativamente alla cifra d’affari in lavori, al costo del personale, al costo degli ammortamenti, all’importo dei lavori eseguiti, devono tener conto della eventuale rideterminazione ai sensi dell’articolo 18, comma 15, del DPR 34/2000 e dell’eventuale applicazione dell’incremento convenzionale premiante ai sensi dell’articolo 19 del suddetto decreto?

Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

a) la cifra d’affari in lavori, il costo del personale, il costo degli ammortamenti, l’importo dei lavori eseguiti da trasmettere sono quelli effettivi senza, cioè, tener conto della eventuale rideterminazione ai sensi dell’articolo 18, comma 15, del DPR 34/2000 e dell’eventuale applicazione dell’incremento convenzionale premiante ai sensi dell’articolo 19 del suddetto decreto; rif. 27. 2 a I (casellario informatico)

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Qual è la data di iscrizione dell’ impresa alla CCIAA da trasmettere al casellario informatico, quella riportata nel relativo certificato o quella di effettivo inizio dell’attività dell’impresa?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

b) la data di iscrizione alla CCIAA da trasmettere é esclusivamente quella riportata nel relativo certificato e non deve essere comunicata la data di effettivo inizio dell’attività dell’impresa anche se questa è diversa da quella riportata nel certificato; rif. 27 . 2 a II (casellario informatico)

Quali nominativi vanno trasmessi al casellario informatico relativamente alla sezione “organi di rappresentanza”?

Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

c) nella sezione “organi di rappresentanza” (sintesi della indicazione “organi con poteri di rappresentanza” di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b) del DPR 34/2000) vanno riportati i nominativi degli eventuali soggetti che hanno poteri di rappresentanza dell’impresa e che siano diversi dal legale rappresentante; rif. 27. 2 a III (casellario informatico)

Il dato relativo al codice fiscale del direttore tecnico va sempre trasmesso al casellario informatico nella sezione “categorie e classifiche di qualificazione”?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico d) nella sezione “categorie e classifiche di qualificazione” il codice fiscale del direttore tecnico va riportato esclusivamente se la classifica è stata attribuita ai sensi dell’articolo 18, comma 14, del DPR 34/2000; rif. 27. 2 a IV (casellario informatico)

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Quale data va trasmessa al casellario informatico nella sezione “importo dei versamenti contributivi”?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

e) nella sezione “importo dei versamenti contributivi” va riportata la data iniziale del periodo di riferimento della relativa documentazione; rif. 27 . 2 a V (casellario informatico)

In quali ipotesi è obbligatoria la trasmissione al casellario informatico della compilazione del campo relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

f) la compilazione del campo relativo alla iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico dell’impresa è obbligatoria qualora l’attestazione sia stata rilasciata per la progettazione e la esecuzione; rif. 27. 2 a VI (casellario informatico)

Qual è l’ indirizzo che va trasmesso al casellario informatico relativamente ai legali rappresentanti, ai direttori tecnici e ai soggetti facenti parte degli “organi con poteri di rappresentanza”?

Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

g) l’indirizzo dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici e dei soggetti facenti parte degli “organi con poteri di rappresentanza” è quello del soggetto attestato; ; rif. 27. 2 a VII (casellario informatico)

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Quali dati relativi agli importi dei versamenti INPS, INAIL e Casse Edili vanno trasmessi al casellario informatico?

Nel comunicato n. 16 del 10 .10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico

h) gli importi dei versamenti INPS, INAIL e Casse Edili da trasmettere al casellario informatico sono quelli effettivamente versati (importi determinati per cassa) ; rif .27. 2 a VIII. (casellario informatico)

E’ possibile comunicare al casellario informatico eventuali variazioni relative alle categorie e classifiche richieste anche se i relativi dati sono stati già trasmessi?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico precisa:b) il sistema consente di comunicare le variazioni apportate all’oggetto di contratti in corso di esecuzione variando i dati (categorie e classifiche richieste) gia trasmessi e ciò in quanto ai fini dell’attività di vigilanza dell’Autorità conta l’oggetto finale del contratto e la sua correlazione con l’attestazione rilasciata; rif. 27 . 2 a IX ( casellario informatico)

Come sono considerati dal sistema di trasmissione dei dati al casellario informatico i contratti stipulati per apportare modifiche (variazioni minime, nuove categorie, nuove classifiche) all’attestazione già rilasciata ed in corso di validità?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico precisa

c) il sistema considera i contratti stipulati per apportare modifiche (variazioni minime, nuove categorie, nuove classifiche) all’attestazione già rilasciata ed in corso di validità come nuovi contratti; in tal caso le SOA dovranno ritrasmettere i tutti i dati (cifra d’affari, ammortamenti, costo del lavoro, importo dei lavori eseguiti, ecc. ecc.) aggiornati con riferimento alla attestazione sostitutiva della precedente; rif. 27. 2 a X (i casellario informatico)

E’ possibile modificare, ove sia stato inserito in modo errato, il codice fiscale dell’impresa attestata?

Nel comunicato n. 16 del 10. 10.2001 l’Autorità ha stabilito alcune indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico precisa d) il sistema consente, prima di inviare i dati all’Autorità, di modificare, ove sia stato inserito in modo errato, il codice fiscale dell’impresa attestata; rif. 27 . 2 a XI (casellario informatico)

E’ possibile o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l’affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) e, in caso positivo, quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?

Nella determina n. 8 del 07.05 .2002 alla lettera A) stabilisce che “ai bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1 – nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) – possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1”. Rif .Allegato A OG1.a (categorie opere generali OG1)

Ai fini della qualificazione rispettivamente nella cat. OG2, sono utilizzabili i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L.vo 490/99?

Nel comunicato n. 14 del 28.09 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 5, che “i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L.vo 490/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella cat. OG2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie decorata;” .rif. Allegato A OG2.a (categorie opere generali OG2)

Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica per la categoria OG2 e quindi per la relativa qualificazione, possono essere valutate le lavorazioni eseguite su beni per i quali non è stato formalmente dichiarato l’interesse storico artistico e ambientale?

