Nuove qualifiche per i restauratori… |
Pubblicata in data 12/5/2006 Nuove qualifiche per i restauratori. Il decreto legislativo n. 156/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 97 del 27/04/2006 e già in vigore dal 12 maggio, introduce delle novità in merito alla qualifica di restauratore di beni culturali, abilitati, appunto, a svolgere i lavori in OS2. Ad essere stato modificato è l’ art. 4 del Decreto Legislativo n. 42/2004, recante norme in materia di beni culturali. La qualifica di restauratore potrà essere attribuita a coloro che: a)abbiano conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima del 1° maggio 2004; b)alla data di entrata in vigore del decreto n. 402/2001 abbiano conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbiano svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’ intervento, con regolare esecuzione certificata dall’ autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di restauro; c)alla data di entrata in vigore del decreto n. 420/2001, abbiano svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’ intervento, con regolare esecuzione certificata dall’ autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di restauro; d)abbiano conseguito un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico purché risultino iscritti ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; Inoltre, la qualifica di restauratore può essere conseguita previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo le norme stabilite dal Ministero per i beni culturali e dal ministero dell’ istruzione, da emanarsi entro il 30 ottobre. da coloro i quali: a)alla data di entrata in vigore del decreto n. 420/2001 abbiano svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’ intervento, con regolare esecuzione certificata dall’ autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di restauro; b)abbiano conseguito o conseguano un diploma presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; c)abbiano conseguito o conseguano un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; La durata dell’ attività di restauro, ai fini della qualifica, è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo. Il requisito delle responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’ intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore a quella di entrata in vigore del decreto n. 156/2006, che siano emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’ autorità preposta alla tutela oggetto dei lavori o dagli istituti di restauro. |