Procedimento di verifica per ipotesi di falsa documentazione attestazione SOA: le direttive dell’Autorità
Pubblicata in data 27/7/2011

Con comunicato alle Soa n. 65 del 12 luglio 2011 ,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 168 del 21 luglio 2011,l’Autorità di vigilanza ha indicato il procedimento di verifica delle ipotesi di false documentazioni e false dichiarazioni prodotte e rese dalle imprese ai fini del conseguimento dell’attestazione Soa.|Si riporta si seguito quanto stabilito dall’AVCP: “Procedimenti di verifica dei requisiti ex art. 40, commi 9-ter e quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi. A seguito dell’entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, è stato previsto, per l’ipotesi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, che le SOA ne diano segnalazione all’Autorità, la quale se ritiene sussistente l’ipotesi del dolo o della colpa grave in considerazione della rilevanza o gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico a carico dell’impresa che si sia resa responsabile delle falsità, ai fini dell’interdizione per un periodo di un anno dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, nonché dal conseguimento dell’attestazione di qualificazione.La norma introduce delle novità procedurali ponendo a carico delle SOA l’onere di accertare in termini oggettivi l’avvenuta presentazione di documentazione falsa o di false dichiarazioni ai fini della successiva segnalazione all’Autorità per le valutazioni soggettive in ordine all’imputabilità dei fatti all’impresa sotto il profilo del dolo o colpa grave.Con il presente Comunicato, al fine di assicurare omogeneità nell’attuazione del dettato normativo, si definiscono le linee guida per l’attivazione dei relativi procedimenti, fornendo indicazioni finalizzate al coordinamento delle due fasi di accertamento propedeutiche all’annotazione nel casellario informatico ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater del D. Lgs. 163/06.La SOA, ricevuta in qualsiasi modo la notizia della falsità della documentazione o della mendacità della dichiarazione resa dall’impresa in sede di attestazione, procede al tempestivo avvio del procedimento ex art. 40 commi 9-ter e quater del D.Lgs. 163/06 finalizzato all’accertamento del possesso del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera m) bis. L’avvio del procedimento, oltre che essere comunicato all’impresa e all’Autorità, deve essere inserito nel Forum secondo le modalità indicate nel Comunicato alle SOA n. 60/2010.Nell’ambito del procedimento la SOA dovrà svolgere ogni verifica presso i soggetti indicati come committenti e/o firmatari dei certificati di esecuzione lavori, eventualmente ricercandoli con opportune indagini ovvero presso altri soggetti che comunque detengano informazioni utili ai fini dell’accertamento della falsità venuta in rilievo. Le relative verifiche dovranno essere condotte con la massima cura e puntualità, estendendo le indagini e i correlati approfondimenti sino al raggiungimento di profili di certezza.Nel caso in cui la SOA pervenga all’archiviazione del procedimento per aver accertato, all’esito delle indagini e degli approfondimenti richiesti dal caso concreto, l’infondatezza della notizia della falsità, ne dà segnalazione all’Autorità trasmettendo i riscontri e i documenti acquisiti unitamente ad una relazione motivata circa l’opportunità di definire il procedimento a fronte dell’originaria acquisizione della notizia della presunta falsità.Ove la SOA, viceversa, ritenga che le risultanze istruttorie confermino i profili di falsità, comunica all’impresa e all’Autorità gli esiti dei relativi accertamenti, dando atto della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dell’attestazione di qualificazione per essere stata rilasciata sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti dei soggetti emittenti o depositari o di diniego al rilascio dell’attestazione. Inoltre la SOA trasmette ogni documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione, il documento disconosciuto ed i report istruttori della valutazione dei requisiti dell’impresa stessa. Se la falsità è inerente a certificati di esecuzione lavori, la trasmissione dovrà riguardare tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate dall’impresa ai fini del conseguimento dell’attestazione con allegate dichiarazione/i sostitutiva/e dell’impresa attestante/i la presentazione delle stesse ed i relativi riscontri di veridicità operati da quest’ultima. Nella nota di comunicazione delle risultanze istruttorie, la SOA sarà tenuta a comunicare all’impresa la prosecuzione del procedimento innanzi all’Autorità per la valutazione dell’eventuale sussistenza del dolo o colpa grave il cui avvio sarà oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell’art. 7 e ss. della legge n. 241/90 da parte dell’Autorità stessa.Il procedimento di verifica sin qui delineato dovrà concludersi entro i termini segnalati nel precedente Comunicato alle SOA n. 61/2010. Gli esiti delle risultanze istruttorie saranno, in ogni caso, oggetto di inserimento da parte delle SOA nel Forum, secondo le indicazioni di cui al Comunicato alle SOA n. 60/2010 e, nell’ipotesi in cui sussistano profili di falsità, anche di specifica comunicazione alla competente Procura della Repubblica nel rispetto delle indicazioni già fornite dall’Autorità con il Comunicato n. 61 del 15/09/2010.Nel corso del procedimento svolto dall’Autorità le SOA potranno essere chiamate a fornire eventuali chiarimenti o invitate in audizione innanzi al Consiglio dell’Autorità. All’esito delle valutazioni ed accertamenti svolti dall’Autorità il Consiglio si pronuncerà in merito alla sussistenza dell’imputabilità in termini di dolo o colpa grave in capo all’impresa, nonché in ordine all’applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 6, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 a carico della medesima impresa. Il relativo provvedimento in cui si accerta la sussistenza o meno dell’imputabilità dovrà essere comunicato alla SOA demandando alla stessa la formalizzazione della decadenza o del diniego ai fini dell’inserimento della relativa notizia nel casellario informatico.L’annotazione nei casi di sussistenza di dolo o colpa grave riguarderà la notizia della decadenza o del diniego dell’attestazione, nonché l’iscrizione ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater ai fini dell’interdizione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m) bis per il periodo di un anno.In caso di assenza di dolo o colpa grave, ove la presentazione della falsa documentazione/dichiarazione venga accertata nell’ambito del procedimento per la verifica dei requisiti di qualificazione ex art. 76 del D.P.R. 207/2010, la SOA potrà rilasciare l’attestazione al ricorrere dei presupposti di legge. Nella stessa ipotesi, ove la falsità sia rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione, essa comporterà la pronuncia di decadenza dell’attestazione rilasciata sulla base della documentazione o dichiarazione non veritiera e l’annotazione in termini oggettivi della notizia della decadenza nel casellario informatico. Le SOA, ai sensi del precedente Comunicato dell’Autorità n. 60/2010, ai fini della valutazione dei requisiti necessari al rilascio ed al mantenimento dell’Attestazione di qualificazione saranno tenute a controllare, oltre che i dati risultanti dal casellario, le notizie presenti nel Forum. L’inottemperanza da parte delle SOA agli obblighi di inserimento dati e consultazione del Forum costituisce comportamento valutabile dall’Autorità sotto il profilo del rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza al fine di procedere, qualora ne ricorrano i presupposti, all’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Le SOA saranno tenute ad avvertire in sede di qualificazione le imprese, che a qualsiasi titolo vogliano avvalersi dei requisiti speciali degli operatori economici sottoposti a procedimento di verifica, della pendenza del procedimento ex art. 40, commi 9 ter e 9 quater del D. Lgs. n. 163/2006 a carico dell’impresa dante causa. Le SOA dovranno segnalare, altresì, che in caso di accertamento di dolo o colpa grave a carico dell’impresa cedente quest’ultima incorrerà nelle conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 38, comma 1, lettera m) bis del D. Lgs. n. 163/2006 richiamando, altresì, l’operatività dei principi di cui alla Determina n. 05/2003 a carico della stessa impresa cessionaria. Il Presidente: Giuseppe Brienza Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2011 Il Segretario: Maria Esposito” FONTE:AVCP

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