Durc:obbligatorio anche per le imprese subappaltatrici…
Pubblicata in data 28/3/2006

Durc:obbligatorio anche per le imprese subappaltatrici. In seguito ad alcuni quesiti posti dalle Casse edili in merito alle modalità di rilascio del Durc, la Commissione paritetica delle Casse edili ha precisato, con la comunicazione n. 286 del 9 febbraio scorso che, per quanto riguarda i lavori privati, il Durc deve essere presentato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere. Pertanto il Durc deve essere prodotto anche per le imprese subappaltatrici (o di fornitura con posa in opera o nolo caldo) prima dell’ inizio della propria attività all’ interno del cantiere stesso. Il documento unico di regolarità contributiva è sì necessario prima dell’ inizio dei lavori, ma non per eventuali pagamenti intermedi o a conclusione del lavoro. L’inadempienza di tale obbligo implica la sospensione dei titoli abilitativi, permesso di costruire e dia. Relativamente ai lavori pubblici, il durc, obbligatorio anche in questo caso per imprese subappaltatrici, è necessario in tutte le fasi dell’ attività dell’ impresa, mentre in fase di gara è sufficiente l’ autodichiarazione di regolarità contributiva. La presentazione del durc risulta necessaria ai fini dei pagamenti dei stati di avanzamento lavori e per gli stati finali. Inoltre, dal momento che il durc riguarda la posizione di regolarità dell’ impresa verso le Casse edili in tutto il territorio nazionale,si fa presente che la Cassa edile competente per il rilascio dello stesso è quella del territorio in cui eseguono i lavori. Qualora poi un’ impresa subappaltatrice risulti irregolare sotto il profilo contributivo, tale irregolarità può essere sanata con l’ intervento solidaristico dell’ impresa aggiudicataria, che dunque può farsi carico del versamento.

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