Nuovo regolamento SOA: sanzioni alle imprese per violazione obbligo informazione
Pubblicata in data 3/3/2011

L’art.74 del nuovo regolamento (DPR 207/2010 ) stabilisce che le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78 del DPR 207/2010. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione. Viene previsto che la mancata comunicazione, entro trenta giorni ,da parte delle imprese, all’Osservatorio delle variazioni dei requisiti di ordine generale,nonché delle variazioni della direzione tecnica, implica l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste fino ad un massimo di euro 25.822. Inoltre occorre sottolineare che la mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del codice degli appalti, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822. Trascorsi ulteriori sessanta giorni e perdurando l’inadempimento, l’Autorità provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l’impresa continui ad essere inadempiente, l’Autorità dispone la decadenza dell’attestazione. L’Autorità revoca la sospensione qualora l’impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall’Autorità; resta in ogni caso l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria . Per le finalità previste dall’articolo 70, comma 1, lettera f) (DPR 207/2010 ), di verifiche dei requisiti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, l’impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l’impresa sia inadempiente, la SOA informa l’Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine e l’Autorità avvia la procedura sanzionatoria. Qualora poi l’impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma11, del codice, quest’ultima è stabilita fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri. In tal caso l’Autorità informa la SOA, che procede ad accertare che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall’articolo 78 e 79 del DPR 207/2010. Tali disposizioni rientrano tra quelle già entrate in vigore (essendo ricompresa tra quelle operative a far data dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (avvenuta, lo si ricorda, il 10 dicembre 2010) .

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