Comunicato dell’Autorità per la ripulitura del casellario informatico… |
Pubblicata in data 16/3/2006 Comunicato dell’ Autorità per la ripulitura del casellario informatico. L’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. ha previsto, nella seduta consiliare del 25/01/2006, la cancellazione dal casellario informatico delle annotazioni, di cui all’ art. 27 del dpr 34/2000 e smi, che non hanno più rilievo per stazioni appaltanti e Soa. Al fine di avviare la procedura di cancellazione, le imprese interessate devono presentare apposita istanza documentata all’ Autorità di Vigilanza dei LL.PP. in riferimento alle annotazioni del casellario che non riportano integrazioni . L’ Autorità, una volta verificata la documentazione, provvederà alla materiale cancellazione. Nel caso, invece, le annotazioni del casellario già riportino le ipotesi di cancellazione, non è necessaria nessun istanza, in quanto è l’ Autorità che provvede direttamente alla cancellazione. Le annotazioni suscettibili di cancellazione, previa istanza documentata all’ Autorità, sono le seguenti: a) esclusione da gara ex art .75, co. 1, lett .c) DPR 554/99 con integrazione, già disposta, relativa ad intervenuta riabilitazione (art. 178 c.p.)/estinzione del reato (artt .445,2° co.,460, 5° co. Cpp) relativamente alla sentenza passata in giudicato che aveva comportato l’esclusione dalla gara e la conseguente annotazione nel casellario (sempre che, in caso di più soggetti rivestenti cariche di rilievo in seno alla società a cui carico vi erano sentenze di condanna, la riabilitazione/estinzione riguardi tutti costoro). La riabilitazione/estinzione del reato devono essere intervenute dopo la gara in cui l’ impresa è stata esclusa, poiché qualora il provvedimento del giudice fosse intervenuto prima della gara l’ annotazione sarebbe già oggetto di cancellazione. b) decorso del termine triennale previsto dall’art. 75, co. 1, lett.c) del dpr 554/99 in relazione alla cessazione dalla carica di rappresentante legale/direttore tecnico dell’impresa del soggetto a cui carico vi è la sentenza di condanna passata in giudicato che aveva comportato l’esclusione dalla gara e la conseguente annotazione nel casellario (da verificarsi nel caso in cui l’annotazione già riporti notizia della cessazione della carica e previa verifica del permanere della stessa mediante visura camerale); c) esclusione da gara ex art. 75, co. 1, lett. g) DPR 554/99(violazioni fiscali) in relazione alla quale l’impresa ha, successivamente alla medesima gara, provveduto ad effettuare la regolarizzazione/sanatoria degli inadempimenti di natura fiscale ; La regolarizzazione/sanatoria devono essere intervenute dopo la gara in cui l’ impresa è stata esclusa. d) esclusione da gara ex art. 75, co. 1, lett .e) DPR 554/99 (irregolarità contributive) in relazione alla quale l’impresa ha, successivamente alla medesima gara, provveduto ad effettuare la regolarizzazione degli oneri contributivi e previdenziali; La regolarizzazione contributiva deve essere avvenuta dopo la gara in cui l’ impresa è stata esclusa. e) stessi motivi indicati sub a), b), c) e d), qualora emersi in corso di esecuzione dei lavori e comunicati ai sensi dell’art. 27, 2° co., lett. p) e q) del DPR 34/2000; f) risoluzione per inadempimento e simili (mancato avvio dei lavori con consegna degli stessi avvenuta in via d’urgenza, rifiuto ingiustificati della consegna dei lavori) qualora in seguito vi sia stato atto di transazione rivestente carattere novativo, ove è specificato che il contratto (ovvero il rapporto negoziale) deve intendersi in realtà consensualmente risolto (sempre che non vi sia stato, a seguito di detto accordo, anche il reintegro dell’impresa nel rapporto giuridico, poiché in tal caso l’annotazione è già attualmente oggetto di cancellazione). Non possono essere cancellate ma solo integrate con comunicazioni successive, le seguenti annotazioni: a)le annotazioni riferite a collegamenti sostanziali/controlli in quanto, pur se intervenute in epoca poco recente, forniscono comunque utili indicazioni alle stazioni appaltanti. Del resto nelle stesse, a richiesta delle imprese, è già specificato che “l’ annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. t), del d .P. R. 25 gennaio 2000, n. 34 e non può costituire motivo di automatica esclusione da successive gare a cui l’impresa annotata intenda partecipare. Nell’ipotesi di contemporanea partecipazione dell’ altra impresa ivi indicata spetterà alla stazione appaltante la verifica – con riferimento alla specifica situazione concreta – della presenza di elementi riconducibili ad alterazione della par condicio dei concorrenti”; b)le annotazioni riferite a subappalto non autorizzato/subappalto a cascata/ lavoratori non denunciati in corso di esecuzione dei lavori; c)le annotazioni riferite a esclusione da gara per misure di prevenzione di cui all’art.3 della l. 1423/56 o per divieto di intestazione fiduciaria; d)le annotazioni riferite a esclusione da gara per grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori (art. 75, co. 1, lett .f)). e)le risoluzioni contrattuali e simili (dichiarazione di non collaudabilità dei lavori, revoca dell’aggiudicazione dei lavori consegnati sotto riserva di legge,…) per le quali non è intervenuto alcun atto di transazione. Tale ultima tipologia di annotazioni, numericamente consistente, va necessariamente conservata in quanto non solo la legge ricollega alla grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori l’esclusione da future gare (senza limiti temporali) da parte delle medesime stazioni appaltanti con le quali l’impresa era incorsa in precedenti inadempienze, ma l’Autorità ha altresì chiarito, con la determinazione n. 8/2004, che in caso di più annotazioni di tal genere è possibile escludere da una gara un’impresa anche da parte di stazioni appaltanti differenti da quelle che hanno risolto precedenti rapporti negoziali con la stessa; f)le notizie attualmente inserite ex art. 27, co. 2, lett. t) (rifiuto immotivato della consegna dei lavori, certificazione di qualità non rispondente all’esecuzione di lavori pubblici, irregolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex l. 68/99…), in quanto riferite a presupposti fondamentali per la partecipazione a gare pubbliche; g)continuano a rivestire, ovviamente, interesse le annotazioni relative a fallimenti/liquidazioni volontarie per cessazione attività /procedure di concordato preventivo; h)tutte le annotazioni in cui l’esclusione da gara o la segnalazione di fatti rilevanti è accompagnata da mancata veridicità della dichiarazione rilasciata in merito dall’impresa; i)le esclusioni da gara ex art. 75, co. 1, lett .h) con falsa dichiarazione in merito; j)tutte le ipotesi indicate ai precedenti punti a,b,c,d,e,f, qualora non sussistano i presupposti ivi indicati per la cancellazione. |