OS12, sospeso l’obbligo della certificazione di qualità…
Pubblicata in data 18/5/2006

OS12, sospeso l’obbligo della certificazione di qualità. Come sappiamo, il DPR 93/2004 ha introdotto per le imprese qualificate in OS12 con classifiche dalla III in su l’obbligo di esibire la certificazione di qualità Iso 9001/2000 “relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria”. Tale obbligo è scattato già dal primo gennaio, e ciò ha scatenato una serie di polemiche interpretative. Infatti, l’Autorità ha subito evidenziato il pericolo che le imprese prive di certificazione di qualità chiedessero il rinnovo dell’ attestazione entro il 31 dicembre 2005 e posticipassero, dunque, per altri tre anni l’ acquisizione della certificazione di qualità. Per ovviare a questa eventualità l’ Autorità, aveva stabilito nella determina n. 2 del 7 febbraio che, qualora l’ attestazione conseguita in OS12 riportasse una data anteriore al 1/1/2006, e quindi risultasse possibile che fosse stata emessa in carenza della certificazione, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto verificarne il possesso in sede di gara. A questo riguardo, l’Aises, l’associazione italiana per la segnaletica stradale, consideratasi lesa dalla posizione dell’Autorità di vigilanza, ha proposto ricorso al Tar del Lazio. Quest’ultimo ha ritenuto di sospendere la parte della determina dell’Autorità che prevedeva, appunto, la verifica da parte delle stazioni appaltanti del possesso della certificazione di qualità per le imprese attestate in data antecedente il 1° gennaio 2006. Pertanto, allo stato, le imprese attestate al 31 dicembre 2005 non hanno più l’onere di esibire la certificazione di qualità.

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