Tassa gare: si pagherà di meno |
Pubblicata in data 12/2/2008 E’ già in vigore dal 1° febbraio 2008 il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008, con cui l’ Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplina le modalita` attuative dell`articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), relative la pagamento delle tassa sulle gare. Come noto i soggetti tenuti alla contribuzione sono: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a) ; c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Soa). Le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti sono tenute a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i seguenti contributi : 1) per un importo posto a base di gara che va da 150 euro fino ad un importo inferiore a 500, le stazioni appaltanti dovranno versare un contributo pari a 150,00 euro, mentre le imprese una quota di 20,00. 2) per un importo posto a base di gara che va da 500 euro fino ad un importo inferiore a 1000 euro, le stazioni appaltanti dovranno versare un contributo pari a 250,00 euro, mentre le imprese una quota di 40,00 euro. 3) per un importo posto a base di gara che va da 1000 euro fino ad un importo inferiore a 5.000, le stazioni appaltanti dovranno versare un contributo pari a 400 euro , mentre le imprese una quota di 70,00 euro 4) per un importo posto a base di gara che va oltre 5.000 euro,le stazioni appaltanti dovranno versare un contributo pari a 500 euro , mentre le imprese una quota di 100,00 euro. Per quanto concerne le Soa invece, queste ultime sono tenute a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Relativamente poi alle modalità e ai termini di versamento della contribuzione, le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento dell’attribuzione, da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L’attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall’obbligo di contribuzione. Per quanto concerne le imprese partecipanti alle procedure di selezione per l’affidamento di lavori pubblici, queste dovranno versare il contributo come condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Esse sono tenute a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. Gli organismi di attestazione invece sono tenute al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Inoltre per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; le imprese che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l’offerta in ragione del relativo importo. I soggetti contribuenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale. Gli enti aggiudicatori e le imprese devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html L’Autorità può poi concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle stabilite dalla delibera. Il mancato pagamento della contribuzione da parte di stazioni appaltanti e imprese secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente. |