Nel comunicato n. 28 del 29.11 .2002 in ordine al punto 4) l’Autorità precisa che “l’Ufficio Legislativo del Ministero per le Attività Culturali con nota del 11.11 .02 ha comunicato che qualsiasi intervento di manutenzione e di restauro sui beni immobili privati, sottoposti alle azioni di tutela di cui agli artt. 6 e seguenti del D.L.vo 29 ottobre 1999, n°490, è subordinato all’approvazione del progetto da parte della Soprintendenza competente per territorio; conseguentemente qualsiasi certificazione di regolare esecuzione, anche quella prevista all’art. 22, comma 7, del DPR 34/2000, non può che essere rilasciata dalla Soprintendenza, che ha vigilato sulla esecuzione degli interventi, verificandone la rispondenza al progetto approvato. Tale competenza, cioè la vigilanza sugli interventi eseguiti e la conseguente attestazione della regolare esecuzione, non può estendersi a quei beni immobili per i quali non sia stato formalmente dichiarato l’interesse storico artistico e ambientale, ovvero a quei beni immobili la cui trasformazione è assoggettata alle sole norme tecniche dei PRG (o ad altre prescrizioni di natura urbanistica). In tale ultima evenienza non sussiste il presupposto previsto dalla declaratoria della categoria generale OG2; ne deriva che ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica per la categoria OG2 possono essere valutate solo le lavorazioni eseguite su beni per i quali è intervenuta la dichiarazione di cui agli artt. 6 e seguenti del D.L.vo n°490/99 Rif. Allegato A OG2. b(categorie opere generali OG2)

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Ai fini della qualificazione nelle categorie OG2, così come nelle categorie OS2 e OS25, le imprese possano avvalersi dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato il proprio direttore tecnico?

Nel comunicato n. 38 del 01.03.2004 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che: “secondo quanto disposto dall’art .24, comma 2, del DPR 34/2000, i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali sono utilizzati, ai fini della qualificazione, soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti. Risulta, dunque, escluso che un’impresa, attraverso il direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nella categoria OG2 .” Rif .Allegato A OG2.c (categoria opere generali OG2)

Se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea), la qualificazione nella categoria OG3 può essere attribuita comunque?

La determina n. 48 del 12 .10.2000 dispone ai fini della idoneità tecnica, al punto 7 lettera c), che: la qualificazione nelle categorie OG3 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie;”. Rif. Allegato A OG3. a (categorie opere generali OG3 )

Quali sono i presupposti per classificare le pavimentazioni come rientranti nella categoria generale OG3 oppure nelle categorie specializzate OS6, OS24 e OS26?

Nella determina n. 29 del 06 .11.2002, alla lettera G),c) , l’Autorità sentito il parere della Commissione Consultiva è dell’avviso che “ le pavimentazioni stradali relativi ad interventi destinati alla mobilità su gomma, ferro e aerea sottoposti a carichi normali rientrano fra le lavorazioni proprie della categoria OG3.” Rif. Allegato A OG3. b( categorie opere generali OG3 )

Se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea), la qualificazione nella categoria OG4 può essere attribuita comunque?

La determina n. 48 del 12 .10.2000 dispone ai fini della idoneità tecnica, al punto 7 lettera c), che: la qualificazione nella categoria OG4 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilità (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie;”. Rif. Allegato A OG4.a ( categorie opere generali OG4 )

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Ai fini della qualificazione nella categoria OG5, così come nelle categorie OG9 e OG10, è necessario richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 per il requisito relativo all’ esecuzione dei lavori?

La determina n. 56 del13. 12.2000 dispone al punto 6 che “la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessità di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all’esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto D.P.R. 34/2000), il cui possesso è dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;”. Rif. 22.2 a (categorie opere generali OG5)

Qual è il rapporto intercorrente tra la categoria di opera generale OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e la categoria di opere specializzate OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione?

Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera D), l’Autorità ha stabilito che “i bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la categoria di opera specializzata OS22 soltanto se l’importo dell’insieme delle lavorazioni relative all’impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell’intervento. .”e quindi alla lettera E) a) l’Autorità stabilisce che nella categoria generale OG6 debbono rientrare “centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria”.” Rif. Allegato A OG6.a I(categorie opere generali OG6)

Gli impianti di sollevamento acque devono rientrare nella categoria di opera generale OG6?

Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera E) a) l’Autorità stabilisce che nella categoria generale OG6 debbono rientrare “centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria”. Rif. Allegato A OG6.aII (categorie opere generali OG6)

Ai fini della qualificazione nella categoria OG9, così come nelle categorie OG5 OG10, è necessario richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 per il requisito relativo all’ esecuzione dei lavori?

La determina n .56 del 13.12.2000 dispone al punto 6 che “la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessità di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all’esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto D.P.R. 34/2000), il cui possesso è dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;”. Rif. 22.2 a (categorie opere generali OG9)

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Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG9 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/1990?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 33 che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;”. Rif. Allegato A OG9.a (impianti per la produzione di energia elettrica OG9) (categorie opere generali OG9)

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG9, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n.46/90, può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90?

La determina n. 6 del 08 .02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, , la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90”. Rif. Allegato A OG9. b (categorie opere generali .OG9)

Un’impresa qualificata per la categoria di opera generale OG9 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG9, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis….” rif. Allegato A OG9. d (categorie opere generali OG9)

Ai fini della qualificazione nella categoria OG10, così come nelle categorie OG5 OG9 è necessario richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 per il requisito relativo all’ esecuzione dei lavori?

La determina n. 56 del13. 12.2000 dispone al punto 6 che “la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessità di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all’esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all’esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto D.P.R. 34/2000), il cui possesso è dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;”. Rif. 22.2 a (categorie opere generali OG10)

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Ai fini qualificazione nella categoria di opera generale OG10 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/1990?

La determina n. 56 del 13.1 .2000 dispone al punto 33 che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie , OG10, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OG10.a (categorie opere generali OG10)

 

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG10, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90, può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90?

 

La determina n. 6 del 08.02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nella categoria OG10, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90”. Rif. Allegato A OG10. b (categorie opere generali OG10)

 

Gli impianti di protezione catodica possono rientrare nella categoria di opera generale OG10?

Nel comunicato n. 9 del 14.06. 2001 il Consiglio dell’ Autorità ha stabilito al punto 7 che “ le opere riguardanti gli impianti di protezione catodica possono ritenersi rientranti nell’ambito degli interventi a rete necessari alla distribuzione della alta, media e bassa tensione di cui alla declaratoria della OG10 dell’allegato A del DPR 34/2000.” Rif. Allegato A OG10. c (categorie opere generali OG10)

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Un’impresa qualificata per la categoria di opera generale OG10 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG10, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; ..omissis….” rif. Allegato A OG10. d (categorie opere generali OG10)

A quali condizioni può essere attribuita la qualificazione nella categoria OG11 perché realizzi un insieme coordinato e congiunto di impianti?

La determina n .48 del 12.10. 2000 dispone al punto 7 lettera d) che “ la qualificazione nella categoria OG11 – in quanto richiede la idoneità a realizzare un insieme coordinato e congiunto di impianti – può essere attribuita solo se siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:

il soggetto sia già in possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato e congiunto costituisce la stessa categoria OG11;

il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 34/2000 adeguati alla classifica richiesta;

il possesso del requisito di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del D.P.R. 34/2000 sia documentato tramite la presentazione di certificati dei lavori relativi all’esecuzione – anche tramite affidamento di parte degli stessi in subappalto nei limiti delle norme vigenti all’epoca dell’esecuzione – di insiemi coordinati e congiunti di almeno tre impianti (OS3, OS5, OS28, OS30); rif. Allegato A OG11. a (categorie opere generali OG11)

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/1990?

La determina n. 56 del 13.12. 2000 dispone al punto 33 che omissis…“l’attribuzione della qualificazione nelle categorie , OG11, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA; Allegato A OG11. b I (categorie opere generali OG11)

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Relativamente alla partecipazione alle gare d’appalto con la categoria di opera generale OG11, come vengono documentati le lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie, relativamente ai bandi di gara indetti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000?

La determina n. 56 del 13.12. 2000 dispone al punto 32 che “la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell’Autorità – relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l’intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie – deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all’allegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, è documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione (stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;Allegato A OG11 b II

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG11, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n.46/90, può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90?

La determina n. 6 del 08.0 2.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie, OG11, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90”. Rif. Allegato A OG11. c (categorie opere generali OG11)

Ai fini della qualificazione nella categoria OG11, a quali condizioni possono valere i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al DPR 34/2000?

La determina n. 7 del 15.02. 2001 dispone che “ ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in via alternativa rispetto alle condizioni previste dalla determinazione 48/2000, possano valere, altresì, direttamente, i certificati dei lavori eseguiti in vigenza delle disposizioni antecedenti al DPR 34/2000 alle seguenti condizioni:

ognuno di essi si riferisca ad un insieme di almeno due impianti, eseguiti direttamente, nonché congiuntamente, secondo la previsione normativa vigente all’epoca, e relativi il primo al sottosistema degli “impianti termofluidici” ed il secondo al sottosistema degli “impianti elettrici” in senso lato;

nel loro complesso riguardino almeno tre tipi di impianti menzionati nella declaratoria OG11, ognuno dei quali deve concorrere alla qualificazione con presenza significativa e, quindi, in misura pressoché equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire.”. rif. Allegato A OG11. d (categorie opere generali OG11)

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Le imprese per ottenere la qualificazione nella categoria OG11 devono necessariamente essere attestate nelle categoria specializzate OS3, OS5, OS 28, OS30?

Nel comunicato n. 5 del 12.04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito nel punto 4, che “in ordine a dubbi interpretativi della determinazione n. 7 del 15.02.2001 di questa Autorità, riguardante l’attribuzione della categoria OG11, si precisa che la determinazione lascia la facoltà alle imprese di attestarsi nella sola categoria OG 11 prescindendo dalla preventiva attestazione nelle categoria specializzate OS3, OS5, OS 28, OS 30;”. Rif. Allegato A OG11. e (categorie opere generali OG11)

In base a quali criteri, i certificati di esecuzione lavori relativi ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770/82 e del DM n. 304/98) ovvero commissionati da committente privato possono essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui all’articolo 18, comma 5, per la qualificazione nella categoria OG11?

Nel comunicato n 12 del 06.07 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito riguardo le modalità per la qualificazione nella categoria OG11 che in particolare i certificati di esecuzione lavori relativi ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770/82 e del DM n. 304/98) possono essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui all’articolo 18, comma 5, del regolamento sulla base di due criteri alternativi: a) in base al primo, ogni singolo certificato deve riguardare l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) senza alcuna verifica dei singoli importi; b) in base al secondo, ogni singolo certificato deve riguardare l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema “impianti termo fluidici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l’altro al sottosistema “impianti elettrici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS5 o OS30) e, nel complesso, devono riguardare l’esecuzione di almeno tre tipi di impianti (OS3, OS5, OS28, OS30) ognuno dei quali deve contribuire alla qualificazione con presenza significativa (in misura pressoché equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire). rif. Allegato A OG11. f IV (categorie opere generali OG11)

Ai fini della qualificazione nella categoria OG11, la valutazione dei certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770/82 e del DM n. 304/98) ovvero commissionati da committente privato, in base al criterio per cui ogni singolo certificato deve riguardare l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) senza alcuna verifica dei singoli importi, comporta che l’ impresa sia necessariamente qualificata nelle predette tre categorie specializzate?

Nel comunicato n 12 del 06. 07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito riguardo le modalità per la qualificazione nella categoria OG11 che la valutazione dei certificati di esecuzione dei lavori sulla base del criterio di cui alla precedente lettera a) per cui ogni singolo certificato deve riguardare l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) senza alcuna verifica dei singoli importi, comporta che l’impresa sia qualificata (già in precedenza oppure contemporaneamente al rilascio della qualificazione in OG11) anche in almeno tre categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) . rif. Allegato A OG11. f V ((categorie opere generali OG11)

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Ai fini del requisito dell’ idoneità tecnica per la qualificazione nella categoria OG11, nel caso di valutazione dei certificati di esecuzione dei lavori relativamente ad appalti indetti prima del 1 marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770/82 e del DM n. 304/98) ovvero commissionati da committente privato ed in base al criterio per cui ogni singolo certificato deve riguardare l’esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema “impianti termo fluidici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l’altro al sottosistema “impianti elettrici” (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS5 o OS30) che nel complesso, devono riguardare l’esecuzione di almeno tre tipi di impianti (OS3, OS5, OS28, OS30), in quale misura detti lavori contribuiscono al raggiungimento del requisito di cui all’art. 18, comma 5, del DPR 34/2000?

Nel comunicato n 12 del 06 .07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito riguardo le modalità per la qualificazione nella categoria OG11 che nel caso che i certificati di esecuzione dei lavori siano valutati con le disposizioni di cui alla lettera b) la misura della contribuzione prevista dalla lettera b) deve riguardare la quota parte del valore del requisito minimo di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 34/2000 che non sia dimostrata mediante certificati riguardanti la categoria OG11 (cioè relativi ad appalti indetti dopo il 1 marzo 2000). rif. Allegato A OG11. f VI (categorie opere generali OG11). Va inoltre sottolineato che i certificati di esecuzione dei lavori non possono mai essere impiegati per la qualificazione sia nelle categorie OS3, OS5, OS28, OS30 che nella categoria OG11 (nel senso che ogni certificato può essere impiegato una sola volta) e che, qualora non abbiano le caratteristiche indicate nei precedenti criteri di valutazione, possono essere impiegati per dimostrare il possesso del requisito (adeguata idoneità tecnica ed organizzativa) necessario per la qualificazione nelle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.

E’ possibile impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30?

Nel comunicato n 12 del 06.07.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito riguardo le modalità per la qualificazione nella categoria OG11 per quanto riguarda la possibilità di impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 ( sul punto si richiama quanto precisato nella nota illustrativa dei bandi di gara pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000) è evidente che la classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi posti a base di gara delle singole categorie. . rif. Allegato A OG11. f VII (categorie opere generali OG11)

Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenta un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30?

Nel comunicato n. 14 del 28.0 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 7, quanto segue “qualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30; resta inammissibile, invece, l’utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie OS3, OS5, OS28, OS30, qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, necessario per l’utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;”. Rif. Allegato A OG11. g (categorie opere generali OG11)

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Possono le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG11 partecipare ad appalti che prevedano come categoria prevalente oppure come categorie scorporabili una o più delle categorie di opere specializzate OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (impianti pneumatici e antintrusione), OS28 (impianti termici e di condizionamento) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e, in caso positivo, quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?

Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera B) l’Autorità ha stabilito che “sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando.” Tale disposizione è ammessa in quanto “la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l’aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti…. omissis Va osservato che questa ipotesi costituisce una deroga a quanto affermato nella precedente lettera A) sull’impossibilità di applicare un principio di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate. Va, inoltre, precisato che tale possibilità produce una più ampia partecipazione di soggetti alle gare e che, al fine di evitare contestazioni, è necessario prevederla nel bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara.”. rif. Allegato A OG11. h (categorie opere generali OG11)

Un’ impresa qualificata per la categoria di opera generale OG11 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG11, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia”…omissis… rif. Allegato A OG11. d (categorie opere generali OG11)

Le attività di bonifica da ordigni bellici si possono essere considerare lavori pubblici ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 109/94 e s.m. e quindi utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria di opera generale OG12?

Nel comunicato n. 5 del 12.04 .2001 il Consiglio dell’ Autorità ha stabilito nel punto 5, quanto segue “le attività di bonifica da ordigni bellici non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni, e quindi non assoggettabili al nuovo sistema di qualificazione regolato dal D.P.R. 34.2000, bensì sono da considerarsi più propriamente dei servizi;”. Rif. Allegato A OG12.a (categorie opere generali OG12)

Le attività di monitoraggio ambientale e strutturale possono ricondursi alla categoria di opera generale OG12?

La delibera n. 248 del 17.09. 03 ha stabilito che: “Tutte le attività di monitoraggio ambientale e strutturale, quali anche il radiocontrollo di manufatti edili, i tenso-tast, le indagini termografiche, che vengono spesso utilizzate nell’ambito del restauro architettonico sono da ricondursi alla categoria OG12 , di cui all’allegato A del DPR 34/2000. rif.. Allegato A OG12.c (categorie opere generali OG12)

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L’attività di trattamento dei rifiuti di cui alla categoria di opera generale OG12 comprende solo la esecuzione di lavori o anche di servizi?

L’ Autorità nella determina n. 7 del 13.10.2005 ha stabilito che l’attività relativa al trattamento dei rifiuti può comprendere sia esecuzione di lavori (la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell’area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l’esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc.) che prestazione di servizi (la raccolta e trasporto dei rifiuti ecc); Rif. Allegato A OG12d I (categorie opere generali OG12)

Le stazioni appaltanti nel caso di appalti misti aventi ad oggetto l’attività di trattamento dei rifiuti sono tenute ad indicare nel bando di gara le attività e gli importi dei servizi o dei lavori?

L’Autorità nella determina n. 7 del 13.10 .2005 ha stabilito nel caso di appalti misti aventi ad oggetto l’attività di trattamento dei rifiuti, le stazioni appaltanti devono chiaramente indicare nel bando di gara le attività e gli importi relativi sia ai servizi che ai lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche; Rif .Allegato A OG12d II (categorie opere generali OG12)

A quali criteri devono attenersi le stazioni appaltanti in sede di rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’ art 22 comma 7, del DPR 34/2000, al fine di consentire alle imprese di partecipare alle gare di appalto per bandi relativi ad appalti misti, che abbiano ad oggetto l’ attività di trattamento dei rifiuti?

L’ Autorità nella determina n. 7 del 13.10. 2005 ha stabilito i certificati di esecuzione lavori di cui all’art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, devono essere rilasciati specificando le attività eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori; Rif. Allegato A OG12d III (categorie opere generali OG12)

Al fine del rilascio delle attestazioni di qualificazione per la categoria OG12, le Soa devono prendere in considerazione le attività e i relativi importi, risultanti dai certificati di esecuzione dei lavori, sia dei servizi che dei lavori?

L’ Autorità nella determina n. 7 del 13.10 .2005 ha stabilito nell’ambito dell’attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione per la OG12, le SOA dovranno prendere in considerazione le attività e i relativi importi, risultanti dai relativi certificati, riferibili alla sola esecuzione di lavori. Rif .Allegato A OG12d Rif. Allegato A OG12d IV(categorie opere generali OG12)

In che cosa consistono gli interventi di ingegneria naturalistica che ricadono nella categoria OG 13?

Nella delibera n. 87 del 2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che: “la declaratoria di cui all’allegato A del DPR 34/2000 relativa alla categoria OG 13 identifica quali ricadenti in tale categoria tutti gli interventi di ingegneria naturalistica che si concretizzano sostanzialmente in interventi di consolidamento e stabilizzazione del territorio conseguenti al verificarsi di dissesti idrogeologici o comunque al verificarsi di eventi che hanno compromesso l’equilibrio ecosistemico del territorio; rif. Allegato A OG13.a I (categorie opere generali OG13)

Sono valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie di opera generale OG13 la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali?

Nella delibera n. 87 del 2002 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito che la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali non rientrano certamente nell’ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi più propriamente dei “servizi”, pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24.” Rif .Allegato A OG13.a II (categorie opere generali OG13)

 

L’attribuzione di lavorazioni relative alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici riguarda la loro specifica categoria specializzata o influisce anche la categoria generale di cui facciano eventualmente parte?

Nel comunicato n. 7 del 26 .04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera c) quanto segue “ L’attribuzione di lavorazioni relative alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, riguarda la loro specifica categoria specializzata indipendentemente dalla categoria generale di cui facciano eventualmente parte.”. (Nota generale) (categorie opere specializzate)

In quali casi i lavori eseguiti per lo sgombero della neve possono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella cat. OS1 ?

Nel comunicato n. 14 del 28.09. 2001 il Consiglio dell’Autorità al punto 3 , ha stabilito quanto segue “i lavori eseguiti per lo sgombero della neve possono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella cat. OS1 nei casi in cui tali attività siano state realizzate funzionalmente all’esecuzione di lavori affidati ai sensi della l. 109/94 e successive modificazioni;” Rif. Allegato A OS1.a I (lavori in terra OS1) (categorie opere specializzate OS1)

Le imprese, proprietarie di terreni oggetto di escavazione ovvero concessionarie sulla base di un rapporto contrattuale, che hanno eseguito lavori di sistemazione idraulica, di consolidamento e altre opere complementari, possono utilizzare tali lavori ai fini della qualificazione nella cat.OS1 ?

Nel comunicato n. 14 del 28.09.2001al punto 4 il Consiglio dell’Autorità , ha stabilito che… omissis…,tuttavia, qualora le imprese, proprietarie di terreni oggetto di escavazione ovvero concessionarie sulla base di un rapporto contrattuale, abbiano eseguito, a latere dell’attività di commercializzazione di inerti, lavori di sistemazione idraulica, di consolidamento e altre opere complementari, tali lavori sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella cat.OS1 in quanto assimilabili a lavori eseguiti in proprio (art. 25, comma 3, del DPR 34/2000) e come tali da documentarsi opportunamente allegando alla dichiarazione circa i lavori eseguiti:

copia dell’autorizzazione rilasciata all’impresa dall’Autorità competente,

copia del progetto relativo agli interventi ,

relazione del direttore dei lavori riguardante la natura dei lavori eseguiti, parametri per la quantificazione degli stessi e relativo importo;”. Rif. Allegato A OS1.a III cpv(lavori in terra OS1) (categorie opere specializzate OS1)

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Nel caso di un appalto per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione è corretta la indicazione come categoria prevalente della categoria di opera specializzata OS1 ed in caso negativo qual’ è la categoria da indicare come prevalente?

Nella determina n. 8 del 07. 05.2002 l’Autorità ha stabilito che “i lavori di terra da eseguirsi nell’ambito della realizzazione di un impianto di fitodepurazione (come per esempio anche nella realizzazione di acquedotti e fognature di cui alla categoria OG6) non possono essere considerati autonomo lavoro e, quindi, non possono essere definiti categoria prevalente. Tali lavorazioni sono, infatti, meramente strumentali alle lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS22 la quale riguardando “la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione di acque e di depurazione di quelle reflue,…. completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete” li presuppone e li contiene.” In quanto per definizione “sono da considerare autonomi lavori soltanto se attraverso di esse si realizza un’opera capace di esplicare in via autonoma funzioni economiche o tecniche, ossia un’opera o parte di un’opera o di un intervento che non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare le funzioni sue proprie.” Rif. Allegato A OS1.b ( lavori in terra OS1) (categorie opere specializzate OS1)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, relativamente al requisito di idoneità organizzativa, come viene determinato l’organico complessivo?

La determina n. 6 del 08 02.2001 dispone al punto 4 che :” la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative: a) l’organico complessivo cui si riferisce l’articolo 5 del suddetto decreto per il requisito di idoneità organizzativa è quello corrispondente ad un costo annuale pari al 15% dell’importo della classifica da attribuire. rif. Allegato A OS2. a I cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

Per la qualificazione nella categoria OS2, ai fini dell’ adeguata idoneità organizzativa, per le imprese che abbiano un numero di addetti superiore a quattro, quale deve essere il costo annuale sostenuto per i restauratori in possesso dei requisiti professionali previsti dall’ art 7 del DM 294/2000?

La determina n. 6 del 08. 02.2001 dispone al punto 4 che ..omissis.. :” la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative: b) per le imprese con un numero di addetti superiore a quattro il costo annuale sostenuto:· per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 7 del suddetto DPR 294/2000 deve essere pari o superiore al venti per cento del costo sostenuto per l’organico complessivo; rif. Allegato A OS2. a II cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artisticoOS2) (categorie opere specializzate OS2)

Per la qualificazione nella categoria OS2, ai fini dell’ adeguata idoneità organizzativa, per le imprese che abbiano un numero di addetti superiore a quattro, quale deve essere il costo annuale sostenuto per gli operatori in possesso dei requisiti previsti dall’ art 8 del DM 294/2000?

La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone al punto 4 che…omissis… :” la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative:

b) per le imprese con un numero di addetti superiore a quattro il costo annuale sostenuto:

per gli operatori qualificati di cui all’articolo 8 del suddetto DM. 294/2000 deve essere pari al cinquanta per cento del costo sostenuto per l’organico complessivo; rif. Allegato A OS2. a III cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

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Per la qualificazione nella categoria OS2, ai fini dell’ adeguata idoneità organizzativa, per le imprese che abbiano un numero di addetti superiore a venti, quale deve essere il costo sostenuto per i restauratori in possesso dei requisiti previsti dall’ art 7 del DM 294/2000?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 4 che ..omissis…:” la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative:

c) per le imprese con un numero di addetti superiore a venti il costo annuale sostenuto:· per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 7 del suddetto D.P.R. 294/2000 deve essere pari o superiore al trenta per cento del costo sostenuto per l’organico complessivo; rif .Allegato A OS2. a IV cpv (superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

 

I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L. 490/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione rispettivamente nella cat. OG2 o nella cat. OS2?,

Nel comunicato n. 14 del 28.09. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 5, che “i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.L. 490/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione rispettivamente nella cat. OG2 o nella cat. OS2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie decorata;”. Rif. Allegato A OS2. c(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie di opere specializzate OS2)

Per la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico) il requisito di adeguata attrezzatura tecnica deve essere verificato esclusivamente sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del DM 3 marzo 2000 n. 294, come modificato dal DM 24 ottobre 2001 n. 420, oppure anche sulla base dell’articolo 18, commi 8 e 9, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34?

Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 alla lettera H) l’Autorità ha stabilito che “ la normativa vigente (articolo 8, comma 11-sexies, della legga 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni) prevede che la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) deve essere conseguita sulla base di un apposito regolamento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministero dei lavori pubblici. Tale regolamento è stato approvato con DM del 3 marzo 2000, n. 294 ed è stato modificato con DM del 24 ottobre 2001, n. 420. Esso, anche dopo le modifiche, prevede all’articolo 3 una particolare disciplina in ordine ai requisiti speciali che, ai fini del conseguimento della qualificazione, devono possedere le imprese. Tali requisiti sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti dall’articolo 18 del DPR 34/2000 e, pertanto, si ritiene che la risposta al quesito debba essere positiva nel senso che ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2, le SOA non debbono procedere all’accertamento della adeguata dotazione di attrezzatura tecnica secondo i parametri e le misure previsti dal DPR 34/2000 e dal DM 294/2000 e successive modificazioni ma soltanto sulla base di quanto previsto nel suddetto DM 294/2000”. Rif. Allegato A OS2.d(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

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Ai fini della qualificazione nella categoria OS2, così come in OG2 e OS25, le imprese possano avvalersi dei lavori affidati ad altra impresa della cui condotta è stato uno dei propri direttori tecnici?

Nel comunicato n. 38 del01/03/2004 l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che: “secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del DPR 34/2000, i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali sono utilizzati, ai fini della qualificazione, soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti. Risulta, dunque, escluso che un’impresa, attraverso il direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie, OS2, .” Rif .Allegato A OS2.e(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS2, poiché il DPR 34/2000 prevede all’ art. 15, comma 5-bis che la validità delle attestazioni sia limitata a tre anni per quelle rilasciate prima dell’ entrata in vigore del DM 294/2000 e prorogata a cinque anni per quelle rilasciate in vigenza del DM 294/2000, stante il diverso regime di validità delle attestazioni, in che modo è opportuno procedere alla revisione delle stesse?

L’ Autorità nel comunicato n. 45 del 05.09.2005, in ordine alle modalità di revisione di un’ attestazione che contempli tra le categorie di qualificazione anche la OS2, dal momento che alcune Soa hanno imposto il rinnovo completo dell’attestazione, anche per le categorie per le quali la validità era estesa ad un quinquennio; altre Soa hanno proceduto alla sola revisione dell’attestazione riportandola alla scadenza quinquennale dalla data del primo rilascio, con verifica triennale per le categorie diverse dalla OS2, e con accertamento dei requisiti ex novo per la OS2 (considerando anche un quinquennio di riferimento diverso da quello considerato per le altre categorie), ha rimesso alla facoltà delle imprese la scelta tra le due diverse modalità di revisione o di rinnovo; rif. Allegato A OS2.f(superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2) (categorie opere specializzate OS2)

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS3 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/90?

La determina n .56 del 13.12 .2000 dispone al punto 33 che “l’attribuzione della qualificazione nelle categoria, OS3, , in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OS3.a(impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS3, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90, può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90?

La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie OS3, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90”. Rif. Allegato A OS3.b (impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)

Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3?

Nel comunicato n. 14 del 28.0 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 7, quanto segue “qualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3,; resta inammissibile, invece, l’utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie OS3, , qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, necessario per l’utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;”. Rif. Allegato A OS3.c(impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)

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Qual è la categoria di opera generale o di opera specializzata in cui sono da ricomprendere gli impianti di sollevamento acque?

Nella determina n. 8 del 07.05. 2002 l’Autorità ha stabilito alla lettera E) d) che “gli impianti di sollevamento intesi come “impianti di sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas in quanto connessi all’impianto idrico sanitario dell’edificio”, stante la prevalenza dell’impiantistica idrico sanitaria, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, debbano rientrare nella categoria specializzata OS3”. Rif. Allegato A OS3.d (impianto idrico-sanitario cucine lavanderia OS3) (categorie opere specializzate OS3)

Un’impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS3 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OS3, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia;…omissis…” rif. Allegato A OS3.e (impianto idrico-sanitario cucine lavanderia OS3) (categorie di opere specializzate OS3)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS4 è necessario il possesso prescritta dalla abilitazione dalla legge 46/1990?

La determina n. 56 del 13.12 .2000 dispone al punto 33 che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OS4, , in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;”. Rif. Allegato A OS4.a (impianti elettromeccanici trasportatori OS4) (categorie di opere specializzate OS4)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS4, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90, può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90?

La determina n. 6 del 08.02 .2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nella categoria, OS4, , la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90 rif. Allegato A OS4.b (impianti elettromeccanici trasportatori OS4) (categorie opere specializzate OS4)

Un’impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS4 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie, , OS4, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis…” rif. Allegato A OS4.c (impianti elettromeccanici trasportatori OS4) (categorie opere specializzate OS4)

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Ai fini della qualificazione nella categoria OS5 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge 46/1990?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OS5, , in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OS5.a(impianti pneumatici e antintrusione) (categorie opere specializzate OS5)

Ai fini della qualificazione nella categoria di opera specializzata OS5, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie OS3, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90”. Rif .Allegato A OS5.b (impianto idrico-sanitario,cucine,lavanderia OS5) (categorie opere specializzate OS3)

I lavori eseguiti per l’istallazione dei sistemi di video sorveglianza sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS5?

Nel comunicato n. 14 del 28.04. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 2, quanto segue “i lavori eseguiti per l’istallazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc.., e , pertanto, ad impedire l’accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS5;”. Rif Allegato A OS5.c(impianti pneumatici e antintrusione) (categorie opere specializzate OS5)

Se un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categoria specializzata OS5?

Nel comunicato n. 14 del 28.09. 2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 7, quanto segue “qualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat.OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS5,; resta inammissibile, invece, l’utilizzazione di esuberi di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie, OS5, qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, necessario per l’utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;”. Rif. Allegato A OS5.d(impianti pneumatici e antintrusione OS5) (categorie opere specializzate OS5)

Un’impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS5 può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie, OS5, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis…” rif. Allegato A OS5.e (impianti pneumatici e antintrusione OS5) (categorie opere specializzate OS5)

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I lavori di esecuzione di opere murarie a secco sono utilizzabili soltanto ai fini della qualificazione nella categoria OS7?

Nel comunicato n. 14 del 28 .09.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito, al punto 6 quanto segue “i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità ancorché ricadono in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, non essendo oggetto di specifica salvaguardia se non quella, evidentemente, disciplinata dalle norme tecniche dei piani territoriali paesistici, sono utilizzabili soltanto ai fini della qualificazione nella cat.OS7 ;”. Rif. Allegato A OS7.a (finiture di opere generali di natura edile OS7) (categorie opere specializzate OS7)

E’ possibile per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali) di concorrere ad appalti per l’affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente, le categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6,OS7,OS8 (Finiture di opere generali di natura edile) e, in caso positivo, quali sono le condizioni da rispettare per consentirlo?

Nella determina n. 8 del 07 .05.2002 alla lettera A) stabilisce che “ai bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1 – nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) – possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1”. Rif. Allegato A OS6 a ;OS7.b;OS8a (finiture di opere generali di natura edili OS7) (categorie opere specializzate OS7)

Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS9 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/1990?

La determina n. 56 del 13 .12.2000 dispone al punto 33 che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OS9, , in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OS9.a(impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico OS8) (categorie opere specializzate OS9)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS9, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90?

La determina n. 6 del 08.02. 2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie, OS9, ,la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90”. Rif. Allegato A OS9.b (impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del trafficoOS9) (categorie opere specializzate OS9)

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Nella categoria OS9 sono da comprendere anche gli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo?

Nel comunicato n. 7 del 26.04 .2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito alla lettera d) che “ Nella categoria OS9 sono da comprendere, per evidenti ragioni di uguaglianza tecnologica, anche gli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo.”. Allegato A OS9.c (impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico)(categorie opere specializzate OS9)

Un’ impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS9 può esercitare le attività disciplinate dall’ art 1, comma 1, della legge n. 46/90?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie , OS9, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; …omissis…” rif.Allegato A OS9.d(impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del trafficoOS9) (categorie opere specializzate OS9)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS10, le mere“forniture” di beni come la segnaletica stradale, possono essere computate nel novero dei “lavori” necessari a dimostrare la adeguata idoneità tecnica?

Nella determina n. 29 del 06 .11.2002, alla lettera h), l’Autorità è dell’avviso che “ manca il presupposto normativo perché le mere “forniture” di beni (quale la segnaletica stradale di cui si tratta), originate da contratti di fornitura e non di lavori, possano essere computate nel novero dei “lavori” necessari a dimostrare la adeguata idoneità tecnica al fine di essere qualificati per poter eseguire “lavori pubblici” con contratti di appalto, nella fattispecie di categoria OS 10.” e che “Ovviamente le forniture strumentali rispetto alla esecuzione unitaria del contratto di appalto ed utilizzate dall’appaltatore per realizzare il contratto dovranno essere computate nell’importo complessivo del “lavoro” cui sono funzionali e connaturate, anzi senza le quali il lavoro non potrebbe neppure essere realizzato.” Rif. Allegato A OS10.a (segnaletica stradale non luminosaOS10) (categorie opere specializzate OS10)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS10, quando un’ opera di manutenzione può qualificarsi “lavoro”?

Nella determina n. 22 del 10. 12.2003, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che “ il concetto di manutenzione debba essere ricondotto alla qualifica di “lavori” ogni volta che l’applicazione dell’opera dell’appaltatore comporti un’attività essenziale di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.” Rif. Allegato A OS10.b I (segnaletica stradale non luminosa OS10) (categorie opere specializzate OS10)

Qual’ è la disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale, rientranti dunque nella categoria di opera specializzata OS10?

Nella determina n. 22 del 10 .12.2003, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che la normativa sui lavori pubblici va applicata nei due seguenti casi: .

1. in tutti i casi in cui l’oggetto del contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico, cioè quando la sua funzione, ossia il risultato che dallo stesso l’amministrazione pubblica intende conseguire è quella della realizzazione dell’opera pubblica; in tal caso, pur se sono previsti servizi o forniture, anche di valore economico prevalente, essi conservano una funzione meramente strumentale (criterio funzionale che si basa sul caso, prospettato per absurdum in applicazione della opposta soluzione, secondo cui, siccome in ogni costruzione edilizia le forniture sono di valore economico superiore agli oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino rilievo prevalente, tale da qualificare il contratto come di fornitura) ;

2. nei contratti misti veri e propri (cioè aventi ad oggetto lavori e servizi o lavori e forniture) laddove la prestazione di lavori assuma rilievo economico superiore al 50% del complessivo contratto (ancorché la prestazione relativa ai lavori sia ritenuta funzionalmente subvalente). Alcuni bandi di gara hanno ad oggetto la “fornitura e posa in opera” di beni inerenti la segnaletica stradale ; anche in queste ipotesi di contratti di fornitura e posa in opera, in applicazione della fattispecie descritta al punto n. 1, deve trovare applicazione la normativa sui lavori pubblici. Rif .Allegato A OS10.bII (segnaletica stradale non luminosa OS10) (categorie opere specializzate OS10)

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Quando può essere attribuita la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS13 ?

La determina n. 48 del 12. 10.2000 dispone, ai fini della idoneità tecnica, al punto 7 lettera e) che “ la qualificazione nelle categorie OS13, può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore stesso in propri stabilimenti;”. Rif. Allegato A OS13.a (strutture prefabbricate in cemento armatoOS13) (categorie opere specializzate OS13)

La qualificazione nella categoria OS13 può essere attribuita quando l’impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi?

Nel comunicato n. 1 del 19 .02.01 l’Autorità ha disposto al punto 11) che “La qualificazione nella categoria OS13 può essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l’impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi.” Rif Allegato A OS13.b(strutture prefabbricate in cemento armatoOS13) (categorie opere specializzate OS13)

Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS14 è necessario il possesso dell’ abilitazione prescritta dalla legge n. 46/90?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 che “l’attribuzione della qualificazione nelle categoria, OS14, , in quanto prevede l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;” rif. Allegato A OS14.a (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti OS14) (categorie opere specializzate OS14)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS14, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge n. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90?

La determina n .6 del 08. 02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie, OS14, , la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90 “.rif. Allegato A OS14.b (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti OS14) (categorie opere specializzate OS14)

Un’ impresa qualificata per la categoria di opera specializzata OS14, può esercitare le attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990?

Nella deliberazione n. 269 del 15.10.2003 il Consiglio della Autorità di Vigilanza ha stabilito che “l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria OS14, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia; ….omissis…” rif. Allegato A OS14.c (categorie opere specializzate OS14)

Ai fini della qualificazione nella categoria specializzata OS16 è necessario il possesso della abilitazione prescritta dalla legge n. 46/90?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 33 che “l’attribuzione della qualificazione nella categoria OS16 in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;”Rif Allegato A OS16a.(impianti per centrali di produzione energia elettrica OS16) (categorie opere specializzate OS16)

Ai fini della qualificazione nella categoria OS16, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della leggen. 46/90 può sostituire la certificazione della CCIAA, attestante il possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90?

La determina n .6 del 08 .02.2001 dispone al punto 6 che “ ai fini della qualificazione nelle categorie OS16, , la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/90”rif. Allegato A OS16.b .(impianti per centrali di produzione energia elettrica OS16) (categorie opere specializzate OS16)

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Le attività relative ai sistemi di protezione catodica di strutture metalliche possono essere ricomprese nella categoria specializzata OS16?

Nella determina n. 29 del 06.11.2002, alla lettera c) , l’Autorità in base alle considerazioni di natura tecnica svolte nel parere della Commissione Consultiva è dell’avviso di comprendere le attività nel settore dei sistemi di protezione catodica di strutture metalliche nella categoria specializzata OS16. rif. Allegato A OS16.c (categorie opere specializzate OS16)

 

Riguardo all’attività d’impresa documentata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, esibito ai fini dell’attestazione, sussiste connessione tra l’oggetto sociale, riportato nel certificato, e l’attività di esecuzione dei lavori, documentata dall’impresa?

Nel comunicato n. 5 del 12 .04.2001 il Consiglio dell’Autorità ha stabilito al punto 12 che “ in relazione all’attività d’impresa documentata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, esibito ai fini dell’attestazione, si precisa che non sussiste alcuna diretta connessione tra l’oggetto sociale, riportato nel certificato, e l’attività di esecuzione dei lavori, direttamente documentata dall’impresa attraverso i certificati dei lavori eseguiti, probatori ai fini della qualificazione dell’impresa nel settore dei lavori pubblici.”. rif. 12.1 f. b(documentazione)

Quale riferimento temporale devono avere i documenti tributari e fiscali, e quelli relativi alla certificazioni dei lavori eseguiti, necessari per la verifica del possesso dei requisiti per la attestazione?

La determina n. 56 del 13. 12.2000 dispone al punto 4 lettera a) che “i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 740, modelli 750, modelli unici, certificati dei lavori eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente: a) i documenti tributari e fiscali: sono quelli relativi ai cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, che, alla stessa data, risultano depositati; b) i certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (articolo 22, commi 1, del D.P.R. 34/2000) oppure, per le categorie OG5, OG9 e OG10, fino al 31 dicembre 2002, dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000); ;”. Rif 18. 3. a (documentazione)

Le SOA sono tenute anche a verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti?

Nel comunicato n. 28 del 29. 11.2002 l’Autorità ha stabilito al punto 1) che “ Le SOA dovranno, altresì, verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti, soprattutto alla luce di quanto disposto, in materia di certificati di esecuzione lavori, dall’art. 22, comma 7, del DPR 34/2000.” Pertanto che i certificati dei lavori siano comprensivi del timbro del committente e della firma del responsabile del procedimento. rif. 22.7 d (documentazione